CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 01325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6933/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso in proprio e unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MARIA rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliati digitalmentecome per legge -controricorrenti e ricorrenti incidental i - avverso la SENTENZA dellaCORTE d'APPELLO di TORINO n.54/2024 depositata il 23/01/2024. R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] venne convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, in una con il direttore responsabile del [OSCURATO:PERSONA] dell’arte e la casa editrice dello stesso, dalla [OSCURATO:PERSONA] , da Elena e [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA] di Marineo, per rispondere, ai fini risarcitori, del contenuto, ritenuto dagli attori diffamatorio, di due articoli scritti su [OSCURATO:PERSONA] dell’arte, nei mesi di febbraio e marzo dell’anno 2018, a confutazione e comunque in relazione alla condotta della detta Fondazione e in generale degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] che, nella prospettazione dell’autore degli scritti, avrebbero posto in essere deliberatamente una politica di denigrazione delle opere del Manzoni in possesso o proprietà di soggetti diversi dalla Fondazione e degli eredi Manzoni. Il Tribunale, dopo la conciliazione della causa tra parte attorea e la casa editrice e il direttore responsabile de [OSCURATO:PERSONA] dell’arte, svolta l’istruttoria documentale, nei limiti reputati necessari, ritenuto il carattere diffamatorio degli scritti, con sentenza n. 2446 del 6/06/2022 accolse la domanda e condann ò quindi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di Euro 12.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della somma di Euro 7.200,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di riparazione pecuniaria in forza dell’articolo 12, della legge, cd. sulla stampa , n. 47 del 8/02/ 19 48; ordinò altresì all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla pubblicazione, a sua cura e spese, del dispositivo della sentenza a carattere doppio del normale, su [OSCURATO:PERSONA] dell’Arte e sulla versione in lingua inglese dello stesso intitolata [OSCURATO:PERSONA], sia R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle nell’edizione cartacea, sia in quella telematica, e lo condann ò al pagamento delle spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] propose appello e la [OSCURATO:PERSONA], in una con Elena e [OSCURATO:PERSONA] e la direttrice della Fondazione,si costituì in giudizio resistendo alla domanda. La Corte d’appello di Torino, disattese le richieste istruttorie dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha, con la sentenza n. 54 del 24/01/2024, rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese del grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a cinque motivi. Rispondono con un unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] , Elena e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] MariaPasqualino di Marineo, che propongono pure ricorso incidentale con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale 1. Con il p rimo motivo si denuncia violazione e (o) falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 342 e 190 c.p.c. Ad avviso del ricorrente, l a sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte d’ a ppello avrebbeerroneamente ritenuto tardivo e inammissibile il riferimento del Ceresi ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di diritto di critica e libertà di espressione degli avvocati nei loro rapporti con i media, anche quando si sviluppi in connessione con un conflitto giudiziario. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e (o) falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 51, 595 e 598 c.p. e art. 2043 c.c.La sentenza impugnata sarebbeviziata in quanto la Corte d’a ppello non avrebbe R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle tenuto conto, omettendo quindi di applicarli, dei principi chiariti e specificati dalla Corte di Giustizia Europea in materia di libertà di espressione e di ampiezza, in tema di legittimità, del diritto di critica degli avvocati nei loro rapporti con i media. La Corte d’appello avrebbeillegittimamente ritenuto sussistente una responsabilità del ricorrente e, pertanto, erroneamente liquidato i danni a favore dei Manzoni, della Fondazione e della presidente della stessa. 3.Il primo e il secondo motivo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto entrambi attinenti all’asserita mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C 41841/12Ottan contro [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata idonea considerazione degli scritti del Ceresi quali espressione del legittimo diritto di critica. 3.1.I detti motivi sono in parte infondati ein parte inammissibili. La sentenza della Corte EDU in causa Ottan contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata invero richiamata dal Ceresi sin dalla sua costituzione nel primo grado di giudizio e, pertanto, la Corte territoriale erra laddove afferma che di essa non poteva tenersi conto, in quanto afferente a prospettazione tardivamente proposta, soltanto in fase d’impugnazione. La Corte d’appello ha, comunque, preso in esame la detta sentenza della Corte EDU e ritenuto, con motivazione ampia, logica e coerente, che la stessa non fosse conferente rispetto al caso di specie. Ciò in quanto, secondo la Corte d’appello (pag. 39 e segg. della motivazione): «Nondimeno giova evidenziare come la pronuncia richiamata sia in effetti afferente a fattispecie in nessun modo analoga a quella in esame; con essa la Corte di Giustizia Europea ha unicamente affermato che “la sanzione disciplinare imposta al ricorrente per aver affermato pubblicamente “una giuria di bianchi, tutti bianchi, in cui non tutte le comunità sono rappresentate” in riferimento alla composizione etnica della giuria di una corte d’assise viola l’art. 10 CEDU. La Corte ha evidenziato che R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle dalle affermazioni del ricorrente non emergono accuse di pregiudizio razziale. Il riferimento alle origini etniche dei giurati deve essere collocato, piuttosto, in un più ampio dibattito relativo al tema della diversità nella selezione dei giurati e al collegamento tra la composizione delle giurie e le decisioni adottate. L’espressione sanzionata concerne, pertanto, questioni di pubblico interesse, trattandosi di una dichiarazione relativa all’organizzazione del sistema giudiziario penale. In conseguenza, l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente non risulta giustificata dal proposito delle autorità nazionali di “proteggere la reputazione e i diritti altrui”. Trattasi, dunque, di pronuncia del tutto inconferente rispetto all’oggetto del presente giudizio.» La motivazione in ordine alla valenza della richiamata sentenza della Corte EDU è stata dunque resa dalla Corte territoriale pur nell’asserita tardività del relativo richiamo, cosicché il vizio addebitatole con il primo motivo di ricorso non sussiste. Il secondo motivodi ricorso, pure correlato alla detta sentenza della Corte EDU ma più in generale rivolto a contestare la decisione della Corte territoriale,è volto a ottenere un diverso apprezzamento della valutazione della portata degli articoli, affermando che si trattava di esercizio del diritto di critica e non di esercizio del diritto di cronaca. La Corte d’appello ha affermat o , con percorso logico motivazionale ampiamente delineato e ricco di riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte e di quella eurounitaria, che , pur se si volesse accedere a detta prospettazione, in ogni caso si trattava di articoli fortemente critici non in via generale nei confronti delle Fondazioni e Archivi d’artista, come affermato dal Ceresi, ma specificamente dell’operato della [OSCURATO:PERSONA] e comunque eccedenti i limiti e le condizioni di esercizio del (necessariamente più ampio) diritto di critica, rispetto a quello di cronaca (pag. 24 e pag. 25 nonché pagg. 31, 35, 36, 37 e 38, della R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle motivazione d’appello). Sul punto giova ribadire che i limiti della critica risultano ampiamente superati, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 21892 del 21/07/2023 Rv. 668592 - 01) se è vero che il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive.Nella specie la Corte di merito, esaminando le risultanze in atti e rispettando i principi di diritto che presiedono all’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad essa spettante,ha reputato che detti presupposti per l’efficacia esimente del diritto di critica non possono ritenersi ragionevolme nte sussistenti, in quanto le affermazioni del Ceresi, di cui ai due articoli del febbraio e marzo 2018 su Il giornale dell’arte, sono volte complessivamente a screditare l’operato della [OSCURATO:PERSONA] e degli eredidell’Autore e della direttrice della stessa Fondazione , in quanto da esse risulta l’addebito di fatti determinati concretizzanti di un complessivo disegno volto a screditare l’autenticità delle opere dei [OSCURATO:PERSONA] detenute da soggetti diversi dalla detta Fondazione, senza che possa ritenersi sussistente, anche in considerazione della qualifica professionale specifica del Ceresi, quale avvocato(v. sentenza impugnata p. 30 - 31), un adeguato fondo di verità, quantomeno putativa. La Corte territoriale ha, inoltre, escluso che le affermazioni censorie di cui ai due articoli a firma del Ceresi potessero essere lette come comunque correlate all’operato dei Manzoni e della Fondazione,in tal modo pure dando coerente seguito alla giurisprudenza di questa Corte (ribadita di recente da Cass. n. 36530 del 29/12/2023 Rv. 669748 – 01 ma già in precedenza si veda Cass. n. 25420 del 26/10/2017 Rv. 646634 R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle -03) secondo la quale l'efficacia esimente del diritto di critica postula la verità (anche putativa) del fatto suscettibile di rivestire valenza diffamatoria e non di altri, nemmeno se costituenti il presupposto del primo. Va inoltre ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se, come nella specie, sorretti da argomentata valutazione (Cass. 28/02/2019, n. 5811 e Cass 9/06/2022, n. 18631). 4. Con ilterzo motivo si denuncia nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia ai sensi dell’art.112 c.p.c.La sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione del [OSCURATO:PERSONA] di improcedibilità, ai sensi degli artt. 5 e 8 del d.lgs. 28 del 4/03/2010, delle domande formulate dagli attori che non hanno partecipato, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione obbligatoria. 5. Con il quarto motivo si deduce violazione e (o) falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 5 e 8 d.lgs. 28 del 2010; improcedibilità della domanda per mancata partecipazione alla prima seduta di mediazione. La sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte d’appello non avrebbe accertato e dichiarato l’improcedibilità delle domande formulate dagli attori che non avrebberopartecipato, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione obbligatoria. R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle 6. Il terzo e il quarto motivo possono ugualmente, al pari dei primi due, essere congiuntamente scrutinati, in quanto afferenti al procedimento di mediazione obbligatoria di cui agli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 I primi due motivi evocano ossia la disciplina (applicabile ratione temporis alla fattispecie)in tema di mediazione, anteriore alla sua sostituzione da parte del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022. 6.1. Essi sono inammissibili per non essere stati riportati gli esatti termini in cui nell ’atto di appello si ribadiva l’eccezione di irritualità per mancata comparizione degli eredi Manzoni alla procedura di mediazione (ven gono invece al riguardo riportat i specificamente soltanto un brano della comparsa di costituz i one e risposta di primo grado e un brano della comparsaconclusionale in appello, v. ricorso p. 26-28); giova peraltro evidenziare che è incontestato che la direttrice della [OSCURATO:PERSONA] A ntonietta Valeria MariaPasqualino di Marineo aveva una procura a transigere e che non è prescritto in alcun modo che di dovesse trattare di una procura notarile o “una procura sostanziale autenticata da un pubblico ufficiale”. 7.Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 112 in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e 132, secondo comma, n. 4c.p.c., per nullità della sentenza, motivazione apparente e errori procedimentali. La sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto la Corte d’appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendosi limitata ad una mera valutazione di correttezza e di logicità della motivazione della sentenza di primo grado, omettendo totalmente di sottoporre a nuovo e autonomo riesame gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle documentate domande formulate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con il suo atto di appello. R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle 7.1. Il quinto motivo è inammissibile perché chiede la rivalutazione indiscriminata di tutte le fattispecie concrete nelle quali l’attività della Fondazione e degli eredi Manzoni si sarebbe esplicata nei confronti di altri soggetti senza, tuttavia che siano prospettate specifiche censure in diritto con riguardo all’attività dei giudici di merito e segnatamente della Corte d’appello che ha sì recepito, ma con autonoma valutazione, l’accertamento dei vari episodi effettuato dal Tribunale. La Corte d’appello ha, in ogni caso, con ampia motivazione, esaminato tutti gli episodi relativi agli addebiti mossi dal Ceresi all’operato della Fondazione e degli eredi Manzoni con riferimento sia alle opere del baritono Zecchillo, del gallerista Schubert, per la vicenda Tomasina, del «batuffolo esploso» e del Vinavil. Inoltre, e con riferimento alle prospettazioni di motivazione omessa, deve ribadirsi che il sindacato sulla motivazione è ammesso nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass.n. 17005 del 20/06/2024 Rv. 671706 – 01 ; Cass. n. 27415 del 29/10/2018 Rv. 651028 – 01 ; Sez. U n. 8053 del 7/04/2014 Rv. 629831 - 01) e nella specie il ricorrente non individua alcuno specifico fatto sul quale la motivazione della sentenza non si sia soffermata e non si confronta, inoltre,con il limite all’impugnazione segnato dall’art. 360, quarto comma, c.p.c. nella versione risultante dal d.lgs. n. 149 del 2022 e applicabile pienamente nella specie, trattandosi di ricorso proposto nell’anno 2024, sostanzialmente riproduttiva dell’inammissibilità da cd doppia conforme di cui al previgente art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c., applicabile nella specie stante l’identità delle statuizioni in fatto delle sentenze di primo e di secondo grado. Né può ritenersi che nella specie la motivazione sia omessa o apparente. A quanto precede va pure aggiunto cheil giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione ele prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto(Cass. 29/02/2020, n, 29730). 8.Il ricorso principale deve essere rigettato, in considerazione di quanto esposto sui motivi che lo compongono. Ricorso incidentale 9.Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. dell’art. 183 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto che il consenso prestato da parte degli appellati a sospendere ogni iniziativaper l’ esecuzione del la sentenza di primo grado fino all’esito del giudizio d’appello abbia comportato rinuncia alla domanda formulata dagli stessi appellati di risarcimento dei danni conseguenti alla perdurante omessa pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado. 9.1. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato, non risultando, invero, esattamente individuata dalla Corte d’appello la rinuncia degli attuali controricorrenti ricorrenti incidentali alla domanda risarcitoria ulteriore, per il ritardo nella pubblicazione della sentenza da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e non appare a tal fine adeguato il generico riferimento all’art. 88 c.p.c.Invero risulta, sulla base della narrativa esposta e dagli atti richiamati, che l’accordo delle parti in fase d’impugnazione verteva soltanto sulla rinuncia del Ceresi a chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza del Tribunale ma non vi è stata alcuna rinuncia, espressa o tacita, in quanto desumibile dal comportamento processuale degli eredi Manzoni, della Fondazione e della direttrice della stessa alla richiesta R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle risarcitoria, ritualmente formulata, come ritenuto dalla stessa Corte territoriale alla pag. 44, in fase d’impugnazione ai sensi dell’art. 345 c.p.c., volta a ottenere il risarcimento dei danni ulteriori derivanti dalla mancata pubblicazione della sentenza di primo grado, a seguito dell’ordine in tal senso emanato dal Tribunale di Torino in applicazione dell’art. 9 della legge n. 47 del 1948. 10. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. dell’art. 4 del d.m. 55 del 2014 quanto alla mancata liquidazione delle competenze a carico del soccombente ai sensi dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla fase «istruttoria e (o) di trattazione» prevista nelle tabelle allegateal richiamato d.m. 10.1.Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo dell’incidentale, poiché in relazione all’attività ulteriore demandata alla Corte territoriale a seguito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, il regime delle spese della relativa fase dovrà essere nuovamente regolato. 11. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e i l ricorso incidentale vaaccolto. La sentenza impugnata va, pertanto,cassata e la causa, poiché sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai fini dell’accertamento e dellaliquidazione del danno ulteriore derivante ai controricorrenti dalla mancata pubblicazione della sentenza da parte del Ceresi, varinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che, procederà, altresì, alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimitàe delle spese del procedimento ex art.373 c.p.c. (v. controricorso con ricorso incidentale p. 36 e memorie di parte controricorrente ricorrente incidentale p.5). P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; rigetta il ricorsoprincipale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa R.g. n. 6933 del 2024 Ad. 13/06/2025; estensore: C.