CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 07615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 185 _721)133 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti Roberto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BORGIA, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Alberico II, n. 4, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 319/08/2016 della Commissione tributaria regionale della SARDEGNA, Sezione staccata di SASSARI, depositata in data 04/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] delle rate successive alla prima del condono di cui all'art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Sassari la quale, dopo avere affermato che era venuta meno la materia del contendere, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava che il contribuente era tenuto a corrispondere, rispetto a quanto addebitatogli nella impugnata cartella, solo le sanzioni e gli interessi relativi alle rate del condono versate oltre i termini di legge. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha replicato l'intimato con controricorso. A seguito di proposta del relatore ex art. 380 bis cod. proc. civ., le parti depositavano memorie. Il contribuente con la memoria instava per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 10, d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, accolta da questa Corte con ordinanza n. 11522 del 2019. Sul rilievo che il contribuente non aveva depositato la copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, così non provando la regolarità della definizione agevolata della controversia, veniva comunicata ulteriore proposta del relatore, a seguito della quale il controricorrente depositava ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c. con la quale produceva documentazione (tra cui estratto di ruolo rilasciato in data 05/03/2014) attestante l'integrale pagamento della cartella di pagamento oggetto del giudizio, reiterando la richiesta, peraltro già avanzata in grado di appello, ma non accolta dalla CTR, di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Al riguardo l'Agenzia delle entrate, che aveva dichiarato nell'appello di aver provveduto alla sgravio della cartella impugnata, nella memoria ex art. 378 c.p.c. del 5 marzo 2019 ha ribadito quanto sostenuto in appello, ovvero che l'integrale pagamento della cartella da parte del contribuente non era sufficiente avendo provveduto allo sgravio solo parziale della stessa ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che aveva interesse alla prosecuzione della lite per poter provvedere, in caso di esito a lei favorevole del giudizio, alla <re-iscrizione a ruolo della sanzione relativa alla prima rata versata ex art. 9 bis L. 289/02 in riferimento all'imposta [...] per l'anno d'imposta 2001>. Orbene, ritiene il Collegio che il soddisfacimento integrale della pretesa erariale contenuta nell'atto impugnato, che l'Agenzia non contesta e che è provata dalla copia dell'estratto di ruolo, in atti, comporta senz'altro l'estinzione del giudizio sulla cartella oggetto di impugnazione restando riservata ad eventuali ulteriori successive iniziative dell'amministrazione finanziaria il recupero di quanto non risultante dalla predetta cartella.Ne consegue che, in accoglimento dell'istanza del contribuente, il presente giudizio va dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere. Il che rende superfluo anche solo riferire sui motivi di ricorso proposti dalla ricorrente. La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la causa non può essere proseguita. In considerazione delle sopra riferite vicende processuali, le spese vanno compensate tra le parti. Deve infine darsi atto che nella specie non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. n. 3542 del 2017). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma in data 08/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] io [OSCURATO:PERSONA] M CANCET 77