CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10927/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 13/10/2020 dalla Corte di appello di Milano; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Sentito, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 22/05/2017 il Tribunale di Milano giudicava [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l'imputato dal reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 56, 61, comma primo, n. 1, 575 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato. 2. Con sentenza emessa il 20/07/2020 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi sugli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile, in riforma della decisione impugnata, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli e - esclusa l'aggravante contestata ex art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen. e concesse le attenuanti generiche - condannava l'imputato alla pena di sei anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 3. I fatti di reato per i quali si procede riguardano l'accoltellamento di [OSCURATO:PERSONA], eseguito da [OSCURATO:PERSONA], che si verificava la mattina del 02/10/2016, intorno alle ore 4.23, quando l'imputato attingeva la vittima al collo, procurandole una ferita lineare di 13 centimetri e la lesione della muscolatura sovraioidea, con un coltello lungo 17 centimetri, 7.5 dei quali costituiti dalla lama. L'accoltellamento si verificava a Milano, in [OSCURATO:PERSONA], nei pressi della discoteca [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era appena uscito il ricorrente, che veniva identificato da uno degli addetti alla sicurezza del locale, [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva visto poco prima del ferimento della vittima. L'aggressione veniva ricostruita grazie alle dichiarazioni della persona offesa, che sostava a bordo del suo taxi davanti alla discoteca [OSCURATO:PERSONA] in attesa di clienti, che riferiva di essere stato accoltellato dall'imputato, che, al momento dell'aggressione versava in condizioni di ubriachezza; Jabbi, in particolare, precisava che Evanoff dapprima, aveva cercato di abbracciarlo e, successivamente, dopo essere stato spinto per terra dalla vittima, che intendeva sottrarsi all'abbraccio del ricorrente, si rialzava e lo accoltellava, sferrandogli un violento fendente al collo. A questa versione dei fatti, si contrapponeva quella dell'imputato, che riferiva che, in quell'occasione, era uscito dalla discoteca [OSCURATO:PERSONA] per andare a urinare, atteso che i bagni del locale erano occupati, fino a quando non si era trovato, inaspettatamente, per terra sanguinante; il ricorrente precisava, inoltre, che, a causa delle condizioni di ubriachezza in cui versava dopo essere uscito dalla discoteca, non si era reso conto di quanto era accaduto, avendo soltanto avvertito una forte sensazione di pericolo. Nel giudizio di primo grado, la versione dei fatti fornita dalla persona offesa non veniva ritenuta convincente dal Tribunale di Milano, relativamente alle ragioni per le quali l'imputato lo aveva accoltellato al collo, non essendo possibile escludere una partecipazione attiva di Jabbi allo scontro fisico che precedeva il suo ferimento da parte del ricorrente, che appariva corroborata dal ritrovamento sul luogo del delitto di un sasso insanguinato. Si riteneva, pertanto, altamente probabile, anche alla luce degli accertamenti scientifici eseguiti dal R.I.S. dei Carabinieri di Parma e delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico del pubblico ministero, il dottor Terzi, che il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto nel corso di uno scontro fisico violento, verificatosi tra i due contendenti all'esterno della discoteca [OSCURATO:PERSONA], scaturito da ragioni che non erano state accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi il Tribunale di Milano assolveva l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'ipotesi delittuosa che gli veniva contestata, ai sensi degli artt. 56, 61, comma primo, n. 1, 575 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato. 3.1. Questa ricostruzione dei fatti di reato in contestazione veniva integralmente rivisitata dalla Corte di appello di Milano, che riteneva credibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] gabbi, che si ritenevano corroborate dalle ulteriori emergenze probatorie, univocamente orientate in senso sfavorevole all'imputato. Si riteneva, innanzitutto, che la versione dei fatti fornita dalla persona offesa era corroborata dalle verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti, sulle quali riferivano in dibattimento i testi Ranalli e Caccia, che chiarivano le modalità con cui erano stati repertati gli oggetti, tra cui il sasso insanguinato, rinvenuti sulla scena del crimine. Si riteneva, inoltre, che la lunghezza della ferita riportata da [OSCURATO:PERSONA] corroborava la sua ricostruzione degli accadimenti criminosi, non essendo compatibile la lesione personale subita dalla persona offesa con un gesto di natura esclusivamente difensiva. Si riteneva ulteriormente che gli accertamenti scientifici compiuti sulla scena del crimine non avevano consentito di individuare tracce di una colluttazione tra i due soggetti coinvolti nell'accoltellamento - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -, lasciando ritenere del tutto implausibile la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta fondamento della sentenza assolutoria di primo grado. Ne discendeva che la Corte di appello di Milano procedeva a una diversa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa dal reato, compiuta attraverso la rivisitazione del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, che imponeva di ritenere credibile la versione dei fatti fornita dalla vittima e inutile la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., essendo gli elementi probatori di cui si disponeva idonei a consentire il ribaltamento del giudizio assolutorio censurato e a formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi la Corte di appello di Milano condannava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo sette motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], sottoponendo a una rivisitazione integrale il compendio probatorio posto a fondamento dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Milano, che appariva corroborata dalle emergenze probatorie, univocamente orientate in senso favorevole al ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere gli accertamenti scientifici eseguiti dalle Forze dell'Ordine e le verifiche medico-legali svolte nel giudizio di primo grado idonei a corroborare la ricostruzione degli accadimenti criminosi fornita dalla persona offesa dal reato, [OSCURATO:PERSONA] 3abbi, senza considerare gli elementi probatori allegati nell'interesse del ricorrente, sui quali si registrava un'elusione integrale delle censure difensive. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che costituivano il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Milano, che apparivano smentite dalle emergenze probatorie, orientate univocamente in senso favorevole al ricorrente. Con il quarto motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell'accoltellamento di [OSCURATO:PERSONA], non consentendo le emergenze probatorie acquisite nei confronti dell'imputato, anche alla luce delle censure espresse con i precedenti motivi di ricorso, la formulazione di un giudizio di colpevolezza rispettoso del principio dell'o/tre ogni ragionevole dubbio. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 52 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di escludere la sussistenza degli elementi costitutivi dell'esimente della legittima difesa, reale o putativa, a fronte della natura inequivocabilmente difensiva dell'azione posta in essere dall'imputato per fronteggiare l'aggressione fisica di [OSCURATO:PERSONA], che si era verificata all'esterno della discoteca [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 43 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dell'animus necandi sotteso al suo comportamento criminoso, che, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui si erano concretizzati i fatti di reato in contestazione, doveva essere escluso, non risultando provato il dolo di omicidio indispensabile alla formulazione del giudizio di colpevolezza censurato. Con il settimo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a consentire di affermare che l'arma da taglio utilizzata per accoltellare la vittima era nella disponibilità del ricorrente, rendendo, sul piano della dinamica degli accadimenti criminosi, incerta la ricostruzione dell'accoltellamento effettuata dalla Corte di appello di Milano per giungere alla formulazione del giudizio di responsabilità penale censurato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]! Evanoff è fondato in accoglimento del terzo motivo di ricorso, nel quale devono ritenersi assorbite le residue censure difensive. 2. Occorre premettere che con la doglianza oggetto di accoglimento si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che costituivano il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello di Milano, che apparivano smentite dalle emergenze probatorie, orientate in senso favorevole al ricorrente. Osserva, in proposito, il Collegio che, per inquadrare la censura difensiva in esame, occorre evidenziare preliminarmente che, nell'introdurre l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., invocato dalla difesa del ricorrente, il legislatore italiano si è mosso in una prospettiva di continuità rispetto ai criteri ermeneutici sanciti dalle Sezioni Unite, laddove affermavano: «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, veniva ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite, con una pronuncia di poco successiva, in cui si affermava il seguente principio di diritto: «È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01). Il percorso ermeneutico seguito dalla giurisprudenza di legittimità, infine, si arricchiva di un terzo intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, che estendeva i principi affermati nelle due precedenti pronunzie, sopra citate, alle ipotesi di rivalutazione delle conclusioni raggiunte dai periti e dai consulenti tecnici delle parti, il cui vaglio - nei casi di ribaltamento del giudizio di primo grado sfavorevole all'imputato - non può mai essere meramente cartolare. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare il seguente principio di diritto: «L'omessa rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che proceda, sulla base di un diverso apprezzamento della stessa, nella vigenza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla riforma della sentenza di assoluzione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza, denunciabile in sede di giudizio di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., mentre la pronuncia di riforma adottata sulla base della rivalutazione della relazione del perito, acquisita in forma puramente cartolare, è sindacabile per vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da potere determinare una diversa conclusione del processo» (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112-03). In questa cornice ermeneutica, dunque, si è mosso il legislatore italiano - intervenuto tra le prime due pronunzie delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, cit.) e il terzo intervento chiarificatore sopra citato (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, cit.) -, che ha imposto la rinnovazione delle prove dichiarative nelle ipotesi di appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, integrale o parziale, senza imporlo quando l'epilogo decisorio oggetto del giudizio di primo grado sia una decisione di condanna. Ne consegue che il testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod, proc. pen., così come novellato, non offre alcuno spazio interpretativo utile nella direzione recepita nella sentenza impugnata, avendo il legislatore chiaramente mutuato nel corpo della novellata disposizione quel nesso funzionale che le Sezioni Unite avevano individuato tra l'esito liberatorio del giudizio di primo grado e la possibile condanna in appello (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, cit.). A questi, ineludibili, parametri ermeneutici, dunque, la Corte di appello di Milano non si conformava correttamente, escludendo la necessità di procedere al riesame della testimonianza resa dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] gabbi, sull'assunto che il compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado - che sarebbe stato erroneamente valutato dal Tribunale di Milano - consentiva, sic et simpliciter, di ritenere credibile la versione dei fatti fornita dalla vittima e inutile la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo gli elementi probatori di cui si disponeva sufficienti a consentire la rivisitazione del giudizio assolutorio censurato dalle parti impugnanti. Si effettuava, in questo modo, un'assimilazione probatoria, non consentita, della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Milano a un elemento indiziario, la cui ammissibilità postulava la non decisività della prova dichiarativa, smentita dal percorso argomentativo posto a fondamento di entrambe le decisioni di merito, per le quali il nucleo essenziale del giudizio - di assoluzione, in primo grado, di colpevolezza, in appello - era costituito, inequivocabilmente, dalla deposizione della vittima dell'accoltellamento. Sul punto, si ritiene opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., non costituiscono «prove decisive, che il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di "reformatio in pejus", gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità» (Sez. 6, n. 34541 del 12/03/2019 Berlingeri, Rv. 276691-01). Queste ragioni impongono di ritenere pienamente fondate le censure difensive, incentrate sulla violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che dovranno essere emendate nel giudizio di rinvio demandato alla Corte di appello di Milano con la rinnovazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della quale dovrà essere rivalutato complessivamente il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito. 2,1. Le verifiche istruttorie demandate da questo Collegio si impongono anche ín ragione del fatto che il percorso argonnentativo seguito dalla Corte di appello di Milano non consente di comprendere le ragioni per cui, nel caso di specie, non ricorrevano gli elementi costitutivi dell'esimente della legittima difesa, il cui vaglio postulava una corretta ricostruzione degli accadimenti criminosi. In questa cornice, tenuto conto delle modalità incerte con cui si sviluppava l'aggressione armata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] gabbi, allo stato, non è possibile escludere che la condotta delittuosa posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] fosse giustificabile ai sensi dell'art. 52 cod. pen., nemmeno sotto il profilo dell'eventuale eccesso colposo, alla stregua dei parametri canonizzati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art.55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scrinninante» (Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone, Rv. 273401-01). Nel giudizio di rinvio demandato alla Corte di appello di Milano, pertanto, occorrerà verificare ulteriormente se, alla luce della rinnovata ricostruzione degli accadimenti criminosi, sussistono i presupposti della legittima difesa, reale o putativa, alla luce dei parametri ermeneutici elaborati da questa Corte, secondo cui: «La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile • nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente» (Sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, Micheli, Rv. 207336-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 6024 del 27/01/2016, Mistretta, Rv. 266199-01). La Corte di appello di Milano, pertanto, dovrà rivalutare l'eventuale sussistenza di un atteggiamento difensiva di [OSCURATO:PERSONA], reale o putativo, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di tentato omicidio, vanno esclusi l'eccesso di legittima difesa e la legittima difesa putativa allorquando l'aggressore attenti con arma da taglio all'incolumità di un uomo disarmato mirando a zone vitali del corpo, senza presentare a sua volta alcuna lesione dimostrativa di un'aggressione patita» (Sez. 1, n. 26878 del 25/05/2012, Inturri, Rv. 253068-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 26172 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], P., Rv. 247898-01). 2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del terzo motivo dell'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Restano assorbite nella doglianza oggetto di accoglimento le residue censure difensive, che postulano la rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, che presuppone la rinnovazione della prova ritenuta decisiva per la valutazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], costituita dall'esame della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] 4. Per queste ragioni, la sent