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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27499/2023

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NANZA sul ricorso 15919-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 19del 2021della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 febbra io 2021(R.G.N. 483/2017).

R.G.N.15919/2021 Cron.

Rep.

C.C. 13/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata INPS.

Prescrizione.

Dies a quo. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1795 del 2017, ha accolto il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha annullato l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS per l’anno 2009 e ha dichiarato che non è dovuta, per tale anno, la contribuzione richiesta dall’INPS. 2.–Contro la sentenza ha proposto appello in via principale l’INPS, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111: solo il versamento del contributo soggettivo alla Cassa forense potrebbe escludere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata INPS e sarebbe, per contro, irrilevante il versamento del contributo integrativo, valorizzato dal giudice di prime cure.

Ha proposto appello in via incidentale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], reiterando l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado: il termine per il versamento dei contributi sarebbe scaduto il 16 giugno 2010 e, pertanto, sarebbe tardiva la richiesta di pagamento ricevuta il 6 luglio 2015, allorché la prescrizione quinquennale si era già compiuta. 3.–Con sentenza n. 19 del 2021, depositata il 2 febbraio 2021, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto tanto il gravame dell’INPS quanto l’impugnazione incidentale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato non dovuti, in quanto estinti per prescrizione, i contributi relativi all’anno 2009. 3.1.– Nell’accogliere l’appello dell’INPS, la Corte territoriale ha argomentato che l’unico versamento contributivo idoneo a escludere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata è quello del contributo soggettivo, che costituisce a beneficio del lavoratore autonomo una posizione previdenziale. -3 - [OSCURATO:PERSONA] non ha versato alcun contributo soggettivo alla Cassa forense, ma unicamente un contributo integrativo, «a carattere solidaristico, non comportante una copertura assicurativa» (pagina 2 della sentenza d’appello). 3.2.–La Corte di merito, pur affermando l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, reputa fondata, nondimeno, l’eccezione di prescrizione riproposta con l’appello incidentale.

Il dies a quo della prescrizione è il 16 giugno 2010, data di scadenza dei termini per il pagamento della contribuzione, ed è tardiva, pertanto, la richiesta del 6 luglio 2015, formulata allorché era già maturata la prescrizione quinquennale.

Né è applicabile al caso di specie il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2010, che, solo per i contribuenti assoggettati alle risultanze degli studi di settore, proroga i termini al 6 luglio 2010. [OSCURATO:PERSONA] «rientra nei cd contribuenti minimi espressamente esonerati dall’assoggettamento agli studi di settore» (pagina 3 della sentenza impugnata). 4.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Lecce,sezione distaccata di Taranto, con ricorso notificato il 31 maggio-7 giugno 2021. 5.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380 - bis .1. , primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–Il collegio, ai sensi dell’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ., si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] -4 - 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in relazione all’art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010, all’art. 2, commi 26e seguenti, della legge n. 335 del 1995, e a ll’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.

Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare prescritto il credito contributivo, sul presupposto che siano inapplicabili le previsioni del d.P.C.M. 10 giugno 2010.

Il differimento, sancito dal menzionato decreto, si applicherebbe a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per lequali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto a coloro che, alle risultanze di talistudi, siano assoggettati dal punto di vista fiscale (si menziona Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273). 2.–Il ricorso non presenta i profili d’in ammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 5 e 6). 2.1.–Quanto al vizio di violazione e falsa applicazione della legge, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di specificare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo.

Non si può demandare a questa Corte il compito d’individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 2.2.–Il ricorso è rispettoso dei canoni di specificità, in quanto, anche alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 10273 del 2021, cit.), indica in modo puntuale, e con -5 - adeguato supporto argomentativo, l’error in iudicando in cu i la pronuncia impugnata sarebbe incorsa. 3.–Il ricorso è fondato. 4.–Occorre ribadire i principi di diritto espressi in più occasioni da questa Corte, nell’approfondire la tematica del dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata e nel puntualizzare l’orientamento che correla la decorrenza iniziale della prescrizione alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). 4.1.–Si è precisato, a tale riguardo, che «4.1. – La prescrizione decorre “dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria” (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14).

Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come disponel’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, nella legge n. 1155 del 6 aprile 1936: i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.

4.2. – I termini di versamento dei contr ibuti sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni -6 - amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.Quanto a tali ultimi termini, l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni: a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez.

VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816).

4.3. – Quanto ai contributi relativi all ’ anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 141 del 19 giugno 2010.

L’art. 1, comma 1, del citato d.P.C.m. così stabilisce: “I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, -7 - maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell’importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l’obbligo contributivo e l’INPS può dunque far valere i propri diritti.4.4.– Quanto alla lat itudine soggettiva del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

A favore di tale interpretazione, milita l’univoco dettato letterale della previsione del decreto, che contraddice la lettura riduttivapropugnata dalla parte controricorrente […].

Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione”(sentenza n. 10273 del 2021, cit.).

Pertanto, “ ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi” (Cass., sez.

VI - L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez.

VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez.

VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336)»(Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32682). 4.2.–Sul differimento al 6 luglio 2010 del termine per il saldo dei contributirelativi all’anno 2009, è costante la giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 18 luglio 2023, n. 20948, 5 maggio 2023, n. 11934, e 7 aprile 2023, n. 9584), che valorizza il d.P.C.m. 10 giugno 2010, inscindibilmente connesso con la fonte primaria.

Tale decreto, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], «nel regolare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, si riverbera anche -8 - sul termine speculare per il pagamento dei contributi» (Cass., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10286, punto 10 delle “Ragioni della decisione”).

Il differimento, sancito dal predetto atto normativo , si applica in termini generali, sul mero presupposto dell’esercizio di un’attività per la quale siano stati elaborati gli studi di settore (ordinanza n. 10286 del 2023, cit., punto 11 delle “Ragioni della decisione”), e non si raccorda al dato della concreta vincolatività delle risultanze di tali studi. 4.3.– A tale orientamento , che ha vagliato anche le notazioni critiche sviluppate nel controricorso(pagine 6 e seguenti) , si deve , in questa sede,dare continuità. 5.–Nel negare ogni rilievo al differimento disposto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, che concorre a definire il «tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.) per il compiersi della prescrizione, la sentenza impugnata presta dunque il fianco alle censure dell’Istituto. 6.–Il ricorso, conseguentemente, dev’essere accolto.

La sentenza impugnata va cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce che, in diversa composizione, esaminerà il tema controverso della prescrizione, alla stregua del differimento al 6 luglio 2010 del termine fissato per il saldo dei contributi.

Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 15919-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 19del 2021della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 febbra io 2021(R.G.N. 483/2017). R.G.N.15919/2021 Cron. Rep. C.C. 13/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata INPS. Prescrizione. Dies a quo. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1795 del 2017, ha accolto il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, ha annullato l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS per l’anno 2009 e ha dichiarato che non è dovuta, per tale anno, la contribuzione richiesta dall’INPS. 2.–Contro la sentenza ha proposto appello in via principale l’INPS, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111: solo il versamento del contributo soggettivo alla Cassa forense potrebbe escludere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata INPS e sarebbe, per contro, irrilevante il versamento del contributo integrativo, valorizzato dal giudice di prime cure. Ha proposto appello in via incidentale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], reiterando l’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado: il termine per il versamento dei contributi sarebbe scaduto il 16 giugno 2010 e, pertanto, sarebbe tardiva la richiesta di pagamento ricevuta il 6 luglio 2015, allorché la prescrizione quinquennale si era già compiuta. 3.–Con sentenza n. 19 del 2021, depositata il 2 febbraio 2021, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto tanto il gravame dell’INPS quanto l’impugnazione incidentale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato non dovuti, in quanto estinti per prescrizione, i contributi relativi all’anno 2009. 3.1.– Nell’accogliere l’appello dell’INPS, la Corte territoriale ha argomentato che l’unico versamento contributivo idoneo a escludere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata è quello del contributo soggettivo, che costituisce a beneficio del lavoratore autonomo una posizione previdenziale. -3 - [OSCURATO:PERSONA] non ha versato alcun contributo soggettivo alla Cassa forense, ma unicamente un contributo integrativo, «a carattere solidaristico, non comportante una copertura assicurativa» (pagina 2 della sentenza d’appello). 3.2.–La Corte di merito, pur affermando l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, reputa fondata, nondimeno, l’eccezione di prescrizione riproposta con l’appello incidentale. Il dies a quo della prescrizione è il 16 giugno 2010, data di scadenza dei termini per il pagamento della contribuzione, ed è tardiva, pertanto, la richiesta del 6 luglio 2015, formulata allorché era già maturata la prescrizione quinquennale. Né è applicabile al caso di specie il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2010, che, solo per i contribuenti assoggettati alle risultanze degli studi di settore, proroga i termini al 6 luglio 2010. [OSCURATO:PERSONA] «rientra nei cd contribuenti minimi espressamente esonerati dall’assoggettamento agli studi di settore» (pagina 3 della sentenza impugnata). 4.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Lecce,sezione distaccata di Taranto, con ricorso notificato il 31 maggio-7 giugno 2021. 5.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380 - bis .1. , primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–Il collegio, ai sensi dell’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ., si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] -4 - 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in relazione all’art. 1, comma 1, del d.P.C.m. 10 giugno 2010, all’art. 2, commi 26e seguenti, della legge n. 335 del 1995, e a ll’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. Avrebbe errato la Corte di merito nel reputare prescritto il credito contributivo, sul presupposto che siano inapplicabili le previsioni del d.P.C.M. 10 giugno 2010. Il differimento, sancito dal menzionato decreto, si applicherebbe a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per lequali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto a coloro che, alle risultanze di talistudi, siano assoggettati dal punto di vista fiscale (si menziona Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273). 2.–Il ricorso non presenta i profili d’in ammissibilità eccepiti nel controricorso (pagine 5 e 6). 2.1.–Quanto al vizio di violazione e falsa applicazione della legge, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di specificare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo. Non si può demandare a questa Corte il compito d’individuare –con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 2.2.–Il ricorso è rispettoso dei canoni di specificità, in quanto, anche alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 10273 del 2021, cit.), indica in modo puntuale, e con -5 - adeguato supporto argomentativo, l’error in iudicando in cu i la pronuncia impugnata sarebbe incorsa. 3.–Il ricorso è fondato. 4.–Occorre ribadire i principi di diritto espressi in più occasioni da questa Corte, nell’approfondire la tematica del dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata e nel puntualizzare l’orientamento che correla la decorrenza iniziale della prescrizione alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). 4.1.–Si è precisato, a tale riguardo, che «4.1. – La prescrizione decorre “dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria” (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14). Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come disponel’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, nella legge n. 1155 del 6 aprile 1936: i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. 4.2. – I termini di versamento dei contr ibuti sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni -6 - amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.Quanto a tali ultimi termini, l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni: a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816). 4.3. – Quanto ai contributi relativi all ’ anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 141 del 19 giugno 2010. L’art. 1, comma 1, del citato d.P.C.m. così stabilisce: “I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, -7 - maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell’importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che sorge l’obbligo contributivo e l’INPS può dunque far valere i propri diritti.4.4.– Quanto alla lat itudine soggettiva del differimento, questa Corte ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. A favore di tale interpretazione, milita l’univoco dettato letterale della previsione del decreto, che contraddice la lettura riduttivapropugnata dalla parte controricorrente […]. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione”(sentenza n. 10273 del 2021, cit.). Pertanto, “ ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi” (Cass., sez. VI - L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336)»(Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32682). 4.2.–Sul differimento al 6 luglio 2010 del termine per il saldo dei contributirelativi all’anno 2009, è costante la giurisprudenza di questa Corte (fra le molte, di recente, Cass., sez. lav., 18 luglio 2023, n. 20948, 5 maggio 2023, n. 11934, e 7 aprile 2023, n. 9584), che valorizza il d.P.C.m. 10 giugno 2010, inscindibilmente connesso con la fonte primaria. Tale decreto, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], «nel regolare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, si riverbera anche -8 - sul termine speculare per il pagamento dei contributi» (Cass., sez. lav., 18 aprile 2023, n. 10286, punto 10 delle “Ragioni della decisione”). Il differimento, sancito dal predetto atto normativo , si applica in termini generali, sul mero presupposto dell’esercizio di un’attività per la quale siano stati elaborati gli studi di settore (ordinanza n. 10286 del 2023, cit., punto 11 delle “Ragioni della decisione”), e non si raccorda al dato della concreta vincolatività delle risultanze di tali studi. 4.3.– A tale orientamento , che ha vagliato anche le notazioni critiche sviluppate nel controricorso(pagine 6 e seguenti) , si deve , in questa sede,dare continuità. 5.–Nel negare ogni rilievo al differimento disposto dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, che concorre a definire il «tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.) per il compiersi della prescrizione, la sentenza impugnata presta dunque il fianco alle censure dell’Istituto. 6.–Il ricorso, conseguentemente, dev’essere accolto. La sentenza impugnata va cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Lecce che, in diversa composizione, esaminerà il tema controverso della prescrizione, alla stregua del differimento al 6 luglio 2010 del termine fissato per il saldo dei contributi. Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza; r
Sentenza Cassazione n. 27499/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris