CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 31348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 3994-2019proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita con la comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocataROSA MAURO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC – ricorren te – contro AGENZIA DELLE ENTRATE– RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentati e difes i dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, sonodomiciliati – controricorrent i – per la cassazione della sentenza n. 260 del 20 1 8 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il 24 luglio 20 1 8 (R.G.N. 2750 /20 1 7 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 2 giugno2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.3994/2019 Cron. Rep. C.C. 12/06/2024 giurisdizione Opposizione agli atti esecutivi. Tardività. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna e ha dedotto di avereappreso, il 30 giugno 2017, nel richiedere l’estratto di ruolo, l’esistenza di una cartella di pagamento notificata l’11 settembre 2015 e recante il numero 020150010571826 , concernente somme iscritte a ruolo a seguito di due ordinanze ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro di Bologna. A sostegno dell’opposizione, instaurata ai sensi degli artt. 615 e seguenti cod. proc. civ., la ricorrente ha prospettatola mancata notifica della cartella, ha dedotto la nullità della pretesa creditoria per nullità delle sanzioni irrogate con le due ordinanze ingiunzione e ha eccepito la decadenza dal potere di riscossione delle somme portate dalla cartella di pagamento. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 260 del 2018, depositata il 24 luglio 2018, in contraddittorio fra le parti, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, depositato il 3 ottobre 2017. A fondamento della decisione, il Tribunale ha argomentato che la ricorrente contesta una notifica eseguita l’11 settembre 2015 e ha comunque avuto cognizione, il 30 giugno 2017, del contenuto della cartella notificata. Ne discende che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine di venti giorni per dolersi della regolarità della notificazione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e si era già consumato anche il termine di quaranta giorni per proporre l’opposizione di cui all’art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 2.– La signora [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, contro la sentenza del Tribunale di Bologna. -3 - 3.–Resistono con il medesimo controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–La ricorrente censura «la sola parte della sentenza di primo grado che ha qualificato l’opposizione proposta in relazione alla nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 020150010571826 come opposizione ex art. 617 c.p.c.» (pagina 11 dell’atto d’impugnazione, con affermazioni ribadite alle pagin e 2 e 3 della memoria illustrativa) e formula tre censure, che si possono così compendiare. 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia inosservanza, violazione e falsa applicazione degli artt. 182 e 115 cod. proc. civ. e lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia rilevato la nullità della procura rilasciata da Agenzia delle Entrate –Riscossione a un avvocato del libero foro e abbia,dunque, esaminato «prove da considerarsi inutilizzabili» . Ad avviso della ricorrente, sarebbe inammissibile la costituzione di Agenzia delle Entrate –Riscossione con un avvocato del libero foro e il Tribunale avrebbe dovuto rilevare ex officio tale vizio, astenendosi dall’esaminare la documentazione prodotta da un avvocato sprovvisto di ius postulandi . L’inammissibilità d elle produzioni documentali , attinenti, nella specie, alle pretese attestazioni della notifica della cartella di pagamento, avrebbe dovuto condurre il Tribunale «ad accogliere il ricorso per assenza di prova in ordine all’esistenza della -4 - cartella e del ruolo esattoriale ad essa sotteso, nonché della sua notificazione […] alla ricorrente» (pagina 13 del ricorso per cassazione). 1.2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente, in via gradata, prospetta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., della legge 20 novembre 1982, n. 890, dell’art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e dell’art. 21-bisdella legge 7 agosto 1990, n. 241, e imputa al Tribunale di Bologna di aver considerato efficace la notifica di una cartella di pagamento eseguita mediante un’agenzia privata([OSCURATO:SOCIETA].). Con il medesimo mezzo, la ricorrente deduce, inoltre, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 615 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. Erroneamente il Tribunaleavrebbe ritenuto idonea a procedere ad esecuzione forzata una cartella di pagamento notificata mediante agenzia postale privata. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, in via di ulteriore subordine, della falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e sostiene che il Tribunale di Bologna abbia errato nel ritenere già decorso il termine previsto per l’opposizione agli atti esecutivi, a frontedi una notifica inesistente, per le ragioni esposte a supporto del secondo motivo. 2.–Il primo motivo dev’essere disatteso. 2.1.–La pronuncia impugnata s’incentra sul rilievo che la ricorrente «ha comunque avuto conoscenza del contenuto della cartella il 30 giugno 2017» (pagina 3), e che il ricorso è stato depositato il 3 ottobre 2017, allorché era già spirato il termine di venti giorni per instaurare l’opposizione agli atti esecutivi, decisa con la sentenza oggi impugnata per cassazione ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. -5 - 2.2.– L’acquisizione della conoscenza della cartella , che rappresenta, unitamente alla data di deposito del ricorso, il fulcro della statuizione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, non si desume dalle produzioni documentali, che l’odierna ricorrente reputa inammissibili, in quanto riconducibili a un avvocato asseritamente privo di ius postulandi. Tra tali produzioni, la ricorrente annovera, difatti, le attestazioni di notifica della cartella (pagina 13 del ricorso per cassazione), che, tuttavia, non rivestono alcun rilievo ai fini della decisione adottata dal Tribunale. È la stessa parte ricorrente (pagina 4 del ricorso per cassazione) ad avere indicato, nell’atto introduttivo del giudizio, la data del 30 giugno 2017 come il momento in cui, ritirando l’estratto di ruolo presso l’agente della riscossione, ha appreso l’esistenza della cartella notificata l’11 settembre 2015. Ne consegue che l’adombrata irritualità della costituzione in giudizio del concessionario non ha influito in alcun modo sulle valutazioni del Tribunale di Bologna, che s’incardinano, per un verso, sulla data di deposito del ricorso e, per altro verso, sull’acquisizione della conoscenza della cartella notificata. Si tratta di unelemento di fatto che il giudice ha tratto dalle stesse allegazioni della ricorrente e non da produzioni documentali in tesi inammissibili per l’irrituale costituzione in giudizio della controparte. 2.3.–Tanto basta a destituire di rilevanza decisiva le censure, che poggiano sull’erronea premessa dell’incidenza risolutiva della documentazione prodotta dal concessionario. Le censure propostenon potrebbero condurre all’esito auspicato di espungere dal bagaglio cognitivo del giudice elementi che è la stessa parte ricorrente ad avere introdotto nel dibattito processuale. Tali rilievi involgono un aspetto pregiudiziale e consentono così di soprassedere alla disamina delle allegazioni svolte nel controricorso sulla facoltà del concessionario di officiare un avvocato del libero foro, -6 - alla stregua del tenore della controversia e delle clausole della convenzione tra l’Avvocatura e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, rilevanti in conformità all’orientamento espresso da questa Corte (Cass., S.U., 19 novembre 2019, n. 30008). 3. –Possono essere esaminati congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che vertono, in una prospettiva unitaria, sull’inesistenza della notifica della cartella, in quanto eseguita da un’agenzia privata ([OSCURATO:SOCIETA].). 3.1.–Le doglianze si rivelano inammissibili. 3.2.– Si deve ribadire che i l Tribunale di Bologna non ha considerato tardiva l’opposizione, sulla base della validità della notificazione della cartella esattoriale, e non ha mostrato di conferire rilievo alla notificazione dell’11 settembre 2015, su cui si appuntano il secondo e ilterzo motivo. Nel percorso argomentativo della sentenza impugnata,si dimostra cruciale l’acquisizione della conoscenza della cartella esattoriale, ai fini del decorso del termine per l’impugnazione. 3.3.–Le censure non solo non infirmano in modo persuasivo la ratio decidendi, che valorizza in fatto, con apprezzamento plausibile, il raggiungimento dello scopo e si pone in consonanza con l’interpretazione restrittiva della categoria dell’inesistenza (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916),ma indugiano su questioni che la sentenza impugnata non menziona. Come si può evincere dalle stesse allegazioni del ricorso per cassazione (pagina 6), l’opposizione s’incentra sulla mancata notificazione della cartella esattoriale e non approfondisce il diverso profilo concernente la notifica mediante agenzia privata, che postula autonomi accertamenti di fattoe la disamina di questioni distinte. I controricorrenti, in questa sede (pagine 9 e 10 del controricorso), hanno posto in risalto tale aspetto e hanno replicato, quanto al merito, che l’intervento dell’agenzia privata, sotto il controllo del messo -7 - notificatore, deputato a svolgere l’attività di notifica, è circoscritto a una fase del più complesso procedimento di notifica e, in particolare, al solo avviso di deposito della cartella presso la casa comunale. La parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di dimostrare che tali questioni siano state già tempestivamente allegate nel ricorso introduttivo, nella specie proposto dinanzi al giudice del lavoro. Il ricorso deve delinearein maniera puntua le i l thema decidendum , che non può essereindebitamente ampliato nel successivo dipanarsi di un giudizio contraddistinto da un sistema serrato di preclusioni. Coglie, dunque, nel segno l’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso (pagina 9), sul presupposto, non efficacemente confutato nella memoria illustrativadella ricorrente (pagine 3, 4 e 5), che la tematica non sia stata ritualmente veicolata nel contraddittorio processuale. 4.–Il ricorso dev’essere, pertanto, nel suo complesso, respinto. 5.–La parte ricorrente dev’essere condannata a rifondere le spese del presente giudizio ai controricorrenti, nell’importo liquidato in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 6.– L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrent e di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio ai controricorrenti, per l’importo che liquida complessivamente per entrambi in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a -8 - qu