Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23162/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da F [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile, in concorso con persone rimaste ignote, di pitirThli episodi di indebito utilizzo di una carta bancomat intestata a [OSCURATO:PERSONA] -Alessandro, precedentemente sottratta alla predetta persona offesa.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la ricorrente lamenta:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata; mancata considerazione dell'elemento soggettivo dei reati; carenza di motivazione sul punto.

2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie del concorso nel reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; insussistenza del reato

3. Erronea abohcazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 69, 81 cpv., 133, 164, 165 cod. pen.; carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza rispetto alla ritenuta recidiva, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, alla mancata esclusione della recidiva.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato, guanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente.

La Corte di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha posto in rilievo, con motiva/ione del tutto congrua, che la imputata è stata filmata dalla telecamera celle banca "Credem" nell'atto di consumare il prelievo indebito e successivamente riconosciuta dagli operanti nel corso di un controllo.

Quanto all'indebito utilizzo della carta di pagamento in occasione del rifornimento di benzina, la Corte di merito ha posto in evidenza che l'attuale ricorrente, ripresa dalle telecamere anche in tale circostanza, si trovava alla guida della vettura e la carta impiegata dalla persona in sua compagnia era la medesima utilizzata per il prelievo.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, data la certa individuazione della imputata all'atto del prelievo con utilizzo della carta di pagamento oggetto di furto, i giudici di merito hanno logicamente sostenuto che la imputata non potesse essere all'oscuro del fatto che stesse utilizzando una carta di pagamento a lei non intestata.

Anche in relazione all'episodio del rifornimento Oi benzina, avvenuto pochi minuti dopo, non è sostenibile che la imputata f--051:›0 all'oscuro del fatto che la medesima carta, da lei stessa posseduta e indebitamente utilizzata per il prelievo, fosse stata impiegata per il pagamento in occasione del rifornimento di benzina: è invero logico ritenere che la medesima carta sia stata passata dalla imputata alla donna che era in sua compagnia al momento del rifornimento.

Trattasi di congrua motivazione, non censurabile in questa sede :n quanto sorretta da argomentazioni rispondenti ai principi della logica e massime d; comune esperienza.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo ccA-rettarnerite ai dati probatori disponibili, i giudici di merito hanno ritenuto che Va imputata avesse agito in concorso con altre persone, illustrando con puntualità le ragioni del coinvolgimento della imputata nella intera vicenda.

Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la sentenza e sorretta da conferente apparato argomentativo.

In ordine alla dosimetria della pena, la Corte di merito ha ritenuto equo trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice.

Orbene, in base ai principio normativamente codificato all'art. 132, cod. pen., la detearninazione delle entità della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando motivi che giustificano la sua scelta.La giurisprudenza di questa Corte, in materia, si è dedicata alla individuazione dei requisiti motivazionali minimi che il giudice deve rispettare onde potersi ritenere soddisfatto il relativo obbligo.

Si è affermato, da lungo tempo, che deve ritenersi adempiuto il dovere motivazionale in materia di dosimetria della pena allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva, dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. peri. (così ex multis Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410).

Nel solco della elaborazione di tali principi, si è affermato che, ove il giudice intenda infliggere, come nel presente caso, una pena che si discosti dai minimo in misura non rilevante, collocandosi al di sotto della media edittale, non sia necessaria un'apposita motivazione, essendo sufficiente il richiamo alte nozioni di congruità ed equità (così, ex multis Sez. 4, n. 41702 del 20/00/2004, Pv. 230278; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243).

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione a questo fine, rimarcando la negativa personalità dell'imputata, gravata Oa numerosi precedenti penali specifici.

Si tratta di motivazione idonea a sostenere i decisurn (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Del pari conferente ed adeguata è la motivazione che sorregge il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva e dei benefici di legge.

La Corte di merito ha rilevato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata, in ragione dei molteplici precedenti specifici annoverati, dell'epoca di realizzazione di tali reati ed in considerazione della commissione di un altro reato della stessa natura a distanza di pochi giorni dal fatto per cui si procede (la motivazione è rispettosa dei principi stabiliti in questa sede, cfr. al riguardo Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01).

Il fatto che sia stata riconosciuta la continuazione esterna con i fatti giudicati con sentenza n. 7023/17, non esclude la validità dell'assunto deiia Corte di merito (in argomento cfr. Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296:«Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello deila continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'c.)ntologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale»).

Quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di merito ha sottolineato che i precedenti annoverati sono ostativi e che la imputata ne ha beneficiato per due volte.

La difesa non si confronta con detta motivazione, argomentando sulla prognosi in ordine atta futura astensione dalla commissione di reati.

In tema di continuazione interna, la Corte di merito ha ritenuto congrui gli aumenti stabiliti in primo grado in considerazione della entità dei fatti e della negativa personalità dell'imputata.

In tema di continuazione tra reati omogenei, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex at. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, ed ove i reati posti in continuazione siano integrati déi condotte criminose seriali ed omogenee, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 219770 --- 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrnisslbile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da F [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile, in concorso con persone rimaste ignote, di pitirThli episodi di indebito utilizzo di una carta bancomat intestata a [OSCURATO:PERSONA] -Alessandro, precedentemente sottratta alla predetta persona offesa. Rilevato che, a motivi di ricorso, la ricorrente lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata; mancata considerazione dell'elemento soggettivo dei reati; carenza di motivazione sul punto. 2. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie del concorso nel reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; insussistenza del reato 3. Erronea abohcazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 69, 81 cpv., 133, 164, 165 cod. pen.; carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza rispetto alla ritenuta recidiva, alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, alla mancata esclusione della recidiva. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, guanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito nel ripercorrere le risultanze in atti, ha posto in rilievo, con motiva/ione del tutto congrua, che la imputata è stata filmata dalla telecamera celle banca "Credem" nell'atto di consumare il prelievo indebito e successivamente riconosciuta dagli operanti nel corso di un controllo. Quanto all'indebito utilizzo della carta di pagamento in occasione del rifornimento di benzina, la Corte di merito ha posto in evidenza che l'attuale ricorrente, ripresa dalle telecamere anche in tale circostanza, si trovava alla guida della vettura e la carta impiegata dalla persona in sua compagnia era la medesima utilizzata per il prelievo. Quanto all'elemento soggettivo del reato, data la certa individuazione della imputata all'atto del prelievo con utilizzo della carta di pagamento oggetto di furto, i giudici di merito hanno logicamente sostenuto che la imputata non potesse essere all'oscuro del fatto che stesse utilizzando una carta di pagamento a lei non intestata. Anche in relazione all'episodio del rifornimento Oi benzina, avvenuto pochi minuti dopo, non è sostenibile che la imputata f--051:›0 all'oscuro del fatto che la medesima carta, da lei stessa posseduta e indebitamente utilizzata per il prelievo, fosse stata impiegata per il pagamento in occasione del rifornimento di benzina: è invero logico ritenere che la medesima carta sia stata passata dalla imputata alla donna che era in sua compagnia al momento del rifornimento. Trattasi di congrua motivazione, non censurabile in questa sede :n quanto sorretta da argomentazioni rispondenti ai principi della logica e massime d; comune esperienza. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo ccA-rettarnerite ai dati probatori disponibili, i giudici di merito hanno ritenuto che Va imputata avesse agito in concorso con altre persone, illustrando con puntualità le ragioni del coinvolgimento della imputata nella intera vicenda. Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la sentenza e sorretta da conferente apparato argomentativo. In ordine alla dosimetria della pena, la Corte di merito ha ritenuto equo trattamento sanzionatorio adottato dal primo giudice. Orbene, in base ai principio normativamente codificato all'art. 132, cod. pen., la detearninazione delle entità della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice, che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando motivi che giustificano la sua scelta.La giurisprudenza di questa Corte, in materia, si è dedicata alla individuazione dei requisiti motivazionali minimi che il giudice deve rispettare onde potersi ritenere soddisfatto il relativo obbligo. Si è affermato, da lungo tempo, che deve ritenersi adempiuto il dovere motivazionale in materia di dosimetria della pena allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva, dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. peri. (così ex multis Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Rv. 258410). Nel solco della elaborazione di tali principi, si è affermato che, ove il giudice intenda infliggere, come nel presente caso, una pena che si discosti dai minimo in misura non rilevante, collocandosi al di sotto della media edittale, non sia necessaria un'apposita motivazione, essendo sufficiente il richiamo alte nozioni di congruità ed equità (così, ex multis Sez. 4, n. 41702 del 20/00/2004, Pv. 230278; Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione a questo fine, rimarcando la negativa personalità dell'imputata, gravata Oa numerosi precedenti penali specifici. Si tratta di motivazione idonea a sostenere i decisurn (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"). Del pari conferente ed adeguata è la motivazione che sorregge il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva e dei benefici di legge. La Corte di merito ha rilevato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata, in ragione dei molteplici precedenti specifici annoverati, dell'epoca di realizzazione di tali reati ed in considerazione della commissione di un altro reato della stessa natura a distanza di pochi giorni dal fatto per cui si procede (la motivazione è rispettosa dei principi stabiliti in questa sede, cfr. al riguardo Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Il fatto che sia stata riconosciuta la continuazione esterna con i fatti giudicati con sentenza n. 7023/17, non esclude la validità dell'assunto deiia Corte di merito (in argomento cfr. Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296:«Non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello deila continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'c.)ntologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale»). Quanto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di merito ha sottolineato che i precedenti annoverati sono ostativi e che la imputata ne ha beneficiato per due volte. La difesa non si confronta con detta motivazione, argomentando sulla prognosi in ordine atta futura astensione dalla commissione di reati. In tema di continuazione interna, la Corte di merito ha ritenuto congrui gli aumenti stabiliti in primo grado in considerazione della entità dei fatti e della negativa personalità dell'imputata. In tema di continuazione tra reati omogenei, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove non vi siano dubbi in ordine al rispetto del limite legale del triplo della pena base ex at. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, ed ove i reati posti in continuazione siano integrati déi condotte criminose seriali ed omogenee, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 219770 --- 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamrnisslbile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de