Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 22466/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

olta nella pubblica udienza del giorno 06/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per rigetto delricorso e, “solo ove non possa accertare direttamente la condizione diesigibilità del credito, annullare con rinvio l’impugnata sentenzademandando al giudice di merito l’accertamento puntuale dellacondizione di esigibilità del credito e la data di decorrenza e la naturadegli interessi”;udito per parte ricorrente l’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorsoudito per parte controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso.1.

Con Sentenza n. 2065/2024, pubblicata il 21 dicembre 2024, laCorte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione dell’appellata edappellante incidentale [OSCURATO:PERSONA], ha, per quantoancora rileva nella presente sede, respinto l’appello propostodall’[OSCURATO:PERSONA] E DELLAMOBILITÀ avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dalTribunale di Palermo in data 10 luglio 2019.2.

Il Tribunale di Palermo, infatti, aveva condannato lo stessoASSESSORATO [OSCURATO:PERSONA] E DELLAMOBILITA’ – REGIONE SICILIANA a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 661.876,00, a titolo di contributi,Sez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazionedel C.C.N.L. 2004/2007, dall’art. 1, D.L. n. 16/2005 e dall’art. 1,comma 1230, Legge n. 296/2006 in relazione alle annualità 2013,2014, 2015, 2016 e 2017.3.

Nell’esaminare i motivi di gravame articolati dall’odiernoricorrente, la Corte territoriale ha preliminarmente puntualizzato chel’erogazione richiesta dall’odierna controricorrente si collocavadirettamente nell’ambito delle previsioni di legge, e quindi al di fuoridel perimetro delle previsioni contrattuali operanti tra le parti.Operata tale puntualizzazione, tuttavia, la Corte territoriale,richiamando il tenore letterale delle previsioni di legge, ha escluso chedal medesimo emergesse la fondatezza della tesi sostenuta dallo stessoASSESSORATO e che quindi si potesse affermare che il pagamento delcontributo da parte della Regione era sottoposto alla condizione diesigibilità dell’adozione del provvedimento ministeriale di approvazionedel piano di riparto, impegno e trasferimento delle somme dallo Statoalla Regione.La Corte, infatti, ha osservato che le somme destinate allacopertura dei contributi in questione sono impegnate ogni anno dalMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui, assicurataannualmente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, la materialeerogazione da parte della Regione dipende dalla tempestiva definizionedel procedimento prodromico alla liquidazione, nell’ambito del quale leRegioni raccolgono gli elementi giuridici contabili delle aziende operantinel comparto e beneficiarie dei contributi e ne effettuano il controllocurandone successivamente la trasmissione al Ministero, secondo unaprocedura la cui complessità non valeva tuttavia a giustificare ilmarcato ritardo dell’odierno ricorrente nell’erogazione delle somma.Sez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ha quindi concluso la Corte d’appello che “la collocazione dell’oneredi contribuzione in capo alle Regioni, l’assegnazione allo Stato del ruolodi ‘finanziatore’, l’individuazione del parametro di computo delcontributo riferito alla consistenza del personale in servizio a unaprecisa data, l’assenza, per contro, di una specifica definizione delletempistiche per il trasferimento delle somme, depongono nel sensodella sussistenza in capo alla Regione dell’obbligo di provvedere allasovvenzione, anche in forma di acconto sulla base dei dati comunicatiin via previsionale dalle aziende aventi diritto, indipendentementedall’intervento dello Stato”.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermoricorre [OSCURATO:PERSONA] E DELLAMOBILITA’ – REGIONE SICILIANA.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata inizialmente fissata in cameradi consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1,c.p.c.Successivamente, con decreto del 25 marzo 2026, su istanza dellacontroricorrente, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblicaudienza.6.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte –confermate all’esito della discussione in udienza - chiedendo il rigettodel ricorso e, “solo ove non possa accertare direttamente la condizionedi esigibilità del credito, annullare con rinvio l’impugnata sentenzademandando al giudice di merito l’accertamento puntuale dellacondizione di esigibilità del credito e la data di decorrenza e la naturadegli interessi”.Le parti hanno depositato memorie.Sez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.L. 21.2.2005 n. 16(conv. con modif. con Legge 22.4.2005 n. 58) e dall’art. 1, comma1230, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 296.Argomenta il ricorso, richiamando sul punto precedente di questaCorte, che la pretesa delle imprese operanti nel settore del trasportopubblico locale a ottenere dalle Regioni la corresponsione dei contributiper il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, D.L. n. 16/2005 (conv.con modific. dalla Legge n. 58/2005) e 1, comma 1230, Legge n.296/2006, è subordinata alla previa erogazione del (co)finanziamentoda parte dello Stato alle Regioni e non può ritenersi sussistente inassenza di tale erogazione.Il ricorso ricostruisce l’iter procedurale che conduce alladeterminazione della quota di contributo assunta dallo Stato edevidenzia che, anche per ragioni di pubblica contabilità, in assenzadella conclusione di tale procedimento risulta non possibile procedereall’erogazione delle somme.Conclude, quindi, affermando che non può dirsi sussistente in capoalle aziende del settore alcun credito certo, liquido ed esigibile sinoall’approvazione ministeriale delle proposte annuali di riparto formulatedall’Amministrazione regionale, ai fini della corresponsione delleintegrazioni agli oneri contrattuali del CC.N.L del trasporto pubblicolocale, ai sensi delle L 58/2005 e 296/2006.2.

Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni formulate dallacontroricorrente ai paragrafi 1-4 del controricorso.Del tutto infondata è l’eccezione di giudicato che, a dire dellacontroricorrente, deriverebbe dalle ordinanze del Tribunale di PalermoSez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026n.

RG 5300/2020 del 21 febbraio 2023 e n.

RG 3209/2023 del 3 aprile2024, in diversi giudizi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA’ – REGIONESICILIANA), sol che si consideri che il giudicato riguarda i contributiper gli anni 2018 (ordinanza RG 5300/2020) e 2019-2021 (ordinanzaRG 3209/2023).Va, allora, rammentato che il provvedimento che abbia riconosciutoalla parte un diritto relativo ad un determinato anno può, invero,esplicare efficacia di giudicato sul fatto costitutivo del diritto stesso edin relazione agli aspetti permanenti del rapporto, ma solo nell’ambitodi rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche cheeventualmente ne costituiscono il contenuto (ex multis: Cass., sez.

I,19 aprile 2023, n° 10430, con menzione di altri precedenti).Nella presente fattispecie è escluso che si verta in un rapporto didurata o di obbligazioni periodiche tra Stato e Regioni e men che menotra Regione e singola impresa di autotrasporto: col che è anche esclusoche le ordinanze invocate dalla controricorrente abbia l’effettopredicato dalla controricorrente.3.

Del pari infondato è il rimprovero di mancanza di specificità delricorso, dato che la ragione posta a fondamento del primo motivo è deltutto chiara.In sostanza l’Assessorato lamenta che la Corte abbia fattodiscendere dalle norme indicate (art. 15, secondo e terzo comma, deld.l. n° 16/2005 e art. 1, comma 1230, della legge n° 296/2006) ildiritto dell’impresa di TPL a percepire immediatamente e senzal’intervento dello Stato i cofinanziamenti per i maggiori oneri derivantidal CCNL 2004-2007 per il settore del trasporto pubblico locale: dondela violazione di legge enunciata nel mezzo, peraltro già riconosciuta daSez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026questa Corte nel precedente specifico indicato dall’Assessorato (Cass.,sez.

I, 10 giugno 2025, n° 15437).4.

L’eccezione di inammissibilità per l’esistenza di una doppiamotivazione conforme è del tutto privo di pregio, dato che il gravamedell’Assessorato si basa sul disposto dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,che è sempre ammissibile (art. 111 Cost.).5.

Del pari da respingere è l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper carenza di interesse, formulata dalla controricorrente sul rilievo chesarebbero stati nuovamente iscritti nel bilancio statale i capitoli dispesa perenti a causa dell’inerzia della Regione e che le somme dovutesarebbero state erogate dall’Assessorato.La resistente produce nella presente sede i documenti nn. 12-17,ma dalla stessa sua allegazione (controricorso pagg. 20-21) emergeche almeno uno di tali documenti (il decreto interministeriale n. 283del 21/05/2018 ) venne versato in atti davanti alla Corte d’appello,mentre gli altri si sono formati nel corso del giudizio di gravame, sicchétrattasi di documenti che avrebbero dovuto essere esaminati dallaCorte di merito, onde pervenire ad una declaratoria di cessazione dellamateria del contendere, mentre nella presente sede di legittimità laresistente avrebbe dovuto formulare un ricorso incidentalecondizionato al fine di denunciare il travisamento per omissione deipredetti documenti e l’omessa pronuncia di cessazione della materiadel contendere e di sopravvenuta carenza di interesse dell’Assessorato.Infine, affinché possa essere dichiarata la cessazione della materiadel contendere occorre che risulti ritualmente acquisita oconcordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che èvenuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, fatta eccezione perle spese di lite (Cass., sez.

III, 11 gennaio 2006, n° 271; Cass., sez.Sez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026III, 2 agosto 2004, n° 14775): evenienza insussistente nella presentevicenda, sol che si consideri che, anche aderendo alla tesi dellacontroricorrente, rimarrebbe ancora oggi controversa la questionedegli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 che l’Assessorato è statocondannato a pagare, come fa con fondamento osservare il ricorrentenella sua memoria illustrativa.6.

Il ricorso è fondato.È noto che, in ragione del difficile equilibrio economico delle impreseesercenti il trasporto pubblico locale, lo Stato è tradizionalmenteintervenuto su più fronti, onde garantire la permanenza di tale serviziononostante la sua scarsa o inesistente economicità.Sin dalla legge 10 aprile 1981 n° 151 (“Legge quadro perl'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasportipubblici locali.

Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano deidisavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”) lo Stato ha,dunque, provveduto alla istituzione di fondi, di sovvenzioni e dicompartecipazioni a gettiti statali da assegnare alle singole regioni perfar fronte agli oneri del servizio di TPL.Si possono rammentare, al riguardo, oltre al “Fondo nazionale peril ripiano dei disavanzi di esercizio” ed al “Fondo per gli investimenti”(entrambi introdotti dalla citata legge n° 151/1981, artt. 9-12) (i)l’attribuzione di una quota dell’accisa sulla benzina e sul gasolio perautotrazione (art. 3, commi 12 e 12-bis della legge 28 dicembre 1995n° 549); (ii) i Fondi di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19novembre 1997, n° 422; (iii) i trasferimenti per i rinnovi dei contrattidi lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale previsti dall’art.23 del d.l. 24 dicembre 2003, n° 355, dall’art. 1, comma 2, del d.l. 21febbraio 2005, n° 16, e dall’art. 1, comma 1230, della legge 27Sez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026dicembre 2006, n° 296; (iv) l’importo (a compensazione della riduzionedell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delletasse automobilistiche) riconosciuto dall’articolo 1, comma 58, dellalegge 30 dicembre 2004, n° 311; (v) la “compartecipazione” al gettitodell’accisa sul gasolio per autotrazione, di cui all’art. 1, commi 295 eseguenti della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (che ha sostituito alcunidei trasferimenti precedentemente elencati); (vi) il “Fondo nazionaleper il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblicolocale, anche ferroviario”, cosiddetto Fondo TPL (art. 16-bis del d.l. 6luglio 2012 n° 95, introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n° 98), ripartito coni criteri previsti dal d.P.C.m. 11 marzo 2013 e successivamente con icriteri previsti dall’art. 27 del d.l. 24 aprile 2017 n° 50 e del d.l. 10agosto 2023 n° 104; (vii) il finanziamento (tramite il Fondo per losviluppo e la coesione, in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011dell'11 gennaio 2011) dei Piani di ristrutturazione dei debiti delleRegioni verso le imprese di TPL, previsto dall’art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno 2013 n° 69, come introdotto dalla leggedi conversione.Tra le varie tipologie di finanziamento statale del TPL (resesinecessarie a seguito della inattuazione del federalismo fiscale) siannoveravano, dunque, anche le forme di contribuzione per cui è causa(e sopra menzionate), previste dal d.l. 21 febbraio 2005 n° 16 (art. 1,secondo e terzo comma) e dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 (art.1, comma 1230), onde fornire alle Regioni le risorse occorrenti alrimborso, in favore delle imprese di TPL, dei maggiori oneri derivantidal rinnovo del primo (d.l. n° 16/2005) e del secondo biennio (leggen° 296/2006) del CCNL 2004-2007 relativo al servizio di TPL:Sez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026contribuzioni poi confluite nella “compartecipazione” prevista dallalegge n° 244/2007.Ora, per ciò che concerne in particolare questa forma dicontribuzione statale al servizio pubblico in questione, destinata acompensare un particolare costo del trasporto locale (ossia i costi perl’incremento stipendiale dei dipendenti di quel settore derivanti daCCNL), questa Corte ha recentemente osservato che il passaggio deifondi statali al bilancio regionale avviene mediante un procedimentoamministrativo multilivello (Cass., sez.

I, 10 giugno 2025, n° 15437 en° 15439).[OSCURATO:PERSONA], infatti, forniscono al Ministero dei trasporti i dati giuridicie contabili che giustificano il riparto dei fondi stanziati col d.l. n°16/2005 e con la legge n° 296/2006, tra i quali la “consistenza delpersonale in servizio alla data del 30 novembre 2004” (per ciò checoncerne il d.l. n° 16) e “la consistenza del personale in servizio alladata del 30 ottobre 2006” (per ciò che concerne la legge n° 296).Si tratta, in sostanza, di informazioni contabili, ossia dellarappresentazione dei maggiori oneri monetari sostenuti dalle singoleimprese per gli incrementi retributivi (e contributivi) derivanti dal CCNL2004-2007, che contribuiscono a formare nel loro complessivo importola proposta che la singola Regione va a formulare allo Stato, avente adoggetto la distribuzione dei fondi stanziati.Successivamente, volta che il Ministro delle Infrastrutture e deiTrasporti abbia definitivamente accertato l’importo totale da distribuiree l’importo da assegnare alla singola Regione, è quest’ultima cheprovvede alla assegnazione delle “risorse” (art. 1, comma 3, d.l. n°16/2005) o del “cofinanziamento” (art. 1, comma 1230, legge n°Sez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026296/2006) in favore delle singole imprese, previa ricezione dellasovvenzione statale nel proprio bilancio regionale.Ne deriva che l’attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni nonè automatica ma presuppone, in primo luogo, che il Ministerocompetente venga a determinare, con il riparto percentuale dellerisorse, la cifra concretamente spettante a ciascuna regione.Sul fronte regionale, in particolare su quello siciliano, il sistema diripartizione previsto dalla normativa regionale si coordina con quellodella legislazione statale, prevedendo un procedimento amministrativodi accertamento delle complessive pretese economiche delle impresedi trasporto e di successiva erogazione dei danari ricevuti (art. 13 dellalegge reg. 14 giugno 1983 n° 68).L’orientamento seguito da Cass. n° 15437 e n° 15439 del 2025 –col quale si è chiarito che “la pretesa degli operatori nel settore deltrasporto pubblico locale di ottenere l’impiego da parte delle Regionidel (co)finanziamento del rinnovo del CCNL in tanto può ritenersisussistente in quanto sia avvenuta la previa erogazione delle risorsemedesime alle Regioni da parte dello Stato” – trova un precedentespecifico di conferma (sebbene reso in relazione alla Regione Piemonte)che riguarda non la fase statale, ma proprio il procedimento regionale,che si svolge a valle di quello di rango superiore.[OSCURATO:PERSONA]., sez. un., 6 settembre 2013, n° 20576 si è, infatti, benchiarito che l’erogazione degli importi dovuti alla singola impresa diautotrasporto è “inderogabilmente correlata alla provvista regionale, asua volta frutto della assegnazione dal [OSCURATO:PERSONA] (art. 9 c. 8legge 151/1981 ed art. 20 d.lgs. 422/1997), ed alla ripartizione che laRegione annualmente effettua, in tal guisa emergendo l'esistenza di untetto alla erogabilità delle vecchie e nuove "compensazioni"Sez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026oggettivamente costituito - come d'obbligo trattandosi di erogazione dicontributi pubblici - dalle risorse finanziarie disponibili ed impegnate”:principio pienamente applicabile anche ai trasferimenti per cui è lite.In conclusione, anche per questi trasferimenti (ossia per quellidiretti a compensare i maggiori costi per l’incremento delle nuoveretribuzioni da CCNL) il diritto soggettivo dell’impresa sorge non solodopo la conclusione del procedimento amministrativo a livello centrale(col quale vengono individuate le risorse da attribuire alla singolaregione), ma anche dopo la conclusione di quello decentrato, a livelloregionale.Non merita, dunque, condivisione la decisione della Corteterritoriale, secondo la quale il diritto della singola impresa sarebbesorto “indipendentemente dall’intervento dello Stato” (sentenza pagina6): conclusione fondata sul rilievo, anch’esso non condivisibile, per cui“assicurata annualmente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, lamateriale erogazione da parte della Regione dipende dalla tempestivadefinizione del procedimento prodromico alla liquidazione” (sentenzasempre pagina 6).Tenuto conto di quanto sopra, il contrasto nella giurisprudenza dilegittimità denunciato dalla resistente si rileva insussistente.Infatti, un conto è affermare la giurisdizione del giudice ordinario(come ha fatto Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n° 929) tutte le voltein cui non siano ravvisabili nel procedimento amministrativo momentidi ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco;altro conto è se il diritto dell’impresa di TPL sia in concreto sorto per larealizzazione effettiva delle condizioni dii legge: questione che nonriguarda la giurisdizione, ma il merito (così Cass., sez. un., 6 settembre2013, n° 20576, già citata).Sez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026Da ultimo, l’accenno, fatto dalla resistente, al ritardo col qualel’Amministrazione territoriale avrebbe comunicato i dati al Ministeronon è elemento idoneo a far sorgere il diritto alla percezione delfinanziamento, ma, al più, a fondare una eventuale e distinta azione,di carattere evidentemente risarcitorio, nei confronti della Regionestessa per il ritardo nello svolgimento della parte di sua pertinenza delprocedimento amministrativo multilivello.Anche il richiamo al disposto di cui all’art. 200, comma 5-ter, deld.l. n° 34 del 2020 – operato dalla controricorrente in memoria ex art.378 c.p.c. - appare fuori luogo, sia perché trattasi di legislazioneemergenziale e, come tale, destinata a trovare una soluzione dibrevissimo periodo alla nota crisi economica sorta a causa del Covid,sia perché, ancora una volta, la norma disciplina il procedimentoamministrativo nel rapporto tra Stato e Regioni, dunque ad un livellodiverso da quello nl quale è reso esigibile il diritto nel rapporto traRegione e singola impresa.7.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza deve esserecassata con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare lespese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte,accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corted’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].Sez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 14 di 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta nella pubblica udienza del giorno 06/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per rigetto delricorso e, “solo ove non possa accertare direttamente la condizione diesigibilità del credito, annullare con rinvio l’impugnata sentenzademandando al giudice di merito l’accertamento puntuale dellacondizione di esigibilità del credito e la data di decorrenza e la naturadegli interessi”;udito per parte ricorrente l’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorsoudito per parte controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso.1. Con Sentenza n. 2065/2024, pubblicata il 21 dicembre 2024, laCorte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione dell’appellata edappellante incidentale [OSCURATO:PERSONA], ha, per quantoancora rileva nella presente sede, respinto l’appello propostodall’[OSCURATO:PERSONA] E DELLAMOBILITÀ avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dalTribunale di Palermo in data 10 luglio 2019.2. Il Tribunale di Palermo, infatti, aveva condannato lo stessoASSESSORATO [OSCURATO:PERSONA] E DELLAMOBILITA’ – REGIONE SICILIANA a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 661.876,00, a titolo di contributi,Sez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 2 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazionedel C.C.N.L. 2004/2007, dall’art. 1, D.L. n. 16/2005 e dall’art. 1,comma 1230, Legge n. 296/2006 in relazione alle annualità 2013,2014, 2015, 2016 e 2017.3. Nell’esaminare i motivi di gravame articolati dall’odiernoricorrente, la Corte territoriale ha preliminarmente puntualizzato chel’erogazione richiesta dall’odierna controricorrente si collocavadirettamente nell’ambito delle previsioni di legge, e quindi al di fuoridel perimetro delle previsioni contrattuali operanti tra le parti.Operata tale puntualizzazione, tuttavia, la Corte territoriale,richiamando il tenore letterale delle previsioni di legge, ha escluso chedal medesimo emergesse la fondatezza della tesi sostenuta dallo stessoASSESSORATO e che quindi si potesse affermare che il pagamento delcontributo da parte della Regione era sottoposto alla condizione diesigibilità dell’adozione del provvedimento ministeriale di approvazionedel piano di riparto, impegno e trasferimento delle somme dallo Statoalla Regione.La Corte, infatti, ha osservato che le somme destinate allacopertura dei contributi in questione sono impegnate ogni anno dalMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui, assicurataannualmente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, la materialeerogazione da parte della Regione dipende dalla tempestiva definizionedel procedimento prodromico alla liquidazione, nell’ambito del quale leRegioni raccolgono gli elementi giuridici contabili delle aziende operantinel comparto e beneficiarie dei contributi e ne effettuano il controllocurandone successivamente la trasmissione al Ministero, secondo unaprocedura la cui complessità non valeva tuttavia a giustificare ilmarcato ritardo dell’odierno ricorrente nell’erogazione delle somma.Sez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 3 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ha quindi concluso la Corte d’appello che “la collocazione dell’oneredi contribuzione in capo alle Regioni, l’assegnazione allo Stato del ruolodi ‘finanziatore’, l’individuazione del parametro di computo delcontributo riferito alla consistenza del personale in servizio a unaprecisa data, l’assenza, per contro, di una specifica definizione delletempistiche per il trasferimento delle somme, depongono nel sensodella sussistenza in capo alla Regione dell’obbligo di provvedere allasovvenzione, anche in forma di acconto sulla base dei dati comunicatiin via previsionale dalle aziende aventi diritto, indipendentementedall’intervento dello Stato”.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermoricorre [OSCURATO:PERSONA] E DELLAMOBILITA’ – REGIONE SICILIANA.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata inizialmente fissata in cameradi consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1,c.p.c.Successivamente, con decreto del 25 marzo 2026, su istanza dellacontroricorrente, è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblicaudienza.6. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte –confermate all’esito della discussione in udienza - chiedendo il rigettodel ricorso e, “solo ove non possa accertare direttamente la condizionedi esigibilità del credito, annullare con rinvio l’impugnata sentenzademandando al giudice di merito l’accertamento puntuale dellacondizione di esigibilità del credito e la data di decorrenza e la naturadegli interessi”.Le parti hanno depositato memorie.Sez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 4 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione del D.L. 21.2.2005 n. 16(conv. con modif. con Legge 22.4.2005 n. 58) e dall’art. 1, comma1230, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 296.Argomenta il ricorso, richiamando sul punto precedente di questaCorte, che la pretesa delle imprese operanti nel settore del trasportopubblico locale a ottenere dalle Regioni la corresponsione dei contributiper il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, D.L. n. 16/2005 (conv.con modific. dalla Legge n. 58/2005) e 1, comma 1230, Legge n.296/2006, è subordinata alla previa erogazione del (co)finanziamentoda parte dello Stato alle Regioni e non può ritenersi sussistente inassenza di tale erogazione.Il ricorso ricostruisce l’iter procedurale che conduce alladeterminazione della quota di contributo assunta dallo Stato edevidenzia che, anche per ragioni di pubblica contabilità, in assenzadella conclusione di tale procedimento risulta non possibile procedereall’erogazione delle somme.Conclude, quindi, affermando che non può dirsi sussistente in capoalle aziende del settore alcun credito certo, liquido ed esigibile sinoall’approvazione ministeriale delle proposte annuali di riparto formulatedall’Amministrazione regionale, ai fini della corresponsione delleintegrazioni agli oneri contrattuali del CC.N.L del trasporto pubblicolocale, ai sensi delle L 58/2005 e 296/2006.2. Preliminarmente, occorre esaminare le eccezioni formulate dallacontroricorrente ai paragrafi 1-4 del controricorso.Del tutto infondata è l’eccezione di giudicato che, a dire dellacontroricorrente, deriverebbe dalle ordinanze del Tribunale di PalermoSez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 5 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026n. RG 5300/2020 del 21 febbraio 2023 e n. RG 3209/2023 del 3 aprile2024, in diversi giudizi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA’ – REGIONESICILIANA), sol che si consideri che il giudicato riguarda i contributiper gli anni 2018 (ordinanza RG 5300/2020) e 2019-2021 (ordinanzaRG 3209/2023).Va, allora, rammentato che il provvedimento che abbia riconosciutoalla parte un diritto relativo ad un determinato anno può, invero,esplicare efficacia di giudicato sul fatto costitutivo del diritto stesso edin relazione agli aspetti permanenti del rapporto, ma solo nell’ambitodi rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche cheeventualmente ne costituiscono il contenuto (ex multis: Cass., sez. I,19 aprile 2023, n° 10430, con menzione di altri precedenti).Nella presente fattispecie è escluso che si verta in un rapporto didurata o di obbligazioni periodiche tra Stato e Regioni e men che menotra Regione e singola impresa di autotrasporto: col che è anche esclusoche le ordinanze invocate dalla controricorrente abbia l’effettopredicato dalla controricorrente.3. Del pari infondato è il rimprovero di mancanza di specificità delricorso, dato che la ragione posta a fondamento del primo motivo è deltutto chiara.In sostanza l’Assessorato lamenta che la Corte abbia fattodiscendere dalle norme indicate (art. 15, secondo e terzo comma, deld.l. n° 16/2005 e art. 1, comma 1230, della legge n° 296/2006) ildiritto dell’impresa di TPL a percepire immediatamente e senzal’intervento dello Stato i cofinanziamenti per i maggiori oneri derivantidal CCNL 2004-2007 per il settore del trasporto pubblico locale: dondela violazione di legge enunciata nel mezzo, peraltro già riconosciuta daSez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 6 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026questa Corte nel precedente specifico indicato dall’Assessorato (Cass.,sez. I, 10 giugno 2025, n° 15437).4. L’eccezione di inammissibilità per l’esistenza di una doppiamotivazione conforme è del tutto privo di pregio, dato che il gravamedell’Assessorato si basa sul disposto dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.,che è sempre ammissibile (art. 111 Cost.).5. Del pari da respingere è l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper carenza di interesse, formulata dalla controricorrente sul rilievo chesarebbero stati nuovamente iscritti nel bilancio statale i capitoli dispesa perenti a causa dell’inerzia della Regione e che le somme dovutesarebbero state erogate dall’Assessorato.La resistente produce nella presente sede i documenti nn. 12-17,ma dalla stessa sua allegazione (controricorso pagg. 20-21) emergeche almeno uno di tali documenti (il decreto interministeriale n. 283del 21/05/2018 ) venne versato in atti davanti alla Corte d’appello,mentre gli altri si sono formati nel corso del giudizio di gravame, sicchétrattasi di documenti che avrebbero dovuto essere esaminati dallaCorte di merito, onde pervenire ad una declaratoria di cessazione dellamateria del contendere, mentre nella presente sede di legittimità laresistente avrebbe dovuto formulare un ricorso incidentalecondizionato al fine di denunciare il travisamento per omissione deipredetti documenti e l’omessa pronuncia di cessazione della materiadel contendere e di sopravvenuta carenza di interesse dell’Assessorato.Infine, affinché possa essere dichiarata la cessazione della materiadel contendere occorre che risulti ritualmente acquisita oconcordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che èvenuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, fatta eccezione perle spese di lite (Cass., sez. III, 11 gennaio 2006, n° 271; Cass., sez.Sez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 7 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026III, 2 agosto 2004, n° 14775): evenienza insussistente nella presentevicenda, sol che si consideri che, anche aderendo alla tesi dellacontroricorrente, rimarrebbe ancora oggi controversa la questionedegli interessi moratori ex d.lgs. n° 231/2002 che l’Assessorato è statocondannato a pagare, come fa con fondamento osservare il ricorrentenella sua memoria illustrativa.6. Il ricorso è fondato.È noto che, in ragione del difficile equilibrio economico delle impreseesercenti il trasporto pubblico locale, lo Stato è tradizionalmenteintervenuto su più fronti, onde garantire la permanenza di tale serviziononostante la sua scarsa o inesistente economicità.Sin dalla legge 10 aprile 1981 n° 151 (“Legge quadro perl'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasportipubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano deidisavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”) lo Stato ha,dunque, provveduto alla istituzione di fondi, di sovvenzioni e dicompartecipazioni a gettiti statali da assegnare alle singole regioni perfar fronte agli oneri del servizio di TPL.Si possono rammentare, al riguardo, oltre al “Fondo nazionale peril ripiano dei disavanzi di esercizio” ed al “Fondo per gli investimenti”(entrambi introdotti dalla citata legge n° 151/1981, artt. 9-12) (i)l’attribuzione di una quota dell’accisa sulla benzina e sul gasolio perautotrazione (art. 3, commi 12 e 12-bis della legge 28 dicembre 1995n° 549); (ii) i Fondi di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19novembre 1997, n° 422; (iii) i trasferimenti per i rinnovi dei contrattidi lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale previsti dall’art.23 del d.l. 24 dicembre 2003, n° 355, dall’art. 1, comma 2, del d.l. 21febbraio 2005, n° 16, e dall’art. 1, comma 1230, della legge 27Sez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 8 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026dicembre 2006, n° 296; (iv) l’importo (a compensazione della riduzionedell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delletasse automobilistiche) riconosciuto dall’articolo 1, comma 58, dellalegge 30 dicembre 2004, n° 311; (v) la “compartecipazione” al gettitodell’accisa sul gasolio per autotrazione, di cui all’art. 1, commi 295 eseguenti della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (che ha sostituito alcunidei trasferimenti precedentemente elencati); (vi) il “Fondo nazionaleper il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblicolocale, anche ferroviario”, cosiddetto Fondo TPL (art. 16-bis del d.l. 6luglio 2012 n° 95, introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n° 98), ripartito coni criteri previsti dal d.P.C.m. 11 marzo 2013 e successivamente con icriteri previsti dall’art. 27 del d.l. 24 aprile 2017 n° 50 e del d.l. 10agosto 2023 n° 104; (vii) il finanziamento (tramite il Fondo per losviluppo e la coesione, in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011dell'11 gennaio 2011) dei Piani di ristrutturazione dei debiti delleRegioni verso le imprese di TPL, previsto dall’art. 25, comma 11-quinquies, del d.l. 21 giugno 2013 n° 69, come introdotto dalla leggedi conversione.Tra le varie tipologie di finanziamento statale del TPL (resesinecessarie a seguito della inattuazione del federalismo fiscale) siannoveravano, dunque, anche le forme di contribuzione per cui è causa(e sopra menzionate), previste dal d.l. 21 febbraio 2005 n° 16 (art. 1,secondo e terzo comma) e dalla legge 27 dicembre 2006 n° 296 (art.1, comma 1230), onde fornire alle Regioni le risorse occorrenti alrimborso, in favore delle imprese di TPL, dei maggiori oneri derivantidal rinnovo del primo (d.l. n° 16/2005) e del secondo biennio (leggen° 296/2006) del CCNL 2004-2007 relativo al servizio di TPL:Sez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 9 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026contribuzioni poi confluite nella “compartecipazione” prevista dallalegge n° 244/2007.Ora, per ciò che concerne in particolare questa forma dicontribuzione statale al servizio pubblico in questione, destinata acompensare un particolare costo del trasporto locale (ossia i costi perl’incremento stipendiale dei dipendenti di quel settore derivanti daCCNL), questa Corte ha recentemente osservato che il passaggio deifondi statali al bilancio regionale avviene mediante un procedimentoamministrativo multilivello (Cass., sez. I, 10 giugno 2025, n° 15437 en° 15439).[OSCURATO:PERSONA], infatti, forniscono al Ministero dei trasporti i dati giuridicie contabili che giustificano il riparto dei fondi stanziati col d.l. n°16/2005 e con la legge n° 296/2006, tra i quali la “consistenza delpersonale in servizio alla data del 30 novembre 2004” (per ciò checoncerne il d.l. n° 16) e “la consistenza del personale in servizio alladata del 30 ottobre 2006” (per ciò che concerne la legge n° 296).Si tratta, in sostanza, di informazioni contabili, ossia dellarappresentazione dei maggiori oneri monetari sostenuti dalle singoleimprese per gli incrementi retributivi (e contributivi) derivanti dal CCNL2004-2007, che contribuiscono a formare nel loro complessivo importola proposta che la singola Regione va a formulare allo Stato, avente adoggetto la distribuzione dei fondi stanziati.Successivamente, volta che il Ministro delle Infrastrutture e deiTrasporti abbia definitivamente accertato l’importo totale da distribuiree l’importo da assegnare alla singola Regione, è quest’ultima cheprovvede alla assegnazione delle “risorse” (art. 1, comma 3, d.l. n°16/2005) o del “cofinanziamento” (art. 1, comma 1230, legge n°Sez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 10 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026296/2006) in favore delle singole imprese, previa ricezione dellasovvenzione statale nel proprio bilancio regionale.Ne deriva che l’attribuzione del (co)finanziamento alle Regioni nonè automatica ma presuppone, in primo luogo, che il Ministerocompetente venga a determinare, con il riparto percentuale dellerisorse, la cifra concretamente spettante a ciascuna regione.Sul fronte regionale, in particolare su quello siciliano, il sistema diripartizione previsto dalla normativa regionale si coordina con quellodella legislazione statale, prevedendo un procedimento amministrativodi accertamento delle complessive pretese economiche delle impresedi trasporto e di successiva erogazione dei danari ricevuti (art. 13 dellalegge reg. 14 giugno 1983 n° 68).L’orientamento seguito da Cass. n° 15437 e n° 15439 del 2025 –col quale si è chiarito che “la pretesa degli operatori nel settore deltrasporto pubblico locale di ottenere l’impiego da parte delle Regionidel (co)finanziamento del rinnovo del CCNL in tanto può ritenersisussistente in quanto sia avvenuta la previa erogazione delle risorsemedesime alle Regioni da parte dello Stato” – trova un precedentespecifico di conferma (sebbene reso in relazione alla Regione Piemonte)che riguarda non la fase statale, ma proprio il procedimento regionale,che si svolge a valle di quello di rango superiore.[OSCURATO:PERSONA]., sez. un., 6 settembre 2013, n° 20576 si è, infatti, benchiarito che l’erogazione degli importi dovuti alla singola impresa diautotrasporto è “inderogabilmente correlata alla provvista regionale, asua volta frutto della assegnazione dal [OSCURATO:PERSONA] (art. 9 c. 8legge 151/1981 ed art. 20 d.lgs. 422/1997), ed alla ripartizione che laRegione annualmente effettua, in tal guisa emergendo l'esistenza di untetto alla erogabilità delle vecchie e nuove "compensazioni"Sez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 11 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026oggettivamente costituito - come d'obbligo trattandosi di erogazione dicontributi pubblici - dalle risorse finanziarie disponibili ed impegnate”:principio pienamente applicabile anche ai trasferimenti per cui è lite.In conclusione, anche per questi trasferimenti (ossia per quellidiretti a compensare i maggiori costi per l’incremento delle nuoveretribuzioni da CCNL) il diritto soggettivo dell’impresa sorge non solodopo la conclusione del procedimento amministrativo a livello centrale(col quale vengono individuate le risorse da attribuire alla singolaregione), ma anche dopo la conclusione di quello decentrato, a livelloregionale.Non merita, dunque, condivisione la decisione della Corteterritoriale, secondo la quale il diritto della singola impresa sarebbesorto “indipendentemente dall’intervento dello Stato” (sentenza pagina6): conclusione fondata sul rilievo, anch’esso non condivisibile, per cui“assicurata annualmente la copertura finanziaria delle sovvenzioni, lamateriale erogazione da parte della Regione dipende dalla tempestivadefinizione del procedimento prodromico alla liquidazione” (sentenzasempre pagina 6).Tenuto conto di quanto sopra, il contrasto nella giurisprudenza dilegittimità denunciato dalla resistente si rileva insussistente.Infatti, un conto è affermare la giurisdizione del giudice ordinario(come ha fatto Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n° 929) tutte le voltein cui non siano ravvisabili nel procedimento amministrativo momentidi ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco;altro conto è se il diritto dell’impresa di TPL sia in concreto sorto per larealizzazione effettiva delle condizioni dii legge: questione che nonriguarda la giurisdizione, ma il merito (così Cass., sez. un., 6 settembre2013, n° 20576, già citata).Sez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 12 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026Da ultimo, l’accenno, fatto dalla resistente, al ritardo col qualel’Amministrazione territoriale avrebbe comunicato i dati al Ministeronon è elemento idoneo a far sorgere il diritto alla percezione delfinanziamento, ma, al più, a fondare una eventuale e distinta azione,di carattere evidentemente risarcitorio, nei confronti della Regionestessa per il ritardo nello svolgimento della parte di sua pertinenza delprocedimento amministrativo multilivello.Anche il richiamo al disposto di cui all’art. 200, comma 5-ter, deld.l. n° 34 del 2020 – operato dalla controricorrente in memoria ex art.378 c.p.c. - appare fuori luogo, sia perché trattasi di legislazioneemergenziale e, come tale, destinata a trovare una soluzione dibrevissimo periodo alla nota crisi economica sorta a causa del Covid,sia perché, ancora una volta, la norma disciplina il procedimentoamministrativo nel rapporto tra Stato e Regioni, dunque ad un livellodiverso da quello nl quale è reso esigibile il diritto nel rapporto traRegione e singola impresa.7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza deve esserecassata con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello diPalermo, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare lespese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte,accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corted’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].Sez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 13 di 14Numero registro generale 13003/2025Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 22466/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 13003/2025 – UD 06/05/2026 PU- Pagina nr. 14 di 14
Sentenza Cassazione n. 22466/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris