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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15728/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – avverso la sentenza n. 2831/11/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio,depositata il 7 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA],già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena in qualità di addetto alla riscossione dei tributi, impugnava il IRPEF - RIMBORSOsilenzio rifiuto opposto dall’Ufficio a due istanze di rimborso delle ritenute operate per le annualità dal 2008 al 2013 dal sostituto d’imposta sugli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali , lamentando la mancata applicazione della normativa in favore dei dipendenti bancari e cioè il regime di tassazione separata di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 , in forza del disposto dell'art. 59,comma 3, del d.P.R. n. 449/1997. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.

La CTR dichiaravainammissibile la domanda di rimborso per le annualità dal 2008 al 2011, mentre con riguardo alle annualità 2012 e 2013 confermava la decisione di primo grado.

Osserva, in particolare, il giudice di appello che l'art. 59,comma 3, del d.P.R. n.449/1997 costituiva norma primaria - che non poteva essere derogata da un decreto ministeriale- rivolta a tutti i datori di lavoro, sia che si tratti di istituti bancari che di concessionari della riscossione, al fine di incentivare l’esodo del personale dipendente.

Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia dell e entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.m. n. 375/2003 e del d.m. n. 158/2000,letti in combinato disposto con l'art. 59, comma 3 , della l . n. 449/1997, così come autenticamente interpretato dall'art . 26 , comma 23,della l. n. 448/1998, nonché con l'art . 2 , comma 28 , della l. n. 662/1996.

In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato agli addetti al settore della riscossione dei crediti erariali la tassazione separata pur non contenendo il d.m n. 375/2003 alcun richiamo al regime speciale introdotto dall'art.59, comma 3 , della l . n. 449 del 1997 .

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917/1986, nella formulazione vigente ratione temporis.

Censura la ricorrente la statuizione decisoria implicita con la quale la CTR ha riconosciuto, in contrasto con la normativa di riferimento in materia, l’applicazione dell’aliquota dimezzata prevista dal suddetto art. 19,comma 4-bis.

3. Il primo motivo è fondato , con assorbimento del secondo motivo.

3.1. Questa Corte (Cass. n. 20805 del 2020 , Cass. 3956 del 2021), in controversie del tutto assimilabili a quella in esame, ha osservato quanto segue. 3.2.La materia in esame è stata regolamentata con un primo intervento normativo costituito dall'art. 2, comma 28 , della l . 662 del 1996 che, al fine di assicurare un sostegno al reddito dei soggetti impiegati in attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività consistenti nella raccolta ed erogazione del credito e quella di riscossione dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l'istituzione presso l'Inps di fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle concrete modalità di erogazione degli importi.Successivamente è intervenuto l'art. 59 , comma 3 , della l. n. 449/1997 che ha disposto:« Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi 3 dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali.

In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'articolo 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purchésiano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro». 3.3.Il complesso normativo sopra riportato prevede, mediante il richiamo all’art. 17 t.u.i.r. , la favorevole disciplina fiscale della tassazione separata, che, tuttavia trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il termine del 31marzo 1998. 3.4.Il regime introdotto dall'art. 59 , comma 3 , l. n. 449/1997 ha trovato attuazione con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie.

In particolare, il d.m. 28.4.2000 n . 158 nell'introdurre il «Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» ha richiamato nelle premesseil regime transitorio di cui all'a rt. 59 , comma 3, l. n. 449/1997.

Nel pre ambolo si richiama il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa.

3.5. Il d.m. 24.11.2003 n. 375 recante il «Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi» non richiama nella premessa l'art.59 , comma 3 , della l. n. 449/1997 ma il solo art. 2, comma 28 , della l . n. 662 / 1996 e fa riferimento al contratto collettivo stipulato nel 2001 e,quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria.3.6.Dalla ricognizione della suindicata normativa – in conformità con l’orientamento espresso da questa Corte cui il Collegio intende dare continuità - può quindi desumersi che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, il favorevole regime della tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del personale addetto alla attività di raccolta e distribuzione presso il pubblico del credito,come previsto dal d.m. n . 258/2000 attuativo della disciplina transitoria di cui all'art.59, comma 3 , l. n. 449/1997 , e non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi assoggettato alla diversa disciplina prevista dal d.m. n. 375/2003. 3.7.Risulta difatti incontestabilmente accertamento in punto di fatto che il ricorrente, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stato ammesso a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal d.m. n. 375/2003 e non del differente fondo p revisto per i lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio di cui al d.m. n.258/2000.

4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso , assorbitoil secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo delcontribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – avverso la sentenza n. 2831/11/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio,depositata il 7 ottobre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA],già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena in qualità di addetto alla riscossione dei tributi, impugnava il IRPEF - RIMBORSOsilenzio rifiuto opposto dall’Ufficio a due istanze di rimborso delle ritenute operate per le annualità dal 2008 al 2013 dal sostituto d’imposta sugli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali , lamentando la mancata applicazione della normativa in favore dei dipendenti bancari e cioè il regime di tassazione separata di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 917/1986 , in forza del disposto dell'art. 59,comma 3, del d.P.R. n. 449/1997. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. La CTR dichiaravainammissibile la domanda di rimborso per le annualità dal 2008 al 2011, mentre con riguardo alle annualità 2012 e 2013 confermava la decisione di primo grado. Osserva, in particolare, il giudice di appello che l'art. 59,comma 3, del d.P.R. n.449/1997 costituiva norma primaria - che non poteva essere derogata da un decreto ministeriale- rivolta a tutti i datori di lavoro, sia che si tratti di istituti bancari che di concessionari della riscossione, al fine di incentivare l’esodo del personale dipendente. Avverso lasentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia dell e entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.m. n. 375/2003 e del d.m. n. 158/2000,letti in combinato disposto con l'art. 59, comma 3 , della l . n. 449/1997, così come autenticamente interpretato dall'art . 26 , comma 23,della l. n. 448/1998, nonché con l'art . 2 , comma 28 , della l. n. 662/1996. In particolare, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente applicato agli addetti al settore della riscossione dei crediti erariali la tassazione separata pur non contenendo il d.m n. 375/2003 alcun richiamo al regime speciale introdotto dall'art.59, comma 3 , della l . n. 449 del 1997 . 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917/1986, nella formulazione vigente ratione temporis. Censura la ricorrente la statuizione decisoria implicita con la quale la CTR ha riconosciuto, in contrasto con la normativa di riferimento in materia, l’applicazione dell’aliquota dimezzata prevista dal suddetto art. 19,comma 4-bis. 3. Il primo motivo è fondato , con assorbimento del secondo motivo. 3.1. Questa Corte (Cass. n. 20805 del 2020 , Cass. 3956 del 2021), in controversie del tutto assimilabili a quella in esame, ha osservato quanto segue. 3.2.La materia in esame è stata regolamentata con un primo intervento normativo costituito dall'art. 2, comma 28 , della l . 662 del 1996 che, al fine di assicurare un sostegno al reddito dei soggetti impiegati in attività di pubblica utilità interessate da processi di ristrutturazione aziendale nel perimetro del settore pubblico, comprendente anche le attività consistenti nella raccolta ed erogazione del credito e quella di riscossione dei tributi e dei crediti erariali, ha previsto l'istituzione presso l'Inps di fondi destinati ad erogare assegni ed indennità straordinari a favore di dipendenti, demandando alla contrattazione collettiva la definizione delle concrete modalità di erogazione degli importi.Successivamente è intervenuto l'art. 59 , comma 3 , della l. n. 449/1997 che ha disposto:« Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi 3 dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'articolo 6, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purchésiano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro». 3.3.Il complesso normativo sopra riportato prevede, mediante il richiamo all’art. 17 t.u.i.r. , la favorevole disciplina fiscale della tassazione separata, che, tuttavia trova applicazione limitatamente alla stipula degli accordi collettivi intervenuti entro il termine del 31marzo 1998. 3.4.Il regime introdotto dall'art. 59 , comma 3 , l. n. 449/1997 ha trovato attuazione con riferimento ai dipendenti degli istituti bancari addetti a mansioni e funzioni inerenti alle attività creditizie. In particolare, il d.m. 28.4.2000 n . 158 nell'introdurre il «Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» ha richiamato nelle premesseil regime transitorio di cui all'a rt. 59 , comma 3, l. n. 449/1997. Nel pre ambolo si richiama il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui, in attuazione e nei termini previsti dalla citata disposizione legislativa. 3.5. Il d.m. 24.11.2003 n. 375 recante il «Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi» non richiama nella premessa l'art.59 , comma 3 , della l. n. 449/1997 ma il solo art. 2, comma 28 , della l . n. 662 / 1996 e fa riferimento al contratto collettivo stipulato nel 2001 e,quindi, oltre i termini previsti dalla citata normativa transitoria.3.6.Dalla ricognizione della suindicata normativa – in conformità con l’orientamento espresso da questa Corte cui il Collegio intende dare continuità - può quindi desumersi che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, il favorevole regime della tassazione separata può trovare applicazione unicamente nei riguardi del personale addetto alla attività di raccolta e distribuzione presso il pubblico del credito,come previsto dal d.m. n . 258/2000 attuativo della disciplina transitoria di cui all'art.59, comma 3 , l. n. 449/1997 , e non anche al personale addetto al servizio di riscossione dei tributi assoggettato alla diversa disciplina prevista dal d.m. n. 375/2003. 3.7.Risulta difatti incontestabilmente accertamento in punto di fatto che il ricorrente, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, abbia ricoperto mansioni di riscossione di crediti erariali e per tale ragione sia stato ammesso a beneficiare del fondo istituito per gli addetti di questo settore regolamentato dal d.m. n. 375/2003 e non del differente fondo p revisto per i lavoratori svolgenti mansioni afferenti al settore creditizio di cui al d.m. n.258/2000. 4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso , assorbitoil secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo delcontribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, ch
Sentenza Cassazione n. 15728/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris