CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2022
Cassazione n. 26001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seiltit-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 23 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Potenza, che ha rigettato il reclamo ex art. 69 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 26 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Potenza aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata relativa ai semestri ricompresi nel periodo dall'Il maggio 2018 all'il novembre 2020. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, nonostante avesse accertato l'adesione del detenuto al trattamento rieducativo, ha rigettato la richiesta solo in forza dell'ordinanza cautelare, senza offrire alcuna motivazione in ordine alla eventuale influenza negativa di tale circostanza sul percorso rieducativo, anche considerando che i fatti di cui al provvedimento cautelare erano contestati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta di liberazione anticipata. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 54 Ord. pen., 24 Cost. e 6, par. 3, CEDU, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che praticamente tutti i reati elencati nel provvedimento impugnato erano stati contestati come commessi prima del periodo di cui alla richiesta di liberazione anticipata, con l'eccezione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, contestato (a titolo di concorso morale) da ottobre 2016 al 16 gennaio 2020. Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale di sorveglianza, senza effettuare alcuna analisi specifica, avrebbe in maniera errata affermato che il reato associativo non poteva considerarsi commesso in periodo precedente a quello oggetto della richiesta del beneficio solo perché presentava una contestazione c.d. aperta. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe rigettato il reclamo, nonostante non avesse accertato l'assenza di reale adesione partecipativa all'opera risocializzante. 2.3. Con memoria del 19 marzo 2022, il ricorrente deposita il provvedimento del 24 agosto 2021 del Magistrato di sorveglianza di Potenza, che ha concesso la liberazione anticipata relativa al semestre dall'Il novembre 2020 all'il maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. È opportuno premettere che, al fine dell'ottenimento della liberazione anticipata, è necessario che il condannato non tenga una condotta esclusivamente passiva di disciplinata osservanza delle norme che regolano l'espiazione della pena, ma occorre che invece concretizzi un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge. In altri termini, necessitano condotte concrete (quali la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori, il riguardo verso le figure istituzionali) che siano significative di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società. Parimenti, è corretto dire che il beneficio previsto dall'art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo sulla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale. Si consideri che il citato articolo, nel fare riferimento ad una condotta regolare e partecipativa, addirittura non fa espresso riferimento a vere e proprìe sanzioni disciplinari o ad altri provvedimenti sfavorevoli, ma - in modo più lato - a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento. È agevole notare che queste considerazioni vanno ripetute a fortiori allorquando il condannato abbia commesso delle irregolarità, abbia riportato sanzioni disciplinari o denunzie di reato, dimostrative dell'incostanza di senso di responsabilità: la commissione di comportamenti sintomatici di una insofferenza alle regole ed alle norme fa riscontrare non un semplice difetto di partecipazione all'opera di rieducazione, ma addirittura il difetto del requisito di base, costituito dalla regolarità della condotta. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il 26 febbraio 2019 Iannicella era incorso in rilievo disciplinare, rispetto al quale aveva riportato la sanzione dell'ammonizione. Il G.i.p. del Tribunale di Potenza, inoltre, con ordinanza del 28 agosto 2020 aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a plurime ipotesi di reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e rapina, commessi sin dal 2017 con condotta perdurante (sino, quindi, alla data dell'emissione dell'ordinanza cautelare). Il giudice di merito, quindi, con motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che la gravità dei reati contestati e il rapporto disciplinare erano elementi sintomatici del fatto che il comportamento tenuto dal condannato, anche nell'arco temporale interessato dai semestri di riferimento, era stato tale da non poter ritenere che lo stesso avesse aderito al percorso di rieducazione. Nel procedimento di sorveglianza, infatti, possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498). In tema di liberazione anticipata, inoltre, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). Tali valutazioni non possono ritenersi superate dal fatto che il Magistrato di sorveglianza di Potenza con ordinanza del 19 marzo 2022 abbia discrezionalmente riconosciuto il medesimo beneficio per un periodo successivo al 28 agosto 2020, ritenendo che Iannicella, nell'arco di quel periodo, avesse dato prova di partecipazione dell'opera rieducativa. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e