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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13865/2022

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RETO sul ricorso iscritto al n. 26306/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]1Lca, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2156/8/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.

TKL05I301433/20: Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parl ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo con ma dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.

E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma idente DEIPC3rfTO [OSCURATO:PERSONA] . 3 MAG 2022 [OSCURATO:PERSONA]'-[OSCURATO:PERSONA] L,37-(2) Pio as, / r ESPERTO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 26306/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]1Lca, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2156/8/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKL05I301433/20: Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parl ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 cel 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo con ma dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. E , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma idente DEIPC3rfTO [OSCURATO:PERSONA] . 3 MAG 2022 [OSCURATO:PERSONA]'-[OSCURATO:PERSONA] L,37-(2) Pio as, / r ESPERTO
Sentenza Cassazione n. 13865/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris