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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2018

Cassazione n. 08679/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19329-2018 proposto da: Ministero degli affari e steri e d ella c ooperazione i nternazionale , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente principale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1463/2018 della Corte d’appello di Roma, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 322/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Roma – pronunciandosi in sede di revocazione con sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione- in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], supplente non residente quale docente ad Oggetto Lavoro pubblico assegno di sede docenti estero a tempo determinato R.G.N.19329/2018 Cron.

Rep.

Ud.22/02/2024 CC [OSCURATO:PERSONA], a vedersi riconosciuto il diritto all’assegno di sede in misura pari ai dipendenti di ruolo, mentre ha respinto (in parte) la domanda intesa al riconoscimento dell’indennità di sistemazione, in quanto dovuta una sola volta, per evitare di attribuire ai supplenti un trattamento migliore dei dipendenti in ruolo;

2. avverso tale pronuncia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale propone ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con unico motivo.

Ritenuto che: 1.con l’unico motivo del ricorso principale il Ministero deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dell’art. 640 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 77 e ss. del C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007, degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, dell’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 651del d.lgs. n. 297 del 1994 nel testo sostituito dall’art. 26 del d.lgs. n. 62 del 1998, del d.P.R. n. 18 del 1967, dell’art. 102 del C.C.N.L. del 2002/2003, dell’art. 106 del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 16 del C.C.N.L.del 24 febbraio 2000, dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 215/1967,degli artt. 5 e 27 del d .lgs. n. 62 del 1998, dell'art. 97 Cost.

In sintesi, si sostiene l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 45 del d.lgs. n.165 del 2001 , aggiungendosi che per i docenti con contratto di lavoro a tempodeterminato possono essere previste condizioni di impiego deteriori rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato in quanto solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di concorso pubblico.

Si evidenzia, inoltre, che l ’ esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato non può essere equiparata a quella dei docenti di ruolo;1.1. il motivo è infondato, come da consolidato indirizzo di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre, pertanto, alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18 (così Cass. Sez.

L, 23/06/2020, n. 12369, e successive conformi: Cass. Sez.

L, 18/03/2021, n. 7753, Cass. Sez.

L, 04/05/2022, n. 14104, e Cass. Sez.

L, 19/06/2023, n. 17501);

2. con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce ai sensi dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 661 del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per il mancato riconoscimento della indennità di sistemazione per ogni contratto a termine stipulato, posto che ogni volta, alla scadenza del contratto, riemergeva per il lavoratore la necessità di procedere alla nuova sistemazione;

2.1. il motivo è fondatonei termini che seguono.

L’art. 661 d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, nel testo applicabile ratione temporis(con riferimento al primo contratto, relativo all’anno scolastico 2002/2003), prevede: « Indennità di sistemazione.

1. All’atto dell’assunzione del servizio in ciascuna sede all’estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell’assegno personale spettante per il posto di destinazione.

L’indennità stessa è ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell’amministrazione.».

Dal tenore letterale della disposizione emerge chiaramente che il riconoscimento dell’indennità è collegato all’assunzione del servizio in «ciascuna sede all’estero», sicché il beneficio è funzionale asollevare il dipendente dal disagio connesso alla fase di reperimento della sistemazione all’estero , situazione che per il personale assunto a tempo determinato torna a prospettarsi per ogni nuovo incarico, eccettuate le ipotesi in cui il rinnovo o la proroga del contratto a tempo determinato avvengano per la stessa sede, senza soluzione di continuitàe con congruo anticipo rispetto alla prefissata scadenza del termine, in tal modo consentendosi all’interessato di proseguire nella conduzione della sistemazione in atto.

Né si apprezza la paventata discriminazione “alla rovescia”, addotta nella impugnata sentenza per rigettare la domanda con riferimento allesistemazioni successiv e alla prima, dal momento che, in ragione della funzione stessa assolta dall’indennità, anche il personale docente di ruolo potrà usufruire del beneficio ogni volta in cui sarà trasferito in diverse sedi all’estero;

3. ne consegue il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla disciplina delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione , respinto il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19329-2018 proposto da: Ministero degli affari e steri e d ella c ooperazione i nternazionale , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente principale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1463/2018 della Corte d’appello di Roma, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 322/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Roma – pronunciandosi in sede di revocazione con sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione- in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA], supplente non residente quale docente ad Oggetto Lavoro pubblico assegno di sede docenti estero a tempo determinato R.G.N.19329/2018 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 CC [OSCURATO:PERSONA], a vedersi riconosciuto il diritto all’assegno di sede in misura pari ai dipendenti di ruolo, mentre ha respinto (in parte) la domanda intesa al riconoscimento dell’indennità di sistemazione, in quanto dovuta una sola volta, per evitare di attribuire ai supplenti un trattamento migliore dei dipendenti in ruolo; 2. avverso tale pronuncia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale propone ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con unico motivo. Ritenuto che: 1.con l’unico motivo del ricorso principale il Ministero deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dell’art. 640 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 77 e ss. del C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007, degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, dell’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 651del d.lgs. n. 297 del 1994 nel testo sostituito dall’art. 26 del d.lgs. n. 62 del 1998, del d.P.R. n. 18 del 1967, dell’art. 102 del C.C.N.L. del 2002/2003, dell’art. 106 del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 16 del C.C.N.L.del 24 febbraio 2000, dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 215/1967,degli artt. 5 e 27 del d .lgs. n. 62 del 1998, dell'art. 97 Cost. In sintesi, si sostiene l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 45 del d.lgs. n.165 del 2001 , aggiungendosi che per i docenti con contratto di lavoro a tempodeterminato possono essere previste condizioni di impiego deteriori rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato in quanto solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di concorso pubblico. Si evidenzia, inoltre, che l ’ esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato non può essere equiparata a quella dei docenti di ruolo;1.1. il motivo è infondato, come da consolidato indirizzo di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre, pertanto, alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18 (così Cass. Sez. L, 23/06/2020, n. 12369, e successive conformi: Cass. Sez. L, 18/03/2021, n. 7753, Cass. Sez. L, 04/05/2022, n. 14104, e Cass. Sez. L, 19/06/2023, n. 17501); 2. con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce ai sensi dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 661 del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per il mancato riconoscimento della indennità di sistemazione per ogni contratto a termine stipulato, posto che ogni volta, alla scadenza del contratto, riemergeva per il lavoratore la necessità di procedere alla nuova sistemazione; 2.1. il motivo è fondatonei termini che seguono. L’art. 661 d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, nel testo applicabile ratione temporis(con riferimento al primo contratto, relativo all’anno scolastico 2002/2003), prevede: « Indennità di sistemazione. 1. All’atto dell’assunzione del servizio in ciascuna sede all’estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di una mensilità dell’assegno personale spettante per il posto di destinazione. L’indennità stessa è ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell’amministrazione.». Dal tenore letterale della disposizione emerge chiaramente che il riconoscimento dell’indennità è collegato all’assunzione del servizio in «ciascuna sede all’estero», sicché il beneficio è funzionale asollevare il dipendente dal disagio connesso alla fase di reperimento della sistemazione all’estero , situazione che per il personale assunto a tempo determinato torna a prospettarsi per ogni nuovo incarico, eccettuate le ipotesi in cui il rinnovo o la proroga del contratto a tempo determinato avvengano per la stessa sede, senza soluzione di continuitàe con congruo anticipo rispetto alla prefissata scadenza del termine, in tal modo consentendosi all’interessato di proseguire nella conduzione della sistemazione in atto. Né si apprezza la paventata discriminazione “alla rovescia”, addotta nella impugnata sentenza per rigettare la domanda con riferimento allesistemazioni successiv e alla prima, dal momento che, in ragione della funzione stessa assolta dall’indennità, anche il personale docente di ruolo potrà usufruire del beneficio ogni volta in cui sarà trasferito in diverse sedi all’estero; 3. ne consegue il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla disciplina delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione , respinto il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
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