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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 13786/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona 1'8 ottobre 2019 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato con oggetto beni alimentari e di igiene personale all'interno di un supermercato asportando l'etichetta con il codice a barre, fatto commesso il 19 aprile 2018, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti e con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, contraddittoria e mancante quanto alla presenza / assenza del codice a barre sugli oggetti di cui l'imputato si sarebbe impossessato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il motivo, infatti, è meramente riproduttivo di doglianza già affrontata e risolta, con motivazione non illogica né incongrua, da parte dei Giudici di merito.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], e nri- [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona 1'8 ottobre 2019 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 1° aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato con oggetto beni alimentari e di igiene personale all'interno di un supermercato asportando l'etichetta con il codice a barre, fatto commesso il 19 aprile 2018, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti e con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, contraddittoria e mancante quanto alla presenza / assenza del codice a barre sugli oggetti di cui l'imputato si sarebbe impossessato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo, infatti, è meramente riproduttivo di doglianza già affrontata e risolta, con motivazione non illogica né incongrua, da parte dei Giudici di merito. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA], e nri- [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Do
Sentenza Cassazione n. 13786/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris