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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 24421/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello di Palermo ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito, tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tali punti; Rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appello di Palermo ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; Ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito, tenuto conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tali punti; Rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 24421/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris