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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34070/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 7 co. 1 d.l. n. 4/2019, per aver omesso di dichiarare che il marito era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza (capo 8).

La ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità penale, stante l'omessa sottoscrizione della richiesta di accesso al beneficio.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che la domanda per ottenere il beneficio era stata validamente presentata per via telematica tramite il CAF/patronato, il cui personale aveva identificato l'imputata mediante il documento di riconoscimento da lei esibito.

La validità dell'istanza era inoltre confermata dall'effettivo conseguimento del beneficio del reddito di cittadinanza, del quale l'imputata aveva usufruito senza mai contestare la propria estraneità alla domanda.

La successiva contestazione relativa alla mancanza di sottoscrizione è stata pertanto ritenuta infondata, non potendo l'imputata disconoscere un'istanza da lei stessa presentata tramite il CAF e dalla quale aveva concretamente ottenuto il beneficio.

In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto ostativa e negativamente valutabile la gravità della condotta, consistita nell'omessa comunicazione della presenza, all'interno del nucleo familiare, di soggetti condannati per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen.

Tale comportamento, caratterizzato da un elevato disvalore sociale, è stato ritenuto prevalente rispetto alle circostanze favorevoli invocate dalla difesa.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 1del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 7 co. 1 d.l. n. 4/2019, per aver omesso di dichiarare che il marito era stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza (capo 8). La ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità penale, stante l'omessa sottoscrizione della richiesta di accesso al beneficio. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che la domanda per ottenere il beneficio era stata validamente presentata per via telematica tramite il CAF/patronato, il cui personale aveva identificato l'imputata mediante il documento di riconoscimento da lei esibito. La validità dell'istanza era inoltre confermata dall'effettivo conseguimento del beneficio del reddito di cittadinanza, del quale l'imputata aveva usufruito senza mai contestare la propria estraneità alla domanda. La successiva contestazione relativa alla mancanza di sottoscrizione è stata pertanto ritenuta infondata, non potendo l'imputata disconoscere un'istanza da lei stessa presentata tramite il CAF e dalla quale aveva concretamente ottenuto il beneficio. In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto ostativa e negativamente valutabile la gravità della condotta, consistita nell'omessa comunicazione della presenza, all'interno del nucleo familiare, di soggetti condannati per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. Tale comportamento, caratterizzato da un elevato disvalore sociale, è stato ritenuto prevalente rispetto alle circostanze favorevoli invocate dalla difesa. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 1del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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