CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25643/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];3190 - controricorrente -avverso la sentenza n. 147/2021 della CORTE D'APPELLO diTRIESTE, depositata il 21/01/2022 R.G.N. 55/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]', ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 17867/2022Numero sezionale 3190/2026Data pubblicazione 21/09/20261. La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado - per quanto qui ancorarilevi - nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della somma pari al costo sostenuto dalla Gesmans.r.l. per il cd. ticket derivante dal licenziamento intimato allavoratore per assenza ingiustificata.2. La Corte, in premessa, ha ritenuto in concreto pacifico: «a)che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha (volutamente) ripreso servizio dopo ilperiodo di ferie di cui ha usufruito a novembre 2017 (…); b) chel'assenza si è protratta (almeno) fino alla contestazionedisciplinare formulata con lettera di data 18 dicembre 2017 c)che è rimasta del tutto priva di giustificazione (poiché il sig.[OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad affermare, nella sua lettera del 22dicembre 2017, che era sua facoltà assentarsi dal la voro e cheGesman poteva reagire a questa situazione anche mediante unprovvedimento espulsivo); d) infine che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è statolegittimamente licenziato all'esito del procedimentodisciplinare».Secondo la Corte territoriale «il sig. [OSCURATO:PERSONA] (al di là dei motiviper cui ha deciso di agire così) ha posto in essere, in modocosciente e volontario, un inadempimento contrattuale -omettendo (e in sostanza rifiutando) di eseguire la prestazionedovuta - ed è perciò tenuto a rispondere, in base alla disciplinagenerale delle obbligazioni, dei danni che da questoinadempimento sono derivati, fra cui vi è appunto l'oneresostenuto dal datore di lavoro di pagare, a seguito della sualegittima decisione di licenziare il lavoratore, il contributoprevisto dall'art. 2, comma 31, della legge 92/2012».Numero registro generale 17867/2022Numero sezionale 3190/20263. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricNoumresroo d i iral ccolta generale 25643/2026Data pubblicazione 21/09/2026lavoratore con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato ildeposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il lavoratore denuncia laviolazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., nonché dell’art. 2,comma 31, l. 92/2012, per avere la Corte territoriale ritenutorisarcibile l’esborso patrimoniale derivante dal versamento delcontributo imposto dalla legge a carico del datore di lavoro.Il secondo deduce la violazione dell’art. 1223 c.c., per avere laCorte d’appello ritenuto il versamento del c.d. ticket NASPIconseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dellavoratore.2. [OSCURATO:PERSONA] reputa che i motivi di ricorso pongano questioni didiritto di potenziale rilievo nomofilattico, avuto riguardo allapeculiarità della fattispecie concreta ed alla mancanza diprecedenti specifici, per cui si ravvisa l’opportunità del rinvio anuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblicaudienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essereassunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sullequestioni di diritto di particolare rilevanza (cfr. Cass n.32418/2025; Cass. n. 13679/2025).Numero registro generale 17867/2022Numero sezionale 3190/2026Numero di raccolta generale 25643/2026Data pubblicazione 21/09/2026 P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]