CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 28988/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ORDINANZA sul ricorso 6989/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - RG 6989/24Licatini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3635/2023 depositata il 28/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli odierni ricorrenti instano questa Corte perché voglia cassare sulla base di tre m otivi, ai quali resist e la banca intimata con controricorso, l'epigrafata sentenza, con cui la Corte di appello di Milano ha respinto il gravame dei medesimi avverso il rigetto pronunciato in primo grado della domanda intesa a conseguire la declaratoria di nullità di un contratto di fideiussione. 2.Riguardo al proposto ricorso il presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc . civ .: «3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi. Primo motivo di ricorso: violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 2 della Legge n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 1419 Codice Civile, le quali disposizioni sono applicabili al caso dei ricorrenti in forza di quanto statuito dalle Sezioni Unite di [OSCURATO:PERSONA].ma Suprema Corte con la Sentenza n. 41994/2021, al contrario di quanto asserito dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza qui impugnata. Secondo motivo di ricorso: violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., della sentenza della Corte d’Appello di Milano per non essersi illegittimamente pronunciata sul secondo motivo dell’appello degli odierni ricorrenti in quanto detto secondo motivo d’appello è stato ritenuto dai Giudici di secondo grado assorbito dal rigetto del primo motivo d’appello. RG 6989/24Licatini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] motivo di ricorso: violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 91 c.p.c. per avere, la Corte d’Appello di Milano, illegittimamente confermato le spese del giudizio di primo grado in capo ai ricorrenti e per avere altresì illegittimamente liquidato le spese del giudizio d’appello sempre in capo ai ricorrenti. 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È palesemente inammissibile il primo mezzo. I ricorrenti si profondo (no) in una lunga e completamente inutile analisi della sentenza n. 41994/2021 delle sezioni unite della Corte di cassazione, al fine di dimostrare che essa avrebbe avuto ad oggetto una fideiussione per un affare determinato stipulata nel 2006, come se ciò potesse assumere un qualche rilievo decisivo nell’ambito di questa controversia: viceversa, non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato che l’autorità di detta decisione è confinata alla lite all’esito della quale essa è stata pronunciata, mentre la sua autorità, riguardo a controversie vertenti inter alios è, evidentemente, pari a zero. Cosa diversa è il vincolo che la sentenza delle sezioni unite produce (non nei riguardi dei giudici di merito, che se ne possono certamente discostare, ne non altro motivando, bensì) delle sezioni semplici della corte di cassazione, alla luce dell’articolo 374 c.p.c., secondo il quale: «Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso». Il vincolo, dunque, attiene al principio didiritto e, con riguardo alla citata decisione delle sezioni unite, il principio di diritto il seguente, affermato a pagina 42 di essa: «i contratti di fideiussione a RG 6989/24Licatini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». E cioè, il principio di diritto reso dalle sezioni unite nella pronuncia invocata dai ricorrenti non dice assolutamente nulla in ordine alla riferibilità del provvedimento della Banca d’Italia numero 55 del 2005 alle fideiussioni stipulate per un affare particolare, e cioè alle fideiussioni per così dire non omnibus, ed altresì a quelle collocate in un arco temporale non coperto dal provvedimento dell’autorità garante. Del resto, le sezioni unite nulla potevano dire in proposito dal momento che: -) l’accertamento in fatto sulla natura della fideiussione era evidentemente sottratto all’ambito del loro sindacato, tenuto conto dei motivi formulati, avendo in quella sede la banca sostenuto non già che il provvedimento numero 55 del 2005 della Banca d’Italia non si riferisse alle fideiussioni «specifiche», bensì che la garanzia prestata dall’allora debitore non fosse una fideiussione ma un contratto autonomo di garanzia; -) la controversia era stato rimessa alle sezioni unite al fine di stabilire, non già se il provvedimento dell’autorità garante concernesse le fideiussioni «specifiche», bensì: «1) se la coincidenza totale o parziale con le condizioni dell'intesa a monte - dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore - RG 6989/24Licatini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore, nel contratto a valle, o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno; 2) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere; 3) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione; 4) se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto». Ciò detto, l’affermazione degli odierni ricorrenti secondo cui la vicenda definita dalla sentenza n. 41994/2021 delle sezioni unite avrebbe avuto ad oggetto una fideiussione «specifica», è totalmente destituita del benché minimo fondamento, ove si consideri che: i) come emerge dalla stessa sentenza di legittimità la banca ricorrente per cassazione aveva censurato la sentenza d’appello «laddove ha affermato che i due contratti in questione non sarebbero qualificabili come contratti autonomi di garanzia, bensì come “contratti a garanzia di operazioni bancarie”, rientranti entrambi nello schema della “fideiussione omnibus”», i.e. il giudice di merito aveva espressamente qualificato il contratto come fideiussione omnibus; ii) come ricorda la sentenza medesima «la Banca d'Italia interpellò - in via consultiva - l'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del [OSCURATO:PERSONA], la quale - nel parere n. 14251 - ebbe ad evidenziare come la disciplina della “fideiussione omnibus”, di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché suscettibili - in linea generale – “di determinare un aggravio economico RG 6989/24Licatini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito”, nonché, nei casi di fideiussioni a pagamento, “di accrescere il costo complessivo del finanziamento per il debitore, che dovrebbe anche remunerare il maggior rischio assunto dal fideiussore”»; iii) ancora hanno spiegato le sezioni unite al § 2.2.2.4. Che: «Il provvedimento ha disposto, in conclusione: “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”». Insomma la tesi dei ricorrenti secondo cui le sezioni unite avrebbero pronunciato con riguardo ad una fideiussione «specifica» è formulata contro l’evidenza. Dell’epoca della fideiussione e dell’attitudine del provvedimento della Banca d’Italia a dispiegare il proprio rilievo di prova privilegiata in relazione a fideiussioni post 2005 la sentenza delle sezioni unite, semplicemente, non dicono assolutamente nulla. Detto questo, il primo mezzo è come si premetteva inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c. Sul tema la Corte di cassazione ha osservato: «Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell’ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il RG 6989/24Licatini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli provvedimento della Banca d’Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall’[OSCURATO:PERSONA], quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l’accertamento effettuato dall’allora [OSCURATO:PERSONA] è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l’efficacia probatoria privilegiata che l’ordinamento gli riconosce; iii) l’epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimenton. 55 , è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza; v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all’articolo 1957 c.c., che, RG 6989/24Licatini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell’eccezione fondata sulla stessa» (Cass. n. 30383/2024). Del tutto correttamente, dunque, la corte territoriale ha ritenuto che il provvedimento della Banca d’Italia non possedesse attitudine di prova privilegiata nella controversia in questione, detto in breve, trattandosi non di controversia follow on, bensì stand alone. 4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. Non occorre aggiungere altro rispetto a quanto già esposto. 4.3. ― È inammissibile il terzo mezzo. Per quale motivo la corte territoriale avrebbe violato l’articolo 91 c.p.c., condannando gli appellanti, rimasti in quella sede totalmente soccombenti, rimane, alla lettura del motivo, del tutto oscuro». 3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale,ha chiesto la decisione. E’stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio. Hanno depositato memorieentrambe le parti. 4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta. Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delle considerazioni della memoria di parte ricorrente, atteso che esse, RG 6989/24Licatini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli lungi dal prendere posizioni riguardo a quanto osservato nella proposta, introducono nel giudizio una questione nuova – sotto forma della pretesa nullità della clausola D dell’art. 6 ter del contratto per contrasto con la disciplina consumeristica –che, oltre a non aver formato oggetto del pregresso contraddittorio processuale, non si mostra neppure rilevabile d’ufficio non emergendo dagli atti i relativi elementi costitutivi, vero infatti che come si insegna da tempo «la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi»(Cass., Sez. III, 23/02/2024, n. 4867). 5. L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod . proc. ci v . l'art . 96 , commi 3 e 4, cod . proc . civ . con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) di un'ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - quater, d.P.R.30 maggio 2002, n.115. P.Q.M RG 6989/24Licatini-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6 200 ,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonch é dell'ulteriore somma di euro6000,00, a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 2.500,00 Euro, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente,