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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10118/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 27/04/2021 della Corte di appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del precedente 26/02/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di furto pluriaggravato e di danneggiamento e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Clemente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle disposizioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. in tema di ricognizione personale.

Rileva al riguardo che la decisione della Corte territoriale, così come quella del Tribunale cui ha dato conferma, fonderebbe, di fatto, sul mero riconoscimento del Clemente, quale coautore dei delitti in contestazione, effettuato dal personale di Polizia che visionò il filmato ripreso dall'impianto di videosorveglianza in funzione presso il nosocomio teatro dell'azione predatoria, sostenendo che la ricognizione era stata irritualmente eseguita - in quanto non preceduta dalla compiuta descrizione delle caratteristiche fisiche della persona da riconoscere - e risultava, inoltre, fondata su elementi identificativi - i tatuaggi sull'avanbraccio sinistro e sul polpaccio della gamba destra - del tutto generici.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e, segnatamente, della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in punto di utilizzazione dell'indicata ricognizione personale anche ai fini dell'affermazione di responsabilità relativa al meno grave delitto di danneggiamento.

Osserva in proposito che il filmato utilizzato per il riconoscimento del Clemente non lo riprendeva nell'atto di forzare le porte di accesso ai locali ove era stata compiuta l'azione predatoria, la qual cosa impedirebbe di ritenere il predetto responsabile anche del delitto de quo.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche e di valutazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in termini di equivalenza alle ritenute aggravanti.

Sostiene, in specie, che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente respinto l'invocata concessione della diminuente generica e la prospettata rivalutazione in senso più favorevole del rilievo ponderale delle attenuanti, facendo oltretutto ricorso a un argomentato motivazionale biecamente censoreo delle deduzioni difensive.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Destituiti di fondamento sono il primo e il secondo motivo di ricorso, che, per ragioni di ordine sistematico, devono essere trattati congiuntamente e con i quali, per un verso, si lamenta l'inosservanza di norme processuali - quali le previsioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. riguardanti la ricognizione personale - in tesi stabilite a pena di nullità, sostenendo che la ricognizione del Clemente sarebbe stata irritualmente eseguita (in quanto non preceduta dalla descrizione delle caratteristiche somatiche del soggetto da riconoscere) e risulterebbe basata su elementi identificativi del tutto generici (i tatuaggi sull'avanbraccio sinistro e sul polpaccio della gamba destra dell'uomo) e, per altro verso, ci si duole dell'inosservanza di norma processuale - quale la previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. riguardante la valenza probatoria degli indizi - in tesi stabilita a pena di inutilizzabilità, assumendo che l'indicata ricognizione sarebbe stata impropriamente utilizzata anche ai fini dell'affermazione di responsabilità del predetto in ordine al meno grave delitto di danneggiamento.

Rileva al riguardo il Collegio che le doglianze agitate con i motivi in oggetto, in quanto non prospettate con l'atto di appello, non possano essere fatte valere in questa sede, trovando applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01).

3. Privo di pregio risulta altresì il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche e di valutazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in termini di equivalenza alle ritenute aggravanti.

Ritiene infatti il Collegio che la prospettata doglianza si risolva, di fatto, nella mera riproposizione della censura illo tempore dedotta con il secondo motivo di appello, che la Corte territoriale ha confutato con argomentato motivazionale in cui ha evidenziato, in maniera lineare, coerente e non manifestamente illogica, che la particolare gravità del fatto ostava sia alla concessione delle attenuanti generiche che a un diverso esito del giudizio di bilanciamento (così alla pag. 12 della decisione gravata).

D'altro canto, costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi.

La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la genericità di esso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01).

4. In ragione di quanto argomentato, il proposto ricorso risulta all'evidenza inammissibile.

Né assumono rilievo, ai fini dell'immediata declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa, la mutata procedibilità del delitto per cui è giudizio - divenuta a querela per effetto del novellato art. 624, comma 3, cod. pen. - e la prevista possibilità, per le parti lese, di presentare la querela in precedenza non proposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, codificata, con disposizione transitoria, dall'art. 85 di tale testo normativo, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, convertito nella legge n. 199 del 2022.

Ciò perché il concreto esercizio di tale facoltà incontra un limite invalicabile nell'inammissibilità del ricorso, fattore ex se impeditivo della valida instaurazione del rapporto processuale.Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 27/04/2021 della Corte di appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia del precedente 26/02/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di furto pluriaggravato e di danneggiamento e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Clemente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle disposizioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. in tema di ricognizione personale. Rileva al riguardo che la decisione della Corte territoriale, così come quella del Tribunale cui ha dato conferma, fonderebbe, di fatto, sul mero riconoscimento del Clemente, quale coautore dei delitti in contestazione, effettuato dal personale di Polizia che visionò il filmato ripreso dall'impianto di videosorveglianza in funzione presso il nosocomio teatro dell'azione predatoria, sostenendo che la ricognizione era stata irritualmente eseguita - in quanto non preceduta dalla compiuta descrizione delle caratteristiche fisiche della persona da riconoscere - e risultava, inoltre, fondata su elementi identificativi - i tatuaggi sull'avanbraccio sinistro e sul polpaccio della gamba destra - del tutto generici. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e, segnatamente, della previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in punto di utilizzazione dell'indicata ricognizione personale anche ai fini dell'affermazione di responsabilità relativa al meno grave delitto di danneggiamento. Osserva in proposito che il filmato utilizzato per il riconoscimento del Clemente non lo riprendeva nell'atto di forzare le porte di accesso ai locali ove era stata compiuta l'azione predatoria, la qual cosa impedirebbe di ritenere il predetto responsabile anche del delitto de quo. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche e di valutazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in termini di equivalenza alle ritenute aggravanti. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente respinto l'invocata concessione della diminuente generica e la prospettata rivalutazione in senso più favorevole del rilievo ponderale delle attenuanti, facendo oltretutto ricorso a un argomentato motivazionale biecamente censoreo delle deduzioni difensive. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituiti di fondamento sono il primo e il secondo motivo di ricorso, che, per ragioni di ordine sistematico, devono essere trattati congiuntamente e con i quali, per un verso, si lamenta l'inosservanza di norme processuali - quali le previsioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. riguardanti la ricognizione personale - in tesi stabilite a pena di nullità, sostenendo che la ricognizione del Clemente sarebbe stata irritualmente eseguita (in quanto non preceduta dalla descrizione delle caratteristiche somatiche del soggetto da riconoscere) e risulterebbe basata su elementi identificativi del tutto generici (i tatuaggi sull'avanbraccio sinistro e sul polpaccio della gamba destra dell'uomo) e, per altro verso, ci si duole dell'inosservanza di norma processuale - quale la previsione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. riguardante la valenza probatoria degli indizi - in tesi stabilita a pena di inutilizzabilità, assumendo che l'indicata ricognizione sarebbe stata impropriamente utilizzata anche ai fini dell'affermazione di responsabilità del predetto in ordine al meno grave delitto di danneggiamento. Rileva al riguardo il Collegio che le doglianze agitate con i motivi in oggetto, in quanto non prospettate con l'atto di appello, non possano essere fatte valere in questa sede, trovando applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01). 3. Privo di pregio risulta altresì il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche e di valutazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in termini di equivalenza alle ritenute aggravanti. Ritiene infatti il Collegio che la prospettata doglianza si risolva, di fatto, nella mera riproposizione della censura illo tempore dedotta con il secondo motivo di appello, che la Corte territoriale ha confutato con argomentato motivazionale in cui ha evidenziato, in maniera lineare, coerente e non manifestamente illogica, che la particolare gravità del fatto ostava sia alla concessione delle attenuanti generiche che a un diverso esito del giudizio di bilanciamento (così alla pag. 12 della decisione gravata). D'altro canto, costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte che con i motivi di ricorso non possono essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo deve essere, infatti, valutata e ritenuta non solo per la genericità di esso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, in conformità al disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità dell'impugnazione (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 4. In ragione di quanto argomentato, il proposto ricorso risulta all'evidenza inammissibile. Né assumono rilievo, ai fini dell'immediata declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa, la mutata procedibilità del delitto per cui è giudizio - divenuta a querela per effetto del novellato art. 624, comma 3, cod. pen. - e la prevista possibilità, per le parti lese, di presentare la querela in precedenza non proposta entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, codificata, con disposizione transitoria, dall'art. 85 di tale testo normativo, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.l. n. 162 del 2022, convertito nella legge n. 199 del 2022. Ciò perché il concreto esercizio di tale facoltà incontra un limite invalicabile nell'inammissibilità del ricorso, fattore ex se impeditivo della valida instaurazione del rapporto processuale.Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de