CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 marzo 2025
Cassazione n. 22460/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 502/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 869/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e ha insistito per il dissequestro delle quote sociali. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 17 settembre 2024 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del 7 febbraio 2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva a sua volta respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote relative alla sua partecipazione alla società [OSCURATO:PERSONA] e Ferrosi di [OSCURATO:PERSONA] disposto nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico della ricorrente per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 22460/2025 Roma, lì, 16/06/2025 il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e della predetta società, da lei rappresentata, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001. 1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 452-quaterdecies cod. pen. e 321 cod. proc. pen., la mancanza del fumus commissi delicti, nonché la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni e allegazioni difensive proposte con l’atto di appello. Lamenta, in particolare, che con il primo motivo di appello era stata dedotta l’omessa motivazione del giudice procedente sulla mancanza di elementi dimostrativi dell’assenza del nesso di pertinenzialità tra il compendio aziendale in sequestro e le condotte a lui ascritte. Aggiunge che le deduzioni difensive erano corroborate da produzione documentale (FIR dei rifiuti, anche di quelli mancanti/errati secondo l’editto accusatorio e consulenza tecnica di parte). Il Tribunale, sostiene, rifugiandosi dietro formule di stile, ha rigettato il motivo facendo generico riferimento a “complesse e articolate indagini, basate su plurime fonti di prova” senza però chiarire quali siano gli elementi idonei a sostenere il fumus del reato. La documentazione prodotta, prosegue, se valorizzata, avrebbe condotto a riconoscere l’assenza di pertinenzialità tra il compendio societario ablato e i reati ipotizzati oltre alla carenza degli elementi costitutivi dell’ingente quantitativo di rifiuti trattati e della illiceità del profitto (come da consulenza tecnica), la tracciabilità dei conferimenti contestati anche sotto il profilo contabile (i FIR), la mancanza del periculum in mora (l’adozione di modelli ex lege 231 del 2001 e dell’organo di vigilanza). 1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione alla mancanza del periculum in mora e alla natura apparente della motivazione sul punto, nonché la violazione dell’art.125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione in relazione alle specifiche deduzioni e allegazioni difensive proposte con l’atto di appello. Osserva che, a fronte della allegazione di specifici elementi nuovi volti ad escludere l’attualità del periculum, come l’adozione di un organismo di vigilanza, del relativo regolamento e il suo insediamento, il verbale di verifica interna dell’organismo, l’attuazione del modello di organizzazione finalizzato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, alla attivazione di procedure volte a ridurre il fattore rischio di commissione di reati ambientali, contro la pubblica amministrazione, reati societari e altri ancora, la adozione di un manuale di gestione, di un modello ex lege n. 231, cit., e di un codice etico, il Tribunale ha adottato formule vuote e astratte, postulando un rischio di reiterazione del reato in considerazione dell’inserimento della società in un più complesso sistema illecito che coinvolgerebbe altre società. Anche l’affermato pericolo di dispersione delle quote è viziato dalla mancata indicazione di condotte o elementi fattuali dimostrativi di tale pericolo in grado di mettere a rischio la confisca del 22,22% del capitale sociale, per sua natura fungibile e non intrinsecamente illecito, nonché dalla mancata disamina della consulenza tecnica di parte e della relazione dell’amministratore giudiziario che dimostrano la solidità dell’assetto societario e la sua capacità economico- finanziaria, anche alla luce del fatturato dall’inizio dell’attività, di gran lunga precedente a quello della consumazione dei reati. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 321, 275 e 125 cod. proc. pen., nonché dell’art. 1 Prot. add. CEDU, la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, la motivazione assente in relazione alla lamentata eccessiva protrazione nel tempo del sequestro e conseguente eccessiva compressione dei diritti di proprietà e di libertà dell’iniziativa economica costituzionalmente presidiati. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico, tra gli altri, della legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e Ferrosi di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 110, 416, 452-quaterdecies cod. pen., nonché a carico della società stessa per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25- undecies, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 231 del 2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva decretato il sequestro preventivo dell’intero compendio societario e delle partecipazioni sociali intestate anche ai soci estranei al reato, avendo ritenuto la sussistenza degli indizi dei reati ipotizzati e lo stabile asservimento dell’impresa alla realizzazione degli scopi dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti così da scongiurare il pericolo, mediante l’adozione del provvedimento cautelare, che il libero esercizio dell’attività di impresa potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato o comunque agevolare la commissione di ulteriori condotte delittuose della stessa specie. 3.1.Investito della richiesta di restituzione delle quote di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale l’aveva rigettata sul rilievo che: a) le ragioni addotte a sostegno del mancato asservimento dell’impresa alla consumazione dei delitti non potevano essere escluse radicalmente, essendo necessaria ulteriore attività istruttoria; b) trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca dei beni utilizzati per la consumazione del reato, non rileva la minima incidenza del reato rispetto al complessivo volume di affari della società; c) per scongiurare il pericolo di dispersione delle quote sociali non è sufficiente l’adozione di un modello organizzativo o che la società nomini un organismo di sorveglianza. 3.2.Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello cautelare osservando che: a) lo stabile asservimento della società agli interessi illeciti perseguiti mediante le condotte delittuose contestate anche alla sua legale rappresentante non è escluso dal limitato arco temporale della contestazione formale di tali condotte, né dal fatto che l’impresa non fosse votata esclusivamente al perseguimento di tali interessi; b) sussistono gli indizi dei reati contesati ed, in particolare, di quello di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. anche con riferimento alla natura ingente dei rifiuti trattati essendo irrilevante, anche a fini cautelari, la dedotta esiguità del profitto; c) sussistono le esigenze cautelari considerato l’inserimento della [OSCURATO:PERSONA] e Ferrosi di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un più complesso sistema illecito che coinvolgeva altre società, rendendo altamente verosimile che, qualora le quote societarie sequestrate vengano restituite alla libera disponibilità degli aventi diritto, potrebbero essere destinate alla commissione di ulteriori illeciti in materia di rifiuti, laddove la corretta gestione della società è attualmente garantita dalla amministrazione giudiziaria. 4.Tanto premesso, ricorda lil Collegio che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 4.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01). 4.3.Motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270- 01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.4.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, Castiglia, Rv. 273812 - 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.5.In tal caso è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (“fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora”) (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l’onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 5.Va altresì ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275227 - 01; Sez. 2, n. 52255 del 28/10/2016, Olisterno, Rv. 268733 - 01; Sez. 5. n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906 - 01; Sez. 5, n. 26588del 09/04/2014, Miserocchi, Rv. 260569 - 01; Sez. 2, n. 44789 del 20/11/2024, Tosoni, non mass.; Sez. 2, n. 28575 del 02/07/2024, Pititto, non mass.). Tale insegnamento trae alimento dalla considerazione che ai fini della emissione del decreto di sequestro preventivo rileva la mera sufficienza indiziaria del delitto sicché si ritiene che il vaglio operato nel decreto che dispone il giudizio costituisca garanzia sufficiente ad evitare abusive limitazioni della disponibilità di beni. Il fumus richiesto per l'adozione del sequestro preventivo è costituito dalla oggettiva esistenza di indizi di reato, cioè dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso; non si richiedono gravi indizi di colpevolezza, cioè dimostrativi di una elevata probabilità di responsabilità, ma obiettivi indizi di reato. Nella valutazione del fumus non può ritenersi sufficiente la sola "astratta configurabilità del reato", dovendo invece il giudice apprezzare in modo puntuale e coerente le risultanze processuali e l'effettiva situazione emergente dagli elementi eventualmente forniti dalle parti, indicando le ragioni che rendono allo stato seriamente sostenibile l'impostazione accusatoria (così, in motivazione, Sez. 6, n. 2181 del 08/10/2020, dep. 2021, Marrini; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Mecchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49595 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921). 5.1.Tale indirizzo trova oggi ulteriore argomento dalla diversa conformazione della regola di giudizio cui si deve attenere il giudice dell’udienza preliminare ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, decisione oggi fondata non più sulla astratta idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio bensì sulla ben più pregnante (e rigorosa) prognosi di ragionevole previsione di condanna, scilicet, al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 425, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 23, comma 1, lett. l, d.lgs. n. 150 del 2022); e non v’è ragione per non estendere tale principio anche ai casi di decreto di citazione diretta a giudizio dopo che l’esercizio dell’azione penale sia stato positivamente scrutinato ai sensi dell’art. 544-ter cod. proc. pen. 6.Va inoltre aggiunto che, in caso di sequestro preventivo di aziende o società delle quali sia necessario assicurare l’amministrazione, l’autorità giudiziaria nomina, come è avvenuto nel caso di specie, un amministratore giudiziario (art. 104-bis disp. att. c.p.p.). In tal caso si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) che, per quanto di interesse, disciplinano i compiti e gli obblighi dell’amministratore e la gestione dei beni. Rilevano, in particolare, gli artt. 40 e 41 d.lgs. n. 159 del 2011 che attribuiscono all’autorità giudiziaria il compito di impartire le direttive generali della gestione dei beni sequestrati (art. 40, comma 1) quando il sequestro abbia ad oggetto aziende, anche per effetto del sequestro avente ad oggetto partecipazioni societarie totalitarie (art. 41, comma 1-sexies). [OSCURATO:PERSONA] antimafia contempla l’ipotesi sia del sequestro e della amministrazione giudiziaria della partecipazione societaria non totalitaria sia del sequestro dell’intera impresa esercitata in forma societaria e delle relative partecipazioni societarie di maggioranza o di tutte le partecipazioni (cd. sequestro di partecipazioni totalitarie), essendo chiaro, in quest’ultimo caso (noto in dottrina come “sequestro tombale”), che i singoli soci, pur non privati della titolarità delle quote, sono comunque privati della gestione dell’azienda. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il provvedimento che ha ad oggetto la totalità delle quote o delle azioni societarie non comporta automaticamente l'estensione del vincolo cautelare ai beni che costituiscono il complesso aziendale (Sez. 3, n. 15755 del 15/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276079 - 01, che ha ha precisato che l'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., in tema di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, rinvia alle norme di cui al libro I, titolo III del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che disciplinano l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni oggetto di sequestro di prevenzione, ma non all'art. 20 di tale decreto legislativo, che prevede l'estensione di diritto a tutti i beni aziendali del sequestro di prevenzione che riguarda partecipazioni societarie totalitarie). Ciò non toglie che oggetto del sequestro possa essere, insieme con le quote, anche l’azienda quando considerata “cosa che servì a commettere il reato” ai sensi dell’art. 452- quaterdecies, ultimo comma, cod. pen. e ciò sia nella prospettiva della futura confisca (art. 321, comma 2, cod. proc. pen.), sia nella prospettiva cautelare di cui al primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. Orbene quando, come nel caso in esame, insieme con le quote societarie venga sequestrata anche l’azienda in via diretta (e non come effetto indiretto del sequestro delle quote) e la sua gestione venga sottratta al legale rappresentante che sia anche persona sottoposta alle indagini per il delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., occorre chiedersi quale sia l’interesse concreto del titolare delle quote di partecipazione alla loro restituzione considerato che, comunque: a) il sequestro non priva l’amministratore socio della titolarità delle quote stesse, bensì solo della loro disponibilità; b) quand’anche all’amministratore socio venga restituita la disponibilità delle quote, la sua posizione non muterebbe, non potendo egli esercitare il diritto di voto, né decidere sulla gestione/amministrazione della società e sulla stessa figura dell’amministratore giudiziario; in una parola: la restituzione delle quote non comporta la restituzione al socio amministratore del potere di gestione dell’azienda, né la azienda stessa. 6.1.Il socio amministratore può sempre esercitare le sue prerogative prendendo parte alla camera di consiglio all’esito della quale il Tribunale approva la relazione dell’amministratore giudiziario ed il programma di gestione (art. 41, comma 1-sexies d.lgs. n. 159 del 2011), ma non potrebbe mai, in caso di sequestro diretto di azienda, interloquire direttamente sulla gestione dell’impresa. In questi casi, poiché la situazione giuridica soggettiva attiva derivante dalla titolarità delle quote attribuisce comunque al socio il diritto di prendere parte alla predetta camera di consiglio, occorre che la richiesta di revoca del sequestro della quota venga accompagnata dalla indicazione di un interesse specifico alla sua piena disponibilità che non può identificarsi nell’esercizio di prerogative societarie comunque esercitabili nei soli modi e scopi indicati dall’art. 41, cit. 7.Tanto premesso, considerato che nel caso di specie il sequestro riguarda non solo tutte le partecipazioni societarie ma anche, direttamente, l’intera azienda, la ricorrente non indica, a sostegno dell’intero ricorso, un attuale e concreto interesse alla revoca del sequestro delle sue partecipazioni la cui piena disponibilità non arricchisce il suo patrimonio, né la sua situazione giuridica soggettiva attiva di socio, che come, detto, può essere esercitata nei modi e nelle forme indicate dal [OSCURATO:PERSONA], né le conferisce i poteri gestionali dell’impresa o la disponibilità dell’azienda. 7.1.In ogni caso: 7.2. la ricorrente sostiene, con il primo motivo, di aver dedotto in appello la mancanza di pertinenzialità tra il compendio aziendale e le condotte ascritte laddove oggetto di istanza di restituzione erano le quote di proprietà della ricorrente, non l’azienda (il compendio societario ablato, come definito dalla ricorrente) la cui restituzione avrebbe potuto essere richiesta dalla ricorrente non come socia, bensì come legale rappresentante della società; 7.3.l’omesso esame di elementi dedotti con l’appello cautelare (secondo motivo), così come dedotto, non può avere rilevanza in questa sede perché si traduce nella richiesta di revoca del sequestro dell’intero compendio alla luce delle dichiarate adozioni di presidi imposti alla società dalla legge n. 231 del 2001 che riguardano, appunto, la società, non il singolo socio; 7.4.il terzo motivo risente della mancata indicazione di un interesse concreto e attuale all’esercizio immediato delle prerogative derivanti dalla disponibilità delle quote societarie in un contesto di sequestro diretto dell’intera azienda. 8. È in ogni caso opportuno precisare che: 8.1.l’ingente quantità di rifiuti trattati dall’impresa non deve essere valutata in termini percentuali rispetto al fatturato complessivo, bensì in termini assoluti, avuto riguarda alla quantità di rifiuti oggettivamente trattati; 8.2.il rapporto di pertinenzialità deve essere valutato in relazione al reato e alla strumentalità della cosa rispetto alla sua consumazione, non rispetto alla adozione di accorgimenti successivi volti ad elidere o attenuare il rischio del riutilizzo del bene a fini criminosi; 8.3.l’inserimento dell’impresa nel circuito criminale è argomento negletto dalla ricorrente che non si misura con esso al fine di sottolineare la natura decisiva delle proprie deduzioni delle quali lamenta l’omesso esame. 9.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20/03/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci