Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18277/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035VVKL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., atteso che non indica gli elementi e le ragioni che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; per altro, il motivo altresì precluso, poiché, secondo quanto emerge dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, con l'atto di appello erano state formulate doglianze relative solo al trattamento sanzionatorio, sicché l'imputato non può proporre in questa sede questioni relative all'affermazione di responsabilità; t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035VVKL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel reato di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento del ricorrente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., atteso che non indica gli elementi e le ragioni che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; per altro, il motivo altresì precluso, poiché, secondo quanto emerge dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, con l'atto di appello erano state formulate doglianze relative solo al trattamento sanzionatorio, sicché l'imputato non può proporre in questa sede questioni relative all'affermazione di responsabilità; t Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 18277/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris