CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 13931/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12055-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], già AUTORITA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 480/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2023 R.G.N. 1347/2020; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.12055/2023 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza de ll’8 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava per difetto di giurisdizione del giudice ordinario la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] alla sua assunzione quale dirigente di II fascia oltre che alla corresponsione del trattamento economico spettante ove avesse prestato servizio ed al risarcimento del danno non patrimoniale; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto estranea alla giurisdizione del giudice ordinario la pretesa azionata, per essere discrezionale il provvedimento con cui l’amministrazione si determina a non avvalersi, ai fini del reclutamento di personale, dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato ma ad indire un nuovo concorso, configurandosi pertanto la rivendicata assunzione per scorrimento quale mero interesse legittimo; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre la Muroni, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistel’[OSCURATO:PERSONA] con controricorsoproponendo anche ricorso incidentale per un unico motivo; CONSIDERATO - che , con l’unico motivo, la ricorrente principale , nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001, deduce l’erroneità del difetto di giurisdizione del giudice ordinario dichiarato dalla Corte territoriale, assumendo che la controversia avrebbe potuto essere devoluta al giudice ammnistrativo solo a fronte di un provvedimento espresso con cui l’amministrazione avesse disposto di non avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso già espletato; - che, rilevato preliminarmente che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione la quale forma oggetto del presente giudizio in virtù del Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, è a dirsi come il motivo debba ritenersi infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 22566/2022 e Cass. n. 21607/2019) e, del resto, più volte richiamato nello stesso ricorso, stravolgendone, tuttavia il senso, secondo cui “in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all’assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria, mentre , ove l’affermazione di tale diritto richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l’amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo, poiché investe l’esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo”; - che il ricorso principale va, dunque, rigettato; - che, di conseguenza, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’[OSCURATO:PERSONA] nel quale, per il caso di accoglimento del ricorso principale, si ribadiva la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo; - che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedel ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comm