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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 34719/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32766-2019 proposto da: o E E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Corso o [OSCURATO:PERSONA] II° n. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA], t c rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]AMORA; i2-e1 - ricorrente - -1(ce9 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-A.R.D.S.U.

TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CECCHETTI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CASO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 713/2019 della CORTE di APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 713/19, del 27 marzo 2019, della Corte di Appello di Firenze, che - accogliendo il gravame, esperito in via di principalità dall'[OSCURATO:PERSONA] per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (d'ora in poi, "ARDSU"), avverso la sentenza n. 1503/14, del 12 maggio 2014, del Tribunale di Firenze, nonché respingendo quello incidentale dell'odierno ricorrente - ne ha rigettato la domanda di accertamento di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver concluso nell'anno 1998 - quale titolare di un'impresa individuale di ristorazione - un contratto con l'ARDSU, che prevedeva la gestione del servizio di mensa per gli studenti dell'Ateneo fiorentino.

In particolare, il Tufaro - scaduta la precedente convenzione - assume di aver formulato, per l'anno solare 2004, due offerte, l'una di 100 pasti al giorno, per un prezzo di C 5,50, e l'altra per oltre 100 pasti, al prezzo di C 4,32 cadauno.

Accettata l'offerta dall'ARDSU (che con nota del 13 gennaio 2004 assentiva all'espletamento del "servizio di ristorazione per gli studenti universitari frequentanti la vs struttura"), la stessa, tuttavia, dapprima limitava - nel febbraio 2004 - l'accesso alla mensa ai soli tremila studenti della facoltà di Ingegneria, a fronte dei circa cìnquantamila frequenl:anti l'intera Università, e, poi, provvedeva a pagare, per ogni pasto erogato al giorno, sempre e solo l'importo di C 4,32, quantunque i pasti somministrati avessero superato il centinaio. [OSCURATO:PERSONA], per contro, ritenendo che per i primi cento pasti giornalieri l'importo dovuto fosse, invece, sempre e comunque quello di C 5,50 (interpretando la convenzione conclusa nel senso che il diverso prezzo di C 4,32 fosse da corrispondersi a partire dal centunesimo pasto giornaliero), nonché reputando inadempiente l'ARDSU anche per la scelta di limitare ai soli iscritti alla facoltà di Ingegneria l'accesso alla mensa, adiva l'autorità giudiziaria per fare accertare l'inadempimento contrattuale e chiedere il risarcimento dei danni.

Il giudice di prime cure, tuttavia, accoglieva la domanda solo in relazione al primo dei due dedotti inadempimenti, con decisione, però, riformata da quello di appello, che accoglieva il gravame esperito, in via di principalità, dall'ARDSU, con reiezione di ogni pretesa dell'originario attore, rigettandone, inoltre, quello incidentale, relativo alla scelta dell'appellante principale di limitare solo ad alcuni studenti la fruizione del servizio di mensa.

3. Avverso la pronuncia della Corte fiorentina ricorre per cassazione il Tufaro, sulla base - come detto - di due motivi.

3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi, rispettivamente, del n. 3) e dei nn. 4) e 5) del comma 1 dell'art.360 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt.1362 cod. civ. e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., nonché difetto radicale della motivazione, violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 156 cod. proc. civ.

Si censura l'interpretazione che il giudice di appello ha dato della previsione contrattuale secondo cui, "oltre 100 pasti al giorno", il prezzo di ciascuno sarebbe stato di C 4,32 più IVA, avendo ritenuto che - superata la soglia dei cento pasti giornalieri - tale importo dovesse valere per tutti i pasti somministrati quotidianamente, perché, mentre "il minore quantitativo dei pasti somministrati giustificava il maggiore corrispettivo da riconoscersi all'impresa", al contrario, il minor prezzo si giustificava "quando il numero dei pasti avesse superato i cento, in considerazione, al superamento di tale numero, delle economie di scala conseguibili dall'impresa".

