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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27548/2026

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ORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale aggiunto [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoriportandosi alla memoria depositata e concludendo per l'inammissibilità delricorso.Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata sentenza è stata ribadita l’affermazione di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per due ipotesi di riciclaggio, commesse dall’imputatonell’esercizio della propria attività professionale, di denaro proveniente dallacommissione di truffe ai danni di clienti dello studio di infortunistica stradale conil quale l’imputato collaborava.2.

Impugnando la decisione d’appello, il ricorrente lamenta quanto segue.2.1 Il primo motivo deduce violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc.pen.) nell’applicazione dell’art. 648 bis cod. pen. nonché (art. 606, lett. c. cod.proc. pen.) dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.L'atto di appello – si ricorda a pg. 4 - aveva evidenziato come l'istruttoriadibattimentale non avesse “determinato l'accertamento che la condotta del Palmapotesse integrare il reato di riciclaggio, in quanto non si era dimostrata la volontàdel [OSCURATO:PERSONA] di frapporre ostacoli all'accertamento dell'origine delittuosa della res”.L'impugnazione aveva sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza del fattoche i vaglia a lui intestati costituissero il profitto del reato di truffa.

Era statadedotta la fallacia dell'argomentazione del tribunale che, illogicamente ed inassenza di prova, aveva affermato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse connotata dadolo eventuale per aver costui accettato il rischio che i vaglia provenissero dareato.Su tali premesse, e considerata l’insoddisfacente risposta fornita dallasentenza d’appello, che si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado (pg.9), il ricorso per cassazione ribadisce l’erroneità della decisione della Corte dimerito, che ha negato la richiesta riqualificazione del fatto ex art. 512 bis cod.pen., evidenziando che “l’errore commesso dal Tribunale e dalla Corte d’appello ècostituito dal non constatare che il reato di riciclaggio non si può ritenereconfigurato perché non vi è certezza che il denaro provenisse da reato e che ilPalma avesse la consapevolezza della provenienza delittuosa della provvistaeconomica” (pg. 8).2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge (art. 606, lett. b,cod. proc. pen.) nell’applicazione dell’art. 648 bis, comma 4, cod. pen. nonché(art. 606, lett. c. cod. proc. pen.) dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.La motivazione d’appello, in relazione alla configurabilità dell’invocatapermanenza dell’aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen.) che era già stato esclusodalla pronuncia di primo grado e che non può ‘rivivere’ sotto alcuna forma.2.3 Il terzo motivo di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 125 comma3, in relazione all’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.Si lamenta, da un lato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, conmotivazione illogica, apodittica ed assente e, dall’altro, l’applicazionedell’aggravante teleologica in assenza dei presupposti normativi.2.4 Infine, il quarto ed ultimo motivo contesta, nel prisma della violazione dilegge (ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all’art. 648 bis cod. pen.)la confisca imposta all’imputato nella misura superiore ad € 940.000,00.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita parziale accoglimento.Sono da ritenersi fondati il motivo attinente alla applicazione dell’art. 648 bis,quarto comma cod. pen., quello relativo alla contestata aggravante ‘teleologica’,nonché quello concernente la confisca, con conseguente necessità di annullamentodella sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio e rinvio adaltra Sezione della Corte d’appello capitolina per nuovo giudizio sul punto.Quanto al primo motivo, l’unico attinente all’an della responsabilità, piuttostoche al quantum della pena, esso va rigettato, per le ragioni che si vanno adillustrare.2.

Il primo motivo contesta che il fatto ascritto all’imputato “fosse connotatoda dolo eventuale e integrasse il riciclaggio previsto dall’art. 648 bis cod. pen.”(pg. 2).

Si legge, a pg. 4 del ricorso, che nell’atto di appello “si è dedotto che èfallace l'argomentazione del tribunale che, illogicamente in assenza di prova, haaffermato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] è connotata da dolo eventuale in quanto lostesso ha accettato il rischio che i vaglia provenissero dal reato”.

