CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 184/[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. In particolare, la sentenza alle pagg. 3 e 4 ha dato conto, in base a plurimi argomenti, dell'accertamento del fatto e della destinazione allo spaccio di una rilevante quantità di stupefacente, conclusosi con arresto in flagranza e sequestro di rilevante materiale (incluso un drone) vicino al carcere di SantaN3ria di [OSCURATO:PERSONA], elementi tali da escludere la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Altrettanto generico è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio che si limita ad una mera critica lì dove la Corte, a pag. 5, ha dato atto dell'applicazione della pena nel minimo e delle attenuanti prevalenti sull'aggravante valutando complessivamente la gravità del fatto con richiamo all'art. 133 cod. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i