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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34829/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 14/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 13 gennaio 2020, con la quale i predetti erano stati riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti (violazioni dell'art.75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 accertate in Lizzano nel 2016 per essere stati più volte trovati all'interno e nelle vicinanze del bar 'Smeraldo' in compagnia di vari pregiudicati) e li aveva condannati - rispettivamente - alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed alla pena di anni uno di reclusione con la diminuente prevista per il rito abbreviato.

1.1. La Corte territoriale ha ritenuto infondati i gravami ed ha osservato che gli incontri tra i predetti ed i pregiudicati indicati nel capo di imputazione erano stati accertati personalmente dai Carabinieri; inoltre, ha evidenziato che le foto del compleanno del Greco (celebrato il 17 dicembre 2016) che lo ritraggono assieme allo Zecca ed al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] erano state pubblicate dal medesimo imputato sul proprio profilo Facebook, nonché su quelli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; tali fotografie, tenuto conto che gli abiti indossati dalle persone ritratte erano i medesimi e che il Bianchini aveva accompagnato la pubblicazione delle foto con gli auguri (circostanza quest'ultima che si spiega proprio con la ricorrenza del compleanno del Greco), confermavano che esse erano state scattate proprio il 17 dicembre 2016.

1.2. Con la sentenza in oggetto è stata poi ritenuta corretta l'applicazione della contestata recidiva nei confronti dello Zecca in considerazione dei suoi svariati precedenti penali, così come anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti di entrambi gli imputati alla luce dei loro precedenti, della gravità dei fatti e per la loro capacità a delinquere.

Sulla base degli stessi elementi la Corte territoriale ha anche considerato congrue le pene inflitte in primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza i due imputati, mediante i rispettivi difensori di fiducia, propongono distinti ricorsi per cassazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen.,l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aumento di pena per la recidiva ed alla determinazione della pena base ritenuta eccessiva. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen.,l'onnessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale anche con riferimento agli artt. 25 e 111 Cost.; in particolare egli evidenzia che non vi è corrispondenza tra le imputazioni di cui alla sentenza del Tribunale e quelle della sentenza della Corte di appello, di talché quest' ultima avrebbe dovuto motivare la diversa rubricazione o la sostituzione delle stesse avvenuta in violazione del diritto di difesa.

3. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamenta - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011, 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.; in particolare, egli evidenzia che il materiale probatorio non poteva determinare la sua condanna non sussistendo elementi a conferma della contestata violazione degli obblighi della sorveglianza speciale da parte sua.

3.1. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., per mancanza di motivazione e per violazione di legge con riferimento all'art.99 cod. pen. ed agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.; egli infatti lamenta l'omessa motivazione rispetto al motivo di gravame riguardente la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio in genere. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e che, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

2. Anzitutto, rispetto al primo motivo di ricorso del Greco (relativo al profilo della responsabilità) si rileva che l'impugnazione tende ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio sul quale è stata fondata la condanna; diversa valutazione che, come è noto, non è ammissibile in sede di legittimità- Invero, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.

Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez.V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez.II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018).

Nella fattispecie deve escludersi qualsiasi travisamento della prova considerato che la Corte di appello (così come il primo giudice) nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha dato particolare rilievo a quanto riferito dai militari operanti che avevano personalmente sorpreso l'imputato in compagnia dei pregiudicati sopra indicati presso il bar 'Smeraldo' di Lizzano, nonché alle fotografie scattate in occasione del compleanno del Greco.

Quindi le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione come già detto, è preclusa in sede di legittimità.

3. Quanto poi alle censure (comuni ad entrambi i ricorrenti) riguardanti l'entità della pena si rileva che esse risultano del tutto generiche poiché non si confrontano in modo specifico con la motivazione del primo giudice e fatta propria dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di quantificare la pena nella misura sopra indicata tenuto conto dei precedenti penali, delle modalità esecutive e della recidiva con riferimento allo Zecca, rispetto alla quale nel ricorso non si contesta in modo specifico la sussistenza delle condizioni previste dall'art.99 cod. pen.

In particolare le censure relative alla dosimetria obliterano il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).

4. Con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve ricordarsi il condivisibile principio secondo il quale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile ir sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Al riguardo la sentenza impugnata argomenta in modo adeguato e privo di vizi logici, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi quali i precedenti penali degli imputati e le modalità della loro condotta.

5. Risulta poi del tutto aspecifico e generico il secondo motivo del ricorso dello Zecca in quanto - al contrario di quanto sostenuto nell'impugnazione - le imputazioni riportate nelle sentenze di primo e di secondo grado sono identiche, di talché il vizio lamentato dal ricorrente è insussistente.

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di entrambi i ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbiano proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 14/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha respinto gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 13 gennaio 2020, con la quale i predetti erano stati riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti (violazioni dell'art.75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 accertate in Lizzano nel 2016 per essere stati più volte trovati all'interno e nelle vicinanze del bar 'Smeraldo' in compagnia di vari pregiudicati) e li aveva condannati - rispettivamente - alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed alla pena di anni uno di reclusione con la diminuente prevista per il rito abbreviato. 1.1. La Corte territoriale ha ritenuto infondati i gravami ed ha osservato che gli incontri tra i predetti ed i pregiudicati indicati nel capo di imputazione erano stati accertati personalmente dai Carabinieri; inoltre, ha evidenziato che le foto del compleanno del Greco (celebrato il 17 dicembre 2016) che lo ritraggono assieme allo Zecca ed al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] erano state pubblicate dal medesimo imputato sul proprio profilo Facebook, nonché su quelli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; tali fotografie, tenuto conto che gli abiti indossati dalle persone ritratte erano i medesimi e che il Bianchini aveva accompagnato la pubblicazione delle foto con gli auguri (circostanza quest'ultima che si spiega proprio con la ricorrenza del compleanno del Greco), confermavano che esse erano state scattate proprio il 17 dicembre 2016. 1.2. Con la sentenza in oggetto è stata poi ritenuta corretta l'applicazione della contestata recidiva nei confronti dello Zecca in considerazione dei suoi svariati precedenti penali, così come anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti di entrambi gli imputati alla luce dei loro precedenti, della gravità dei fatti e per la loro capacità a delinquere. Sulla base degli stessi elementi la Corte territoriale ha anche considerato congrue le pene inflitte in primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza i due imputati, mediante i rispettivi difensori di fiducia, propongono distinti ricorsi per cassazione.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen.,l'omessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'aumento di pena per la recidiva ed alla determinazione della pena base ritenuta eccessiva. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen.,l'onnessa motivazione e l'erronea applicazione della legge penale anche con riferimento agli artt. 25 e 111 Cost.; in particolare egli evidenzia che non vi è corrispondenza tra le imputazioni di cui alla sentenza del Tribunale e quelle della sentenza della Corte di appello, di talché quest' ultima avrebbe dovuto motivare la diversa rubricazione o la sostituzione delle stesse avvenuta in violazione del diritto di difesa. 3. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso a firma degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamenta - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., la nullità della sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art.75, comma 2, d.lgs. n.159/2011, 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.; in particolare, egli evidenzia che il materiale probatorio non poteva determinare la sua condanna non sussistendo elementi a conferma della contestata violazione degli obblighi della sorveglianza speciale da parte sua. 3.1. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., per mancanza di motivazione e per violazione di legge con riferimento all'art.99 cod. pen. ed agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.; egli infatti lamenta l'omessa motivazione rispetto al motivo di gravame riguardente la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio in genere. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e che, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. 2. Anzitutto, rispetto al primo motivo di ricorso del Greco (relativo al profilo della responsabilità) si rileva che l'impugnazione tende ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio sul quale è stata fondata la condanna; diversa valutazione che, come è noto, non è ammissibile in sede di legittimità- Invero, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez.V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez.II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018). Nella fattispecie deve escludersi qualsiasi travisamento della prova considerato che la Corte di appello (così come il primo giudice) nel confermare il giudizio di responsabilità dell'imputato, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, ha dato particolare rilievo a quanto riferito dai militari operanti che avevano personalmente sorpreso l'imputato in compagnia dei pregiudicati sopra indicati presso il bar 'Smeraldo' di Lizzano, nonché alle fotografie scattate in occasione del compleanno del Greco. Quindi le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione come già detto, è preclusa in sede di legittimità. 3. Quanto poi alle censure (comuni ad entrambi i ricorrenti) riguardanti l'entità della pena si rileva che esse risultano del tutto generiche poiché non si confrontano in modo specifico con la motivazione del primo giudice e fatta propria dalla Corte territoriale, che ha ritenuto di quantificare la pena nella misura sopra indicata tenuto conto dei precedenti penali, delle modalità esecutive e della recidiva con riferimento allo Zecca, rispetto alla quale nel ricorso non si contesta in modo specifico la sussistenza delle condizioni previste dall'art.99 cod. pen. In particolare le censure relative alla dosimetria obliterano il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754). Una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949). 4. Con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve ricordarsi il condivisibile principio secondo il quale il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile ir sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Al riguardo la sentenza impugnata argomenta in modo adeguato e privo di vizi logici, mediante puntuale richiamo a specifici indici ostativi, oggettivi quali i precedenti penali degli imputati e le modalità della loro condotta. 5. Risulta poi del tutto aspecifico e generico il secondo motivo del ricorso dello Zecca in quanto - al contrario di quanto sostenuto nell'impugnazione - le imputazioni riportate nelle sentenze di primo e di secondo grado sono identiche, di talché il vizio lamentato dal ricorrente è insussistente. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di entrambi i ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbiano proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pa