La sentenza impugnata avrebbe violato i "criteri legali di ermeneutica contrattuale", incorrendo, inoltre, nel vizio di motivazione apparente, basando, puramente e semplicemente, la propria diversa interpretazione (rispetto a quella del giudice di prime cure) su una non precisata "migliore lettura della convenzione", non avendo provveduto ad indicare né i dati letterali, né quelli di contesto, posti a fondamento dell'ermeneusi accolta.

Inoltre, la Corte fiorentina avrebbe omesso di considerare una serie di clausole contrattuali rivelatrici della effettiva "comune intenzione delle parti", come, in particolare, quella contenuta nell'art. 6, comma 4, sul conguaglio.

Essa, infatti, non si spiegherebbe, se non ipotizzando che al termine dell'anno solare o alla scadenza della convenzione le parti avrebbero provveduto a verificare il numero dei pasti medi erogati quotidianamente, per applicare, ai primi cento giornalieri, il prezzo di C 5,50, e ai restanti quello di C 4,32.

Si rileva, infine, come il riferimento al comportamento delle parti nella esecuzione del contratto sia inapplicabile nei contratti conclusi con la P.A., se riferito - come nella specie - a comportamenti unilaterali.

3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi, nuovamente, del n. 3) e dei nn. 4) e 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., nonché difetto radicale della motivazione, violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 156 cod. proc. civ.

Si censura, in questo caso, la decisione del giudice di appello di confermare l'esclusione dell'ulteriore profilo di inadempimento dedotto dal Tufaro, quello relativo alla scelta di limitare l'accesso alla mensa solo agli studenti di Ingegneria, decisione basata sul rilievo che la convenzione "aveva ad oggetto la gestione di un servizio di mensa a favore genericamente di studenti universitari e non di tutti gli studenti".

Anche in questo caso, secondo il ricorrente, si tratterebbe di una motivazione apparente, che non terrebbe conto del dato letterale - l'essere il servizio destinato agli studenti universitari, senza distinzioni - e del contesto complessivo della convenzione, visto che l'art. 2 della stessa prevedeva solo la possibilità di estendere (e non di limitare) ad altri soggetti l'accesso alla mensa.

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, l'ARDSU, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. Entrambi i motivi, infatti, non risultano fondati.

5.1.1. Ambedue pongono questioni relative all'interpretazione della convenzione; il primo, in particolare, quanto alla previsione secondo cui, mentre il prezzo per pasto, "fino a 100 pasti al giorno", era fissato in C 5,50, quello "oltre 100 pasti al giorno" era stabilito in C 4,32.

Insiste, in particolare, il ricorrente nel sostenere - come ritenute dal primo giudice - che il prezzo per pasto giornaliero di C 4,32 fosse da corrispondere solo dal centunesimo pasto, rimanendo, invece, i primi cento pasti assoggettati al prezzo di C 5,50.

Il secondo motivo, invece, insiste nel sottolineare che in base ad un'interpretazione sistematica della convenzione - e, comunque, anche ai sensi dell'art. 1375 cod. civ. - l'ARDSU non potesse decidere di limitare l'erogazione del servizio mensa solo ad alcuni studenti dell'Ateneo fiorentino (nella specie, gli iscritti alla facoltà di Ingegneria).

Si assume, inoltre, che in ambo i casi la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni poste a fondamento della proposta interpretazione. :3/4hDt

5.1.2. Entrambe le censure vanno rigettate, non risultando implausibile - ercome tale sottratta al sindacato di questa Corte (Cass. Sez. 1, sent. 22 giugno 2017, n. 15471, Rv. 645074- 01; Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677-01) - l'interpretazione della convenzione, accolta dalla Corte territoriale.

La prima censura, in particolare, si appunta sul fatto che il giudice di appello avrebbe disatteso la lettera della convenzione, che deporrebbe, invece, per la tesi sostenuta dal Tufaro.Al riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - nell'interpretazione del contratto "il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti" (Cass. Sez. 5, sent. 28 giugno 2017, n. 16181, Rv. 644669-01), dovendo, in particolare, privilegiarsi - nell'utilizzazione di tali ulteriori criteri diretti alla "ricerca della reale volontà delle parti - segnatamente "quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazoone negoziale" (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983-01, in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez.

Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01).

Va, pertanto, ribadito che, "sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore" (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01), sicché lo stesso principio "in claris non fit interpretatio" - proprio perché operante quando "la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto", ma da apprezzare, tuttavia, pur sempre "attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici", in quanto essi risultano "legati da un rapporto di implicazione necessario" (Cass. Sez.

Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051- 01) - "non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti" (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421-01).

Orbene, riguardato il contenuto della clausola contrattuale relativa al prezzo giornaliero dei pasti proprio alla luce del criterio dell'interpretazione funzionale (peraltro, richiamato dallo stesso ricorrente), non implausibile è la motivazione con cui la Corte fiorentina ha ritenuto che - superata la soglia dei cento pasti giornalieri - il minore importo di C 4,32 dovesse valere per tutti i pasti erogati quotidianamente, perché, mentre "il minore quantitativo dei pasti somministrati giustificava il maggiore corrispettivo da riconoscersi all'impresa", al contrario, il minor prezzo si giustificava "quando il numero dei pasti avesse superato i cento, in considerazione, al superamento di tale numero, delle economie di scala conseguibili dall'impresa".

Né il ricorrente può utilmente invocare - per infirmare l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale - il riferimento, dalla stessa compiuto, al comportamento delle parti.

Esso, infatti, si pone come argomento svolto "ad abundantiam" (riconducibile alla tardività della contestazione, operata dal Tufaro, circa il pagamento, al prezzo di C 4,32 per pasto giornaliero, anche dei pasti erogati, quotidianamente, in misura superiore a cento, circostanza apprezzata dal giudice di appello sulla base dei tempi di reazione e in difetto di indicazione delle cadenze di fatturazione).

Altrettanto deve dirsi pure per il riferimento - invocato dal ricorrente sulla base di una pretesa interpretazione di "contesto", che assume, invece, ignorata dalla Corte fiorentina - alla clausola (art. 6, comma 2, della convenzione) relativa al conguaglio.

Sul punto, infatti, a corroborare la non implausibilità dell'interpretazione della Corte fiorentina vale il rilievo, espresso dalla controricorrente, secondo cui - in base al disciplinare intervenuto tra le parti della convenzione - la fatturazione veniva sempre compiuta sul prezzo minore di C 4,32, sicché il conguaglio era riferibile al caso in cui il numero di pasti in concreto erogati fosse stato inferiore ai cento giornalieri (determinando, così, l'applicazione del diverso prezzo di C 5,50).

Quanto, invece, alla censura oggetto del secondo motivo, è proprio la lettera della convenzione - nel prevedere che l'impresa del Tufaro fornisse "pasti agli studenti universitari" (senza migliori specificazioni circa il loro numero o l'appartenenza a determinate facoltà) "o ad eventuali altri utenti autorizzati dall'Azienda" - a rendere non implausibile l'interpretazione secondo cui potesse trattarsi solo di alcuni studenti dell'Ateneo, e non di tutti.

Né, d'altra parte, dalla possibilità che del servizio mensa fruissero "altri utenti autorizzati dall'Azienda", può farsi discendere - in base ad una ingiustificata "simmetria" - addirittura un obbligo, per l'ARDSU, di non limitare la fruizione solo ad alcuni degli studenti dell'Ateneo.

Né, infine, può sottacersi - a conferma della non implausibilità dell'interpretazione della Corte fiorentina -- la duplice circostanza secondo cui nessuna garanzia era stata fornita al Tufaro su quanti dovessero essere gli studenti interessati alla fruizione del servizio mensa (o di quali facoltà) e che l'attore ha, comunque, stipulato il contratto in tempo ben successivo alla limitazione dell'accesso, come risulta "ex actis".

6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

7. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, all'[OSCURATO:PERSONA] per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, te spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 5.600,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32766-2019 proposto da: o E E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Corso o [OSCURATO:PERSONA] II° n. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA], t c rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]AMORA; i2-e1 - ricorrente - -1(ce9 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-A.R.D.S.U. TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CECCHETTI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CASO;- controricorrente - avverso la sentenza n. 713/2019 della CORTE di APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 713/19, del 27 marzo 2019, della Corte di Appello di Firenze, che - accogliendo il gravame, esperito in via di principalità dall'[OSCURATO:PERSONA] per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] della Toscana (d'ora in poi, "ARDSU"), avverso la sentenza n. 1503/14, del 12 maggio 2014, del Tribunale di Firenze, nonché respingendo quello incidentale dell'odierno ricorrente - ne ha rigettato la domanda di accertamento di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver concluso nell'anno 1998 - quale titolare di un'impresa individuale di ristorazione - un contratto con l'ARDSU, che prevedeva la gestione del servizio di mensa per gli studenti dell'Ateneo fiorentino. In particolare, il Tufaro - scaduta la precedente convenzione - assume di aver formulato, per l'anno solare 2004, due offerte, l'una di 100 pasti al giorno, per un prezzo di C 5,50, e l'altra per oltre 100 pasti, al prezzo di C 4,32 cadauno. Accettata l'offerta dall'ARDSU (che con nota del 13 gennaio 2004 assentiva all'espletamento del "servizio di ristorazione per gli studenti universitari frequentanti la vs struttura"), la stessa, tuttavia, dapprima limitava - nel febbraio 2004 - l'accesso alla mensa ai soli tremila studenti della facoltà di Ingegneria, a fronte dei circa cìnquantamila frequenl:anti l'intera Università, e, poi, provvedeva a pagare, per ogni pasto erogato al giorno, sempre e solo l'importo di C 4,32, quantunque i pasti somministrati avessero superato il centinaio. [OSCURATO:PERSONA], per contro, ritenendo che per i primi cento pasti giornalieri l'importo dovuto fosse, invece, sempre e comunque quello di C 5,50 (interpretando la convenzione conclusa nel senso che il diverso prezzo di C 4,32 fosse da corrispondersi a partire dal centunesimo pasto giornaliero), nonché reputando inadempiente l'ARDSU anche per la scelta di limitare ai soli iscritti alla facoltà di Ingegneria l'accesso alla mensa, adiva l'autorità giudiziaria per fare accertare l'inadempimento contrattuale e chiedere il risarcimento dei danni. Il giudice di prime cure, tuttavia, accoglieva la domanda solo in relazione al primo dei due dedotti inadempimenti, con decisione, però, riformata da quello di appello, che accoglieva il gravame esperito, in via di principalità, dall'ARDSU, con reiezione di ogni pretesa dell'originario attore, rigettandone, inoltre, quello incidentale, relativo alla scelta dell'appellante principale di limitare solo ad alcuni studenti la fruizione del servizio di mensa. 3. Avverso la pronuncia della Corte fiorentina ricorre per cassazione il Tufaro, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi, rispettivamente, del n. 3) e dei nn. 4) e 5) del comma 1 dell'art.360 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt.1362 cod. civ. e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., nonché difetto radicale della motivazione, violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 156 cod. proc. civ. Si censura l'interpretazione che il giudice di appello ha dato della previsione contrattuale secondo cui, "oltre 100 pasti al giorno", il prezzo di ciascuno sarebbe stato di C 4,32 più IVA, avendo ritenuto che - superata la soglia dei cento pasti giornalieri - tale importo dovesse valere per tutti i pasti somministrati quotidianamente, perché, mentre "il minore quantitativo dei pasti somministrati giustificava il maggiore corrispettivo da riconoscersi all'impresa", al contrario, il minor prezzo si giustificava "quando il numero dei pasti avesse superato i cento, in considerazione, al superamento di tale numero, delle economie di scala conseguibili dall'impresa". La sentenza impugnata avrebbe violato i "criteri legali di ermeneutica contrattuale", incorrendo, inoltre, nel vizio di motivazione apparente, basando, puramente e semplicemente, la propria diversa interpretazione (rispetto a quella del giudice di prime cure) su una non precisata "migliore lettura della convenzione", non avendo provveduto ad indicare né i dati letterali, né quelli di contesto, posti a fondamento dell'ermeneusi accolta. Inoltre, la Corte fiorentina avrebbe omesso di considerare una serie di clausole contrattuali rivelatrici della effettiva "comune intenzione delle parti", come, in particolare, quella contenuta nell'art. 6, comma 4, sul conguaglio. Essa, infatti, non si spiegherebbe, se non ipotizzando che al termine dell'anno solare o alla scadenza della convenzione le parti avrebbero provveduto a verificare il numero dei pasti medi erogati quotidianamente, per applicare, ai primi cento giornalieri, il prezzo di C 5,50, e ai restanti quello di C 4,32. Si rileva, infine, come il riferimento al comportamento delle parti nella esecuzione del contratto sia inapplicabile nei contratti conclusi con la P.A., se riferito - come nella specie - a comportamenti unilaterali. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ai sensi, nuovamente, del n. 3) e dei nn. 4) e 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., nonché difetto radicale della motivazione, violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 156 cod. proc. civ. Si censura, in questo caso, la decisione del giudice di appello di confermare l'esclusione dell'ulteriore profilo di inadempimento dedotto dal Tufaro, quello relativo alla scelta di limitare l'accesso alla mensa solo agli studenti di Ingegneria, decisione basata sul rilievo che la convenzione "aveva ad oggetto la gestione di un servizio di mensa a favore genericamente di studenti universitari e non di tutti gli studenti". Anche in questo caso, secondo il ricorrente, si tratterebbe di una motivazione apparente, che non terrebbe conto del dato letterale - l'essere il servizio destinato agli studenti universitari, senza distinzioni - e del contesto complessivo della convenzione, visto che l'art. 2 della stessa prevedeva solo la possibilità di estendere (e non di limitare) ad altri soggetti l'accesso alla mensa. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, l'ARDSU, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso va rigettato. 5.1. Entrambi i motivi, infatti, non risultano fondati. 5.1.1. Ambedue pongono questioni relative all'interpretazione della convenzione; il primo, in particolare, quanto alla previsione secondo cui, mentre il prezzo per pasto, "fino a 100 pasti al giorno", era fissato in C 5,50, quello "oltre 100 pasti al giorno" era stabilito in C 4,32. Insiste, in particolare, il ricorrente nel sostenere - come ritenute dal primo giudice - che il prezzo per pasto giornaliero di C 4,32 fosse da corrispondere solo dal centunesimo pasto, rimanendo, invece, i primi cento pasti assoggettati al prezzo di C 5,50. Il secondo motivo, invece, insiste nel sottolineare che in base ad un'interpretazione sistematica della convenzione - e, comunque, anche ai sensi dell'art. 1375 cod. civ. - l'ARDSU non potesse decidere di limitare l'erogazione del servizio mensa solo ad alcuni studenti dell'Ateneo fiorentino (nella specie, gli iscritti alla facoltà di Ingegneria). Si assume, inoltre, che in ambo i casi la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni poste a fondamento della proposta interpretazione. :3/4hDt 5.1.2. Entrambe le censure vanno rigettate, non risultando implausibile - ercome tale sottratta al sindacato di questa Corte (Cass. Sez. 1, sent. 22 giugno 2017, n. 15471, Rv. 645074- 01; Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; Cass. Sez. 1, ord. 27 giugno 2018, n. 16987, Rv. 649677-01) - l'interpretazione della convenzione, accolta dalla Corte territoriale. La prima censura, in particolare, si appunta sul fatto che il giudice di appello avrebbe disatteso la lettera della convenzione, che deporrebbe, invece, per la tesi sostenuta dal Tufaro.Al riguardo, tuttavia, deve rilevarsi che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - nell'interpretazione del contratto "il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti" (Cass. Sez. 5, sent. 28 giugno 2017, n. 16181, Rv. 644669-01), dovendo, in particolare, privilegiarsi - nell'utilizzazione di tali ulteriori criteri diretti alla "ricerca della reale volontà delle parti - segnatamente "quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazoone negoziale" (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2016, n. 23701, Rv. 642983-01, in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01). Va, pertanto, ribadito che, "sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore" (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01), sicché lo stesso principio "in claris non fit interpretatio" - proprio perché operante quando "la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto", ma da apprezzare, tuttavia, pur sempre "attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici", in quanto essi risultano "legati da un rapporto di implicazione necessario" (Cass. Sez. Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051- 01) - "non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti" (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421-01). Orbene, riguardato il contenuto della clausola contrattuale relativa al prezzo giornaliero dei pasti proprio alla luce del criterio dell'interpretazione funzionale (peraltro, richiamato dallo stesso ricorrente), non implausibile è la motivazione con cui la Corte fiorentina ha ritenuto che - superata la soglia dei cento pasti giornalieri - il minore importo di C 4,32 dovesse valere per tutti i pasti erogati quotidianamente, perché, mentre "il minore quantitativo dei pasti somministrati giustificava il maggiore corrispettivo da riconoscersi all'impresa", al contrario, il minor prezzo si giustificava "quando il numero dei pasti avesse superato i cento, in considerazione, al superamento di tale numero, delle economie di scala conseguibili dall'impresa". Né il ricorrente può utilmente invocare - per infirmare l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale - il riferimento, dalla stessa compiuto, al comportamento delle parti. Esso, infatti, si pone come argomento svolto "ad abundantiam" (riconducibile alla tardività della contestazione, operata dal Tufaro, circa il pagamento, al prezzo di C 4,32 per pasto giornaliero, anche dei pasti erogati, quotidianamente, in misura superiore a cento, circostanza apprezzata dal giudice di appello sulla base dei tempi di reazione e in difetto di indicazione delle cadenze di fatturazione). Altrettanto deve dirsi pure per il riferimento - invocato dal ricorrente sulla base di una pretesa interpretazione di "contesto", che assume, invece, ignorata dalla Corte fiorentina - alla clausola (art. 6, comma 2, della convenzione) relativa al conguaglio. Sul punto, infatti, a corroborare la non implausibilità dell'interpretazione della Corte fiorentina vale il rilievo, espresso dalla controricorrente, secondo cui - in base al disciplinare intervenuto tra le parti della convenzione - la fatturazione veniva sempre compiuta sul prezzo minore di C 4,32, sicché il conguaglio era riferibile al caso in cui il numero di pasti in concreto erogati fosse stato inferiore ai cento giornalieri (determinando, così, l'applicazione del diverso prezzo di C 5,50). Quanto, invece, alla censura oggetto del secondo motivo, è proprio la lettera della convenzione - nel prevedere che l'impresa del Tufaro fornisse "pasti agli studenti universitari" (senza migliori specificazioni circa il loro numero o l'appartenenza a determinate facoltà) "o ad eventuali altri utenti autorizzati dall'Azienda" - a rendere non implausibile l'interpretazione secondo cui potesse trattarsi solo di alcuni studenti dell'Ateneo, e non di tutti. Né, d'altra parte, dalla possibilità che del servizio mensa fruissero "altri utenti autorizzati dall'Azienda", può farsi discendere - in base ad una ingiustificata "simmetria" - addirittura un obbligo, per l'ARDSU, di non limitare la fruizione solo ad alcuni degli studenti dell'Ateneo. Né, infine, può sottacersi - a conferma della non implausibilità dell'interpretazione della Corte fiorentina -- la duplice circostanza secondo cui nessuna garanzia era stata fornita al Tufaro su quanti dovessero essere gli studenti interessati alla fruizione del servizio mensa (o di quali facoltà) e che l'attore ha, comunque, stipulato il contratto in tempo ben successivo alla limitazione dell'accesso, come risulta "ex actis". 6. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 7. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, all'[OSCURATO:PERSONA] per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, te spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 5.600,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif
Sentenza Cassazione n. 34719/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris