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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33826/2026

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la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari harigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXX, di affidamentoin prova ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione XXXX,tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione laddove il Tribunaledi sorveglianza ha rigettato la misura alternativa richiesta a) per non essere ilsuddetto in grado di gestire la maggiore libertà connessa alla misura richiesta inragione della ricaduta nell’abuso di sostanza stupefacente da parte delcondannato in occasione del permesso concesso per i festeggiamenti delcompleanno del figlio minorenne (primo motivo), b) per non essere il condannatostrutturato per governare responsabilmente un beneficio di così ampia portataapparendo necessario che egli venga ulteriormente supportato e rinforzatonell’acquisizione di maggiori strumenti utili a gestire adeguatamente spazi dilibertà differenti e più ampi (secondo motivo), c) per essere stato il condannatodestinatario di provvedimento di revoca del lavoro all’esterno e, quindi, per avereil Tribunale ritenuto operante nei suoi confronti la preclusione di cui all’art. 58quater l. 26 luglio 1975, n. 354 (terzo motivo).Si duole la difesa che l’ordinanza impugnata: - abbia rilevato che il suoassistito si sarebbe limitato a negare l’assunzione di stupefacenti, mentre lostesso avrebbe motivato tale negazione evidenziando un errore di laboratorio einvocando la ripetizione delle analisi; - abbia trascurato le esigenze diricongiungimento familiare e il fatto che prima del permesso fruito il suddetto siastato ritenuto ben compensato farmacologicamente; - abbia citato unprovvedimento di revoca del lavoro esterno mai notificato al suo assistito.Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1.

Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non èsufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento deilimiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reatiostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizioprognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento inprova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni, peraltro,devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il qualel'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza diun serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e dirisocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a datifattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficiostesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone laverifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e allefinalità rieducative.

E ciò vale anche per l’affidamento in prova terapeutico (chepresuppone la verifica dello stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenzacertificato da struttura sanitaria pubblica), per la concessione della quale misuraalternativa non si può prescindere dalla valutazione dell’idoneità del programmadi recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, ad assicurare laprevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati (Sez. 1, n.15963 del 21/03/2013, P.G. in proc.

Inerte, Rv. 255690) e dalla valutazionedella attuale pericolosità del condannato, postulando detto programmaterapeutico la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla suastessa condizione di persona pericolosa (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018,Massimino, Rv. 274665).Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, purnon potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione diuna misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però,avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopoi fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificareconcretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della suapersonalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraversola richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014,ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).Infine, prima di ammettere il condannato a misure alternative alladetenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementipositivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessarioun ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimentipremiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reatocommesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e dellaverosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).1.2.

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari risulta fare buon governo deiprincipi appena indicati nel rigettare, nel caso in esame, la richiesta diaffidamento in prova in casi particolari.L’ordinanza, invero, a tale riguardo valorizza la persistente pericolositàsociale del condannato, desunta dal fatto che lo stesso, già destinatario di revocadi affidamento in prova in casi particolari, in data 7 dicembre 2021, al rientro dalpermesso fruito per i festeggiamenti del compleanno del figlio minorenne, siastato trovato positivo al drug-test e abbia continuato a negare la ricadutanell’uso di stupefacenti senza riconoscere le proprie responsabilità in meritoall’accaduto, a riprova della sua incapacità di gestire adeguatamente l’elevatolivello di libertà connesso alla misura dell’affidamento terapeutico richiesta.Rileva che anche prima del verificarsi dell’episodio in questione, all’esitodell’osservazione svolta XXXX non risultava sufficientemente strutturato pergovernare responsabilmente un beneficio di così ampia portata, comesottolineato dall’equipe di osservazione che evidenziava, con la relazione disintesi, la necessità che egli venisse “ulteriormente supportato e rinforzatonell’acquisizione di maggiori strumenti utili a gestire adeguatamente spazi dilibertà differenti e più ampi”.

Conclude il Tribunale di sorveglianza perl’impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine al fatto che XXXX siacapace di attenersi alle prescrizioni connesse all’affidamento in prova in casiparticolari e che la misura richiesta – peraltro in regime ambulatoriale – siaidonea a contenere i suoi profili di pericolosità sociale.Il provvedimento impugnato, quindi, diversamente da come lamentato, èben lungi dall’incorrere in vizi motivazionali, concludendo, con argomentazioniscevre da vizi logici e giuridici che muovono proprio dall’osservazione infra edextra muraria, per l’impossibilità allo stato di esprimere una prognosi diaffidabilità esterna del ristretto.Di contro, il ricorso, che insiste su una non consentita rivalutazione dielementi fattuali e su insussistenti vizi motivazionali, si rivela infondato,dimostrando di non confrontarsi con le suddette argomentazioni se non percontestarle in modo assolutamente generico nei termini sopra riportati.2.

Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Vertendo il provvedimento oggetto di esame sulla condizione ditossicodipendente del condannato, va disposto l’oscuramento come dadispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari harigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXX, di affidamentoin prova ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione XXXX,tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione laddove il Tribunaledi sorveglianza ha rigettato la misura alternativa richiesta a) per non essere ilsuddetto in grado di gestire la maggiore libertà connessa alla misura richiesta inragione della ricaduta nell’abuso di sostanza stupefacente da parte delcondannato in occasione del permesso concesso per i festeggiamenti delcompleanno del figlio minorenne (primo motivo), b) per non essere il condannatostrutturato per governare responsabilmente un beneficio di così ampia portataapparendo necessario che egli venga ulteriormente supportato e rinforzatonell’acquisizione di maggiori strumenti utili a gestire adeguatamente spazi dilibertà differenti e più ampi (secondo motivo), c) per essere stato il condannatodestinatario di provvedimento di revoca del lavoro all’esterno e, quindi, per avereil Tribunale ritenuto operante nei suoi confronti la preclusione di cui all’art. 58quater l. 26 luglio 1975, n. 354 (terzo motivo).Si duole la difesa che l’ordinanza impugnata: - abbia rilevato che il suoassistito si sarebbe limitato a negare l’assunzione di stupefacenti, mentre lostesso avrebbe motivato tale negazione evidenziando un errore di laboratorio einvocando la ripetizione delle analisi; - abbia trascurato le esigenze diricongiungimento familiare e il fatto che prima del permesso fruito il suddetto siastato ritenuto ben compensato farmacologicamente; - abbia citato unprovvedimento di revoca del lavoro esterno mai notificato al suo assistito.Il difensore insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamentodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non èsufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento deilimiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reatiostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizioprognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento inprova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro,devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il qualel'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza diun serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e dirisocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a datifattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficiostesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone laverifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e allefinalità rieducative. E ciò vale anche per l’affidamento in prova terapeutico (chepresuppone la verifica dello stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenzacertificato da struttura sanitaria pubblica), per la concessione della quale misuraalternativa non si può prescindere dalla valutazione dell’idoneità del programmadi recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, ad assicurare laprevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati (Sez. 1, n.15963 del 21/03/2013, P.G. in proc. Inerte, Rv. 255690) e dalla valutazionedella attuale pericolosità del condannato, postulando detto programmaterapeutico la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla suastessa condizione di persona pericolosa (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018,Massimino, Rv. 274665).Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, purnon potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione diuna misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però,avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopoi fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificareconcretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della suapersonalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraversola richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014,ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]).Infine, prima di ammettere il condannato a misure alternative alladetenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementipositivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessarioun ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimentipremiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reatocommesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e dellaverosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n.27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).1.2. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari risulta fare buon governo deiprincipi appena indicati nel rigettare, nel caso in esame, la richiesta diaffidamento in prova in casi particolari.L’ordinanza, invero, a tale riguardo valorizza la persistente pericolositàsociale del condannato, desunta dal fatto che lo stesso, già destinatario di revocadi affidamento in prova in casi particolari, in data 7 dicembre 2021, al rientro dalpermesso fruito per i festeggiamenti del compleanno del figlio minorenne, siastato trovato positivo al drug-test e abbia continuato a negare la ricadutanell’uso di stupefacenti senza riconoscere le proprie responsabilità in meritoall’accaduto, a riprova della sua incapacità di gestire adeguatamente l’elevatolivello di libertà connesso alla misura dell’affidamento terapeutico richiesta.Rileva che anche prima del verificarsi dell’episodio in questione, all’esitodell’osservazione svolta XXXX non risultava sufficientemente strutturato pergovernare responsabilmente un beneficio di così ampia portata, comesottolineato dall’equipe di osservazione che evidenziava, con la relazione disintesi, la necessità che egli venisse “ulteriormente supportato e rinforzatonell’acquisizione di maggiori strumenti utili a gestire adeguatamente spazi dilibertà differenti e più ampi”. Conclude il Tribunale di sorveglianza perl’impossibilità di formulare una prognosi positiva in ordine al fatto che XXXX siacapace di attenersi alle prescrizioni connesse all’affidamento in prova in casiparticolari e che la misura richiesta – peraltro in regime ambulatoriale – siaidonea a contenere i suoi profili di pericolosità sociale.Il provvedimento impugnato, quindi, diversamente da come lamentato, èben lungi dall’incorrere in vizi motivazionali, concludendo, con argomentazioniscevre da vizi logici e giuridici che muovono proprio dall’osservazione infra edextra muraria, per l’impossibilità allo stato di esprimere una prognosi diaffidabilità esterna del ristretto.Di contro, il ricorso, che insiste su una non consentita rivalutazione dielementi fattuali e su insussistenti vizi motivazionali, si rivela infondato,dimostrando di non confrontarsi con le suddette argomentazioni se non percontestarle in modo assolutamente generico nei termini sopra riportati.2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Vertendo il provvedimento oggetto di esame sulla condizione ditossicodipendente del condannato, va disposto l’oscuramento come dadispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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