Si deducel’assenza - già lamentata con l’atto di appello, si sostiene - della prova del doloeventuale, non desumibile dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che sono stateinopinatamente frazionate e non sono state prese nella loro interezza.Osserva tuttavia il [OSCURATO:PERSONA] che quanto argomentato dalla difesa noncorrisponde alla corretta trasposizione del contenuto dell’atto di appello che si eraoccupato del tema della qualificazione giuridica dei fatti ascritti all’imputato solonel motivo n. 3, ove si chiedeva la riqualificazione dei fatti di cui ai capi CC e HHai sensi dell'art. 512 bis cod. pen., previa eventuale rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.Sennonché, tale richiesta di riqualificazione, con la disamina dei fatti e laricostruzione giuridica che la precedeva, non parlava affatto del dolo eventuale,mai menzionato nel motivo di appello, che era incentrato piuttosto sul tentativo didimostrare che il fatto, così come definito dal primo giudice, dovesse esserediversamente qualificato.

Nel motivo di appello si evidenziava che a favore dellariqualificazione deponevano la circostanza che l’imputato fosse stato consideratopartecipe dell’associazione per delinquere contestata al capo A (pg. 7), lariqualificazione ex art. 512 bis cod. pen. di condotte analoghe ascritte a correi (pg.8), e la non configurabilità del concorso tra art. 512 bis e 648 bis cod. pen. (pg.9).

Si ipotizzava anche che una parte della condotta potesse, in linea teorica,rientrare nel perimetro dell’autoriciclaggio (art. 648 ter1 cod. pen.), all’epoca deifatti ancora non incriminato nel nostro ordinamento (pg. 10), ma si evidenziavacomunque che la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di favorire un soggetto destinatario dimisura di prevenzione, costituisse ulteriore ragione di qualificazione dei fatti intermini di trasferimento fraudolento di valori, commesso in concorso con il direttointeressato.È solo con il primo motivo aggiunto, inserito nella memoria con motivi nuovidi data 29 settembre 2025, che all’orizzonte del giudizio d’appello si è affacciato iltema de “la connotazione specifica dell’elemento soggettivo … che deve permearedi sé la volontà e la sua realizzazione volta a mascherare i legami esistenti tra iproventi dell’attività criminosa e la loro origine…” (pg. 2).Effettuate queste precisazioni procedurali, se ne debbono ora trarre leconseguenze.Quanto precede, infatti, rende evidente che la questione dell’elementopsicologico soggettivo del reato di riciclaggio non fu posta tempestivamentenell’atto di appello e non può in questa sede essere esaminata, perché esula dalperimetro della devoluzione in appello.Il tema dell’elemento psicologico dei due riciclaggi ascritti all’imputato erastato espressamente affrontato dalla sentenza di primo grado con unaapprofondita analisi che aveva concluso nel senso della compatibilità con il delittode quo del dolo eventuale ravvisabile “dalle stesse dichiarazioni rese dal Parmanell'interrogatorio di garanzia” allor che aveva dichiarato di aver nutrito il dubbiosulla provenienza delittuosa del denaro ricevuto da Trotta (pg. 42).Avverso tale ricostruzione del fatto, nessuna osservazione o contestazione èstata formulata nell'atto di appello.

Conseguentemente, la proposizione del temadel dolo eventuale del riciclaggio in questa sede avviene in violazione delcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.In particolare, la previsione dell’inammissibilità di motivi attinenti a questioninon già dedotte con i motivi di appello, mira ad evitare che possa essere rilevatoun difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un puntodel ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalatocon i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631).Né vale sostenere che l’introduzione della questione nei motivi nuovi dellamemoria aggiuntiva ‘salvi’ la situazione, posto che i motivi nuovi a sostegnodell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art.585, comma quattro, cod. proc. pen., devono avere ad oggetto i capi o i puntidella decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravameai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] principio, definito fin dallafine del secolo passato (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 – 01)ha trovato costanti conferme in anni successivi.Si è affermato, a titolo d’esempio, che costituiscono punti distinti delladecisione la questione relativa all'adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra lecircostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilitàdell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente ex art. 80, commasecondo, del d.

P.R. n. 309/1990, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede digravame (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780 – 01), checostituisce motivo nuovo non ammissibile la doglianza riguardante il difetto dialtruità del danaro, poiché attinente all'elemento oggettivo mentre, con il ricorsooriginario, era stata contestata la sola sussistenza dell'elemento soggettivo (Sez.2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 – 01) o, infine, che sonoafferenti a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilitàdell'imputato, investita dall'appello e quello inerente la configurabilità diun'aggravante, introdotto con memoria ex art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 6, n.5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 – 01).Costituisce, d’altronde, ius receptum che la valutazione della colpevolezzadella condotta (cioè dell’elemento soggettivo che la connota) costituisca un puntodella decisione differente dall’accertamento del fatto e dalla attribuzione di essoall’imputato (elemento oggettivo).

Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 evidenziò che “ad ogni capo della decisione corrisponde una pluralità dipunti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per lacompleta definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionaledel giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti ipunti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, qualil'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazionegiuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza …”.

A pluralità dipunti della decisione, corrispondono altrettanti oneri di formulazione del relativomotivo, se si voglia contestare la questione trattata dallo specifico punto.

Indifetto, come precisato da Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi,rv. 280261, opera l'effetto preclusivo dell'impugnazione.Né vale osservare che la quaestio iuris sia comunque rilevabile d’ufficiogiacché il potere della Corte di cassazione di procedere alla riqualificazionegiuridica del fatto può dispiegarsi entro i limiti in cui il fatto sia stato giàstoricamente ricostruito dai giudici di merito (v.

Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018,Lunardi e altro, Rv. 272091 – 01); nella specie, secondo la stessa prospettazionedifensiva, la richiesta riqualificazione del fatto da riciclaggio a trasferimentofraudolento di valori richiederebbe l'effettuazione di valutazioni di merito (sulcontestato elemento psicologico, appunto) da condurre per la prima volta in sededi legittimità e, come tali, estranee al sindacato di questa Corte.Irrilevante, infine, che la Corte d’appello abbia trattato della questione, postoche, data la natura originaria della causa di inammissibilità, l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede digiudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep.2015, Bianchetti, Rv. 263157-01).3.

I motivi concernenti il trattamento sanzionatorio (art. 648 bis, quartocomma, art. 61 n. 2 e n.5, art. 62 bis, cod. pen.) possono essere trattatiunitariamente.Essi meritano, in parte, l’accoglimento.È, infatti, corretto il rilievo per cui il diniego dell’applicazione del dispostodell’art. 684 bis, quarto comma, cod. pen., sia fondato sull’erronea premessa dellapermanenza, in relazione alla truffa che costituisce il reato presupposto,dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5, cod. pen.Tale circostanza è stata infatti esclusa fin dalla sentenza di primo grado (cfr.pg. 15, 41 e 52 della motivazione).Anche in relazione all’aggravante teleologica, la motivazione della sentenzad’appello “non regge”, avendo sostanzialmente la Corte di merito ritenutosufficiente ad integrarla, la previsione, nell’ambito del generico programmacriminoso, degli atti di riciclaggio che avrebbero consentito di ostacolare laprovenienza illecita dei denari derivanti dalle truffe.

Con ciò, la motivazione pareconfondere la modalità attuativa del reato associativo, che rientra – può rientrare- nel programma della associazione, con la aggravante, che richiede invece lapuntuale identificazione e finalizzazione di specifici episodi delittuosi.

A talproposito, va segnalato che secondo l’orientamento tradizionale e risalente, va inlinea di principio esclusa la possibilità di ‘combinare’ associazione a delinquere eteleologia dei reati fine, per la semplice ma decisiva ragione che l'associazione perdelinquere è già di per sé finalizzata alla commissione di reati, per cui sarebbeincongruo considerarla aggravata ex art.61 n.2 cod. pen. a cagione della presenzadi una tale finalità (cfr. Sez. 1, n. 6530 del 18/12/1998, dep. 1999, Zagaria, Rv.212348 – 01, con numerose successive conferme).Va, quindi, disposto l’annullamento della sentenza in parte qua, e, datol’assorbimento dell’ulteriore motivo concernente le circostanze attenuantigeneriche, il rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, per una nuovavalutazione del trattamento sanzionatorio.4.

Quanto, infine, alla confisca, non può che condividersi il ragionamentodifensivo contenuto nell’ultimo motivo di ricorso.Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensidell'art. 648 - quater cod. pen. che stabilisce, al primo comma, che "nel caso dicondanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 648-bis,648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono ilprodotto o il profitto" e, al secondo comma, che "nel caso in cui non sia possibileprocedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca dellesomme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilitàanche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto oprezzo del reato".I giudici di merito hanno disposto, quindi, la confisca del profitto dei reati perun valore complessivo di € 940.300,59, da operare sul denaro in sequestro o nelladisponibilità dell’imputato o, in difetto, su beni di costui aventi un valoreequivalente.In particolare, la Corte di merito ha ritenuto condivisibile l’orientamentoespresso in Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, Bianchi, Rv. 286816, che fa leva sulriferimento della norma alla confisca di "un valore equivalente al prodotto, profittoo prezzo del reato" con formula onnicomprensiva che non avrebbe senso sel'intento del legislatore fosse stato quello di consentire la confisca del sole utilitàeconomiche proprie del riciclatore, nel qual caso il riferimento sarebbe stato soloal "prezzo del reato" e non anche al "profitto" (intero valore illecito conseguitograzie all'opera del riciclatore) ovvero al "prodotto" (che in detto delitto altro nonrappresenta se non il risultato empirico dell'attività di trasformazione posta inessere dal medesimo riciclatore, ove pure svolta sul denaro, della cui provenienzaillecita si miri a far perdere le tracce).[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene non condivisibile detta impostazione, inquanto trascura che l'art. 648-quater cod. pen. è applicabile a molteplici fattispeciedi reato (il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il reimpiego di denaro), idonee aconfigurare il c.d. concorso di persone per titoli di reati differenziati, nell'ipotesi incui il responsabile del reato presupposto conferisca ad altri somme di provenienzadelittuosa affinché le riciclino o le reimpieghino in attività economiche o finanziariee che il riferimento in detto articolo a "il prezzo, il profitto e il prodotto" è dovutoal fatto che il legislatore abbia voluto assicurare l'ablazione dell'intero "provento"delittuoso nel rispetto di quanto ricevuto da ciascuno dei correi a titolo di prezzo,profitto o prodotto del reato, nonché in considerazione del grado di partecipazioneal fatto-reato singolarmente ascrivibile.

Di un tanto, invece, si fa carico ilcontrapposto orientamento giurisprudenziale, di gran lunga prevalente eassolutamente condivisibile, anche se più risalente, secondo cui la confisca divalore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali equindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato,travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (Sez. 2, n. 37590 del30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083: in applicazione del principio, la Corte haannullato la confisca disposta nei confronti di soggetti condannati per riciclaggioper una somma pari al valore del bene riciclato, evidenziando come la misuraablatoria va invece commisurata al vantaggio coincidente con il prodotto, il profittoo il prezzo che l'autore del reato ha ricavato dalla sua attività criminosa).

Si è,inoltre, affermato che in tema di riciclaggio, la confisca diretta del profitto del reatopuò essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamenteconseguito dal riciclatore e non in relazione all'intero ammontare delle somme"ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio, difettando il vincolo solidaristicoche giustificherebbe l'ablazione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile ilconcorso dell'autore del riciclaggio nel reato presupposto (Sez. 2, n. 21820 5 del26/04/2022, Musella, Rv. 283364).

Nel disporre la confisca obbligatoria per ilriciclaggio non ci si può, dunque, sottrarre al dovere di determinare esattamenteil vantaggio patrimoniale che sia derivato dall'attività delittuosa, qualificandolo intermini di profitto, di prodotto o di prezzo del reato, e di individuare la misuraentro la quale l'autore ne abbia tratto beneficio.

La Corte d’appello ha trascuratodi considerare come la predisposizione di un'unica previsione normativa cheprescrive la confisca di tutto quanto derivi dai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. non esclude la necessità di procedere alla perimetrazionesoggettiva di quanto effettivamente ottenuto a titolo di "prezzo", "profitto" o"prodotto" del reato poiché la confisca nei confronti del singolo concorrente nonpuò estendersi all'intera somma oggetto di riciclaggio, in violazione dei principicostituzionali della personalità della responsabilità penale e di proporzionalità.Anche su questi aspetti, si rende necessaria una rinnovata riflessione, che si5.

La sentenza impugnata va conclusivamente annullata nelle parti sopraspecificate (l’affermazione di responsabilità divenendo, per contro, definitiva), conrinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio e rigettonel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante delnesso teleologico e alla circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis, quartocomma, cod. pen. e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, nonché in relazionealla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appellodi Roma.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE D'APPELLO DI ROMAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale aggiunto [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoriportandosi alla memoria depositata e concludendo per l'inammissibilità delricorso.Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata sentenza è stata ribadita l’affermazione di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] per due ipotesi di riciclaggio, commesse dall’imputatonell’esercizio della propria attività professionale, di denaro proveniente dallacommissione di truffe ai danni di clienti dello studio di infortunistica stradale conil quale l’imputato collaborava.2. Impugnando la decisione d’appello, il ricorrente lamenta quanto segue.2.1 Il primo motivo deduce violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc.pen.) nell’applicazione dell’art. 648 bis cod. pen. nonché (art. 606, lett. c. cod.proc. pen.) dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.L'atto di appello – si ricorda a pg. 4 - aveva evidenziato come l'istruttoriadibattimentale non avesse “determinato l'accertamento che la condotta del Palmapotesse integrare il reato di riciclaggio, in quanto non si era dimostrata la volontàdel [OSCURATO:PERSONA] di frapporre ostacoli all'accertamento dell'origine delittuosa della res”.L'impugnazione aveva sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] non fosse a conoscenza del fattoche i vaglia a lui intestati costituissero il profitto del reato di truffa. Era statadedotta la fallacia dell'argomentazione del tribunale che, illogicamente ed inassenza di prova, aveva affermato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] fosse connotata dadolo eventuale per aver costui accettato il rischio che i vaglia provenissero dareato.Su tali premesse, e considerata l’insoddisfacente risposta fornita dallasentenza d’appello, che si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado (pg.9), il ricorso per cassazione ribadisce l’erroneità della decisione della Corte dimerito, che ha negato la richiesta riqualificazione del fatto ex art. 512 bis cod.pen., evidenziando che “l’errore commesso dal Tribunale e dalla Corte d’appello ècostituito dal non constatare che il reato di riciclaggio non si può ritenereconfigurato perché non vi è certezza che il denaro provenisse da reato e che ilPalma avesse la consapevolezza della provenienza delittuosa della provvistaeconomica” (pg. 8).2.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge (art. 606, lett. b,cod. proc. pen.) nell’applicazione dell’art. 648 bis, comma 4, cod. pen. nonché(art. 606, lett. c. cod. proc. pen.) dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.La motivazione d’appello, in relazione alla configurabilità dell’invocatapermanenza dell’aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen.) che era già stato esclusodalla pronuncia di primo grado e che non può ‘rivivere’ sotto alcuna forma.2.3 Il terzo motivo di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 125 comma3, in relazione all’art. 606, lett. e, cod. proc. pen.Si lamenta, da un lato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, conmotivazione illogica, apodittica ed assente e, dall’altro, l’applicazionedell’aggravante teleologica in assenza dei presupposti normativi.2.4 Infine, il quarto ed ultimo motivo contesta, nel prisma della violazione dilegge (ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all’art. 648 bis cod. pen.)la confisca imposta all’imputato nella misura superiore ad € 940.000,00.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita parziale accoglimento.Sono da ritenersi fondati il motivo attinente alla applicazione dell’art. 648 bis,quarto comma cod. pen., quello relativo alla contestata aggravante ‘teleologica’,nonché quello concernente la confisca, con conseguente necessità di annullamentodella sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio e rinvio adaltra Sezione della Corte d’appello capitolina per nuovo giudizio sul punto.Quanto al primo motivo, l’unico attinente all’an della responsabilità, piuttostoche al quantum della pena, esso va rigettato, per le ragioni che si vanno adillustrare.2. Il primo motivo contesta che il fatto ascritto all’imputato “fosse connotatoda dolo eventuale e integrasse il riciclaggio previsto dall’art. 648 bis cod. pen.”(pg. 2). Si legge, a pg. 4 del ricorso, che nell’atto di appello “si è dedotto che èfallace l'argomentazione del tribunale che, illogicamente in assenza di prova, haaffermato che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] è connotata da dolo eventuale in quanto lostesso ha accettato il rischio che i vaglia provenissero dal reato”. Si deducel’assenza - già lamentata con l’atto di appello, si sostiene - della prova del doloeventuale, non desumibile dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] che sono stateinopinatamente frazionate e non sono state prese nella loro interezza.Osserva tuttavia il [OSCURATO:PERSONA] che quanto argomentato dalla difesa noncorrisponde alla corretta trasposizione del contenuto dell’atto di appello che si eraoccupato del tema della qualificazione giuridica dei fatti ascritti all’imputato solonel motivo n. 3, ove si chiedeva la riqualificazione dei fatti di cui ai capi CC e HHai sensi dell'art. 512 bis cod. pen., previa eventuale rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.Sennonché, tale richiesta di riqualificazione, con la disamina dei fatti e laricostruzione giuridica che la precedeva, non parlava affatto del dolo eventuale,mai menzionato nel motivo di appello, che era incentrato piuttosto sul tentativo didimostrare che il fatto, così come definito dal primo giudice, dovesse esserediversamente qualificato. Nel motivo di appello si evidenziava che a favore dellariqualificazione deponevano la circostanza che l’imputato fosse stato consideratopartecipe dell’associazione per delinquere contestata al capo A (pg. 7), lariqualificazione ex art. 512 bis cod. pen. di condotte analoghe ascritte a correi (pg.8), e la non configurabilità del concorso tra art. 512 bis e 648 bis cod. pen. (pg.9). Si ipotizzava anche che una parte della condotta potesse, in linea teorica,rientrare nel perimetro dell’autoriciclaggio (art. 648 ter1 cod. pen.), all’epoca deifatti ancora non incriminato nel nostro ordinamento (pg. 10), ma si evidenziavacomunque che la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di favorire un soggetto destinatario dimisura di prevenzione, costituisse ulteriore ragione di qualificazione dei fatti intermini di trasferimento fraudolento di valori, commesso in concorso con il direttointeressato.È solo con il primo motivo aggiunto, inserito nella memoria con motivi nuovidi data 29 settembre 2025, che all’orizzonte del giudizio d’appello si è affacciato iltema de “la connotazione specifica dell’elemento soggettivo … che deve permearedi sé la volontà e la sua realizzazione volta a mascherare i legami esistenti tra iproventi dell’attività criminosa e la loro origine…” (pg. 2).Effettuate queste precisazioni procedurali, se ne debbono ora trarre leconseguenze.Quanto precede, infatti, rende evidente che la questione dell’elementopsicologico soggettivo del reato di riciclaggio non fu posta tempestivamentenell’atto di appello e non può in questa sede essere esaminata, perché esula dalperimetro della devoluzione in appello.Il tema dell’elemento psicologico dei due riciclaggi ascritti all’imputato erastato espressamente affrontato dalla sentenza di primo grado con unaapprofondita analisi che aveva concluso nel senso della compatibilità con il delittode quo del dolo eventuale ravvisabile “dalle stesse dichiarazioni rese dal Parmanell'interrogatorio di garanzia” allor che aveva dichiarato di aver nutrito il dubbiosulla provenienza delittuosa del denaro ricevuto da Trotta (pg. 42).Avverso tale ricostruzione del fatto, nessuna osservazione o contestazione èstata formulata nell'atto di appello. Conseguentemente, la proposizione del temadel dolo eventuale del riciclaggio in questa sede avviene in violazione delcombinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.In particolare, la previsione dell’inammissibilità di motivi attinenti a questioninon già dedotte con i motivi di appello, mira ad evitare che possa essere rilevatoun difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un puntodel ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalatocon i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631).Né vale sostenere che l’introduzione della questione nei motivi nuovi dellamemoria aggiuntiva ‘salvi’ la situazione, posto che i motivi nuovi a sostegnodell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art.585, comma quattro, cod. proc. pen., devono avere ad oggetto i capi o i puntidella decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravameai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] principio, definito fin dallafine del secolo passato (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 – 01)ha trovato costanti conferme in anni successivi.Si è affermato, a titolo d’esempio, che costituiscono punti distinti delladecisione la questione relativa all'adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra lecircostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilitàdell'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente ex art. 80, commasecondo, del d. P.R. n. 309/1990, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede digravame (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780 – 01), checostituisce motivo nuovo non ammissibile la doglianza riguardante il difetto dialtruità del danaro, poiché attinente all'elemento oggettivo mentre, con il ricorsooriginario, era stata contestata la sola sussistenza dell'elemento soggettivo (Sez.2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 – 01) o, infine, che sonoafferenti a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilitàdell'imputato, investita dall'appello e quello inerente la configurabilità diun'aggravante, introdotto con memoria ex art. 585 cod. proc. pen. (Sez. 6, n.5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 – 01).Costituisce, d’altronde, ius receptum che la valutazione della colpevolezzadella condotta (cioè dell’elemento soggettivo che la connota) costituisca un puntodella decisione differente dall’accertamento del fatto e dalla attribuzione di essoall’imputato (elemento oggettivo). Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 evidenziò che “ad ogni capo della decisione corrisponde una pluralità dipunti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per lacompleta definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionaledel giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti ipunti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, qualil'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazionegiuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza …”. A pluralità dipunti della decisione, corrispondono altrettanti oneri di formulazione del relativomotivo, se si voglia contestare la questione trattata dallo specifico punto. Indifetto, come precisato da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi,rv. 280261, opera l'effetto preclusivo dell'impugnazione.Né vale osservare che la quaestio iuris sia comunque rilevabile d’ufficiogiacché il potere della Corte di cassazione di procedere alla riqualificazionegiuridica del fatto può dispiegarsi entro i limiti in cui il fatto sia stato giàstoricamente ricostruito dai giudici di merito (v. Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018,Lunardi e altro, Rv. 272091 – 01); nella specie, secondo la stessa prospettazionedifensiva, la richiesta riqualificazione del fatto da riciclaggio a trasferimentofraudolento di valori richiederebbe l'effettuazione di valutazioni di merito (sulcontestato elemento psicologico, appunto) da condurre per la prima volta in sededi legittimità e, come tali, estranee al sindacato di questa Corte.Irrilevante, infine, che la Corte d’appello abbia trattato della questione, postoche, data la natura originaria della causa di inammissibilità, l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede digiudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep.2015, Bianchetti, Rv. 263157-01).3. I motivi concernenti il trattamento sanzionatorio (art. 648 bis, quartocomma, art. 61 n. 2 e n.5, art. 62 bis, cod. pen.) possono essere trattatiunitariamente.Essi meritano, in parte, l’accoglimento.È, infatti, corretto il rilievo per cui il diniego dell’applicazione del dispostodell’art. 684 bis, quarto comma, cod. pen., sia fondato sull’erronea premessa dellapermanenza, in relazione alla truffa che costituisce il reato presupposto,dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5, cod. pen.Tale circostanza è stata infatti esclusa fin dalla sentenza di primo grado (cfr.pg. 15, 41 e 52 della motivazione).Anche in relazione all’aggravante teleologica, la motivazione della sentenzad’appello “non regge”, avendo sostanzialmente la Corte di merito ritenutosufficiente ad integrarla, la previsione, nell’ambito del generico programmacriminoso, degli atti di riciclaggio che avrebbero consentito di ostacolare laprovenienza illecita dei denari derivanti dalle truffe. Con ciò, la motivazione pareconfondere la modalità attuativa del reato associativo, che rientra – può rientrare- nel programma della associazione, con la aggravante, che richiede invece lapuntuale identificazione e finalizzazione di specifici episodi delittuosi. A talproposito, va segnalato che secondo l’orientamento tradizionale e risalente, va inlinea di principio esclusa la possibilità di ‘combinare’ associazione a delinquere eteleologia dei reati fine, per la semplice ma decisiva ragione che l'associazione perdelinquere è già di per sé finalizzata alla commissione di reati, per cui sarebbeincongruo considerarla aggravata ex art.61 n.2 cod. pen. a cagione della presenzadi una tale finalità (cfr. Sez. 1, n. 6530 del 18/12/1998, dep. 1999, Zagaria, Rv.212348 – 01, con numerose successive conferme).Va, quindi, disposto l’annullamento della sentenza in parte qua, e, datol’assorbimento dell’ulteriore motivo concernente le circostanze attenuantigeneriche, il rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, per una nuovavalutazione del trattamento sanzionatorio.4. Quanto, infine, alla confisca, non può che condividersi il ragionamentodifensivo contenuto nell’ultimo motivo di ricorso.Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensidell'art. 648 - quater cod. pen. che stabilisce, al primo comma, che "nel caso dicondanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 648-bis,648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono ilprodotto o il profitto" e, al secondo comma, che "nel caso in cui non sia possibileprocedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca dellesomme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilitàanche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto oprezzo del reato".I giudici di merito hanno disposto, quindi, la confisca del profitto dei reati perun valore complessivo di € 940.300,59, da operare sul denaro in sequestro o nelladisponibilità dell’imputato o, in difetto, su beni di costui aventi un valoreequivalente.In particolare, la Corte di merito ha ritenuto condivisibile l’orientamentoespresso in Sez. 5, n. 32176 del 08/05/2024, Bianchi, Rv. 286816, che fa leva sulriferimento della norma alla confisca di "un valore equivalente al prodotto, profittoo prezzo del reato" con formula onnicomprensiva che non avrebbe senso sel'intento del legislatore fosse stato quello di consentire la confisca del sole utilitàeconomiche proprie del riciclatore, nel qual caso il riferimento sarebbe stato soloal "prezzo del reato" e non anche al "profitto" (intero valore illecito conseguitograzie all'opera del riciclatore) ovvero al "prodotto" (che in detto delitto altro nonrappresenta se non il risultato empirico dell'attività di trasformazione posta inessere dal medesimo riciclatore, ove pure svolta sul denaro, della cui provenienzaillecita si miri a far perdere le tracce).[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene non condivisibile detta impostazione, inquanto trascura che l'art. 648-quater cod. pen. è applicabile a molteplici fattispeciedi reato (il riciclaggio, l'autoriciclaggio e il reimpiego di denaro), idonee aconfigurare il c.d. concorso di persone per titoli di reati differenziati, nell'ipotesi incui il responsabile del reato presupposto conferisca ad altri somme di provenienzadelittuosa affinché le riciclino o le reimpieghino in attività economiche o finanziariee che il riferimento in detto articolo a "il prezzo, il profitto e il prodotto" è dovutoal fatto che il legislatore abbia voluto assicurare l'ablazione dell'intero "provento"delittuoso nel rispetto di quanto ricevuto da ciascuno dei correi a titolo di prezzo,profitto o prodotto del reato, nonché in considerazione del grado di partecipazioneal fatto-reato singolarmente ascrivibile. Di un tanto, invece, si fa carico ilcontrapposto orientamento giurisprudenziale, di gran lunga prevalente eassolutamente condivisibile, anche se più risalente, secondo cui la confisca divalore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali equindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato,travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (Sez. 2, n. 37590 del30/04/2019, Giulivi, Rv. 277083: in applicazione del principio, la Corte haannullato la confisca disposta nei confronti di soggetti condannati per riciclaggioper una somma pari al valore del bene riciclato, evidenziando come la misuraablatoria va invece commisurata al vantaggio coincidente con il prodotto, il profittoo il prezzo che l'autore del reato ha ricavato dalla sua attività criminosa). Si è,inoltre, affermato che in tema di riciclaggio, la confisca diretta del profitto del reatopuò essere disposta solo con riferimento al vantaggio patrimoniale effettivamenteconseguito dal riciclatore e non in relazione all'intero ammontare delle somme"ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio, difettando il vincolo solidaristicoche giustificherebbe l'ablazione di queste ultime, posto che non è ipotizzabile ilconcorso dell'autore del riciclaggio nel reato presupposto (Sez. 2, n. 21820 5 del26/04/2022, Musella, Rv. 283364). Nel disporre la confisca obbligatoria per ilriciclaggio non ci si può, dunque, sottrarre al dovere di determinare esattamenteil vantaggio patrimoniale che sia derivato dall'attività delittuosa, qualificandolo intermini di profitto, di prodotto o di prezzo del reato, e di individuare la misuraentro la quale l'autore ne abbia tratto beneficio. La Corte d’appello ha trascuratodi considerare come la predisposizione di un'unica previsione normativa cheprescrive la confisca di tutto quanto derivi dai delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen. non esclude la necessità di procedere alla perimetrazionesoggettiva di quanto effettivamente ottenuto a titolo di "prezzo", "profitto" o"prodotto" del reato poiché la confisca nei confronti del singolo concorrente nonpuò estendersi all'intera somma oggetto di riciclaggio, in violazione dei principicostituzionali della personalità della responsabilità penale e di proporzionalità.Anche su questi aspetti, si rende necessaria una rinnovata riflessione, che si5. La sentenza impugnata va conclusivamente annullata nelle parti sopraspecificate (l’affermazione di responsabilità divenendo, per contro, definitiva), conrinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio e rigettonel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante delnesso teleologico e alla circostanza attenuante di cui all'art. 648 bis, quartocomma, cod. pen. e, per l'effetto, al trattamento sanzionatorio, nonché in relazionealla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appellodi Roma.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere estensore Il Presidente