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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 09514/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Irdifg il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1-ctri4 ha concluso chiedendg l 't L1,0,*.tkeLù. r G3 .„„ il difensore \A-C-- WeLe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale in sede, in data 17 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa. 2.Avverso l'indicata sentenza, l'imputata propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione, per non aver tenuto conto, ai fini della concessione del beneficio richiesto con l'atto di appello, del comportamento collaborativo dell'imputata (che ha ammesso i fatti), dell'assenza di precedenti penali, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, già da parte del primo giudice, nonché negando la non menzione della condanna in considerazione della intensità del dolo, per la condotta tenuta prima dell'arresto, nonché per il quantum di energia prelevata abusivamente, quest'ultimo già valutato positivamente dal giudice per il trattamento sanzionatorio.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del minimo edittale della pena, riportando le medesime argomentazioni espresse nel § 2.1.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3.1. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. in data 21 gennaio 2022, conclusioni con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso, allegando documentazione. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. 4.1.11 primo motivo è inammissibile, tenuto conto che la richiesta, formulata con i motivi di appello, risulta non supportata da alcuna indicazione circa le ragioni della concessione del citato beneficio che, invece, viene invocato soltanto come mera richiesta, generica, "di benefici di legge".

Va, sul punto, invero fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

Peraltro, l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, infatti, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

In ogni caso, con riguardo alle doglianze svolte in merito al diniego del beneficio ai sensi dell'art. 175 cod. pen., la Corte territoriale ha, seppure implicitamente, esaurientemente indicato le ragioni ostative ad una prognosi sul futuro comportamento dell'imputata, ritenendo la continuità e ripetizione della condotta per tutta la durata in cui l'appartamento servito dall'energia elettrica sottratta era stato abitato, considerando, altresì, l'entità della sottrazione e l'intensità del dolo, con l'indicazione della peculiare condotta tenuta prima del controllo presso l'abitazione (tranciamento del cavo abusivo).

Dunque, il motivo finisce per sollecitare al giudice di legittimità una nuova valutazione, del merito, della decisione assunta, operazione che è, invece, notoriamente preclusa in questa sede.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Circa la misura della pena, infatti, si osserva che la stessa non è superiore di molto rispetto al minimo edittale e si mantiene, comunque, nei limiti medi.

La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

5. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Irdifg il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1-ctri4 ha concluso chiedendg l 't L1,0,*.tkeLù. r G3 .„„ il difensore \A-C-- WeLe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale in sede, in data 17 ottobre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa. 2.Avverso l'indicata sentenza, l'imputata propone tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione, per non aver tenuto conto, ai fini della concessione del beneficio richiesto con l'atto di appello, del comportamento collaborativo dell'imputata (che ha ammesso i fatti), dell'assenza di precedenti penali, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, già da parte del primo giudice, nonché negando la non menzione della condanna in considerazione della intensità del dolo, per la condotta tenuta prima dell'arresto, nonché per il quantum di energia prelevata abusivamente, quest'ultimo già valutato positivamente dal giudice per il trattamento sanzionatorio. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del minimo edittale della pena, riportando le medesime argomentazioni espresse nel § 2.1. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. in data 21 gennaio 2022, conclusioni con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso, allegando documentazione. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. 4.1.11 primo motivo è inammissibile, tenuto conto che la richiesta, formulata con i motivi di appello, risulta non supportata da alcuna indicazione circa le ragioni della concessione del citato beneficio che, invece, viene invocato soltanto come mera richiesta, generica, "di benefici di legge". Va, sul punto, invero fatta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Peraltro, l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, infatti, può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). In ogni caso, con riguardo alle doglianze svolte in merito al diniego del beneficio ai sensi dell'art. 175 cod. pen., la Corte territoriale ha, seppure implicitamente, esaurientemente indicato le ragioni ostative ad una prognosi sul futuro comportamento dell'imputata, ritenendo la continuità e ripetizione della condotta per tutta la durata in cui l'appartamento servito dall'energia elettrica sottratta era stato abitato, considerando, altresì, l'entità della sottrazione e l'intensità del dolo, con l'indicazione della peculiare condotta tenuta prima del controllo presso l'abitazione (tranciamento del cavo abusivo). Dunque, il motivo finisce per sollecitare al giudice di legittimità una nuova valutazione, del merito, della decisione assunta, operazione che è, invece, notoriamente preclusa in questa sede. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile. Circa la misura della pena, infatti, si osserva che la stessa non è superiore di molto rispetto al minimo edittale e si mantiene, comunque, nei limiti medi. La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 5. Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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