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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20420/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 29 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto ad arresto in flagranza perché, mentre era alla guida di una autovettura, non aveva osservato l'ordine di fermarsi rivoltogli da operanti della Polizia di Stato ed era stato quindi inseguito, notato mentre gettava una busta, e quindi bloccato. [OSCURATO:PERSONA], quindi, veniva tratto a giudizio direttissimo - per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto in luogo pubblico dell'arma comune da sparo che era stata rinvenuta in detta busta - davanti al Tribunale di Castrovillari che, convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare della custodia in carcere, disponeva procedersi con il rito abbreviato su richiesta dell'imputato e, con sentenza del 4 novembre 2020, riconosciuta la continuazione e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava il prevenuto alla pena di un anno di reclusione ed euro duemila di multa.

2. Con sentenza in data 1 marzo 2021, la Corte di appello di Catanzaro, adita dall'imputato, confermava integralmente la sentenza di primo grado.

3. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sei motivi in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge sostanziale e processuale e vizi di motivazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza di appello, in quanto pronunciata all'esito di un procedimento in appello che si è svolto con forme cartolari.

Il ricorrente sostiene che è stato leso il diritto di difesa, perché l'imputato non ha potuto presenziare all'udienza e rendere dichiarazioni spontanee.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza di primo grado e della misura cautelare.

Sostiene che l'avviso della data fissata per lo svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto era stato notificato al difensore solo mezz'ora prima dell'orario fissato per lo svolgimento dell'udienza stessa.

Di conseguenza, il difensore di fiducia non ebbe la possibilità di essere presente e fu nominato un difensore di ufficio immediatamente reperibile.

Tra l'altro, il difensore di ufficio non fu individuato tra quelli inseriti nei turni indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e ciò in violazione di quanto stabilito dalla legge.

Tali vizi hanno integrato lesione del diritto di difesa dell'imputato.3.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per illogicità della motivazione.

Sostiene che nel caso in esame non vi siano elementi per ritenere sussistente il dolo specifico, il quale consiste, nel caso di resistenza a pubblico ufficiale, nella volontà di opporsi a quest'ultimo mentre compie un atto dell'ufficio.

Secondo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], egli non aveva compreso l'identità delle persone che gli avevano intimato di fermarsi, poiché non si era avveduto del fatto che essi erano dei pubblici ufficiali.

Infatti, tali persone non vestivano l'uniforme della Polizia di Stato e non avevano l'auto di servizio.

L'imputato aveva creduto di essere inseguito da criminali interessati al fucile che egli aveva con sé, e aveva compreso la reale identità degli inseguitori solo dopo essere stato fermato, lasciandosi quindi ammanettare senza opporre resistenza.

I giudici di merito hanno dunque erroneamente valutato gli elementi probatori e hanno adottato una motivazione illogica.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanza assoluta della motivazione circa la determinazione della pena.

Nella sentenza impugnata non si rinviene alcun elemento relativo al percorso seguito dal giudice di appello sul predetto argomento.

La sentenza è perciò nulla per mancanza di motivazione.

3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta che la pena sia stata determinata in misura superiore rispetto a quella irrogabile.

La pena base corretta era, infatti, quella pari ad anni uno di reclusione, da ridurre per la scelta del rito a mesi otto.

3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata circa il diniego, espresso dai giudici di merito, della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di merito hanno omesso di valutare il pentimento dell'imputato; la sua età; la scarsa capacità a delinquere; la natura estemporanea del reato commesso; la non rilevante entità e le modalità di esecuzione di esso; la lieve intensità del dolo, la cui sussistenza è tra l'altro dubbia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per genericità, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa ipotetiche violazioni di legge.

Il ricorrente si limita, infatti, a sostenere che la celebrazione del giudizio di appello, nelle forme cartolari, abbia leso il suo diritto di difesa, ma non allega alcun elemento dal quale dedurre tale pretesa lesione, posto che neppure indica quali pregiudizi sarebbero derivati in concreto dalla sua mancata audizione nel giudizio di appello.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché per un verso è proposto al di fuori dei casi consentiti, per altro verso è manifestamente infondato.

2.1. Da un lato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto è autonoma rispetto all'impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del giudizio, sicché il ricorso per cassazione avverso il primo provvedimento non è esperibile attraverso l'impugnazione della sentenza (Sez. 1, n. 46597 del 21/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238706-01).

2.2. D'altra parte, dall'esame della sentenza di primo grado emerge, ed è rimasto incontestato: sia che la celebrazione del giudizio di primo grado non venne svolta all'udienza del 31 luglio 2020 - in relazione alla quale il ricorrente assume che il difensore di fiducia rimase assente perché non avvisato tempestivamente, e che fu nominato un difensore di ufficio - ma, a seguito dell'accoglimento della richiesta di concessione di un termine a difesa, all'udienza del 23 settembre 2020, in cui l'imputato, presente, era assistito da difensore di fiducia e richiese che si procedesse con il rito abbreviato; sia che in tale udienza venne disposto il rinvio all'udienza del 4 novembre 2020, in cui l'imputato rese dichiarazioni spontanee e venne emessa la citata sentenza.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e in fatto, dunque inammissibile.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che sussiste l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale allorché l'autore sia consapevole che il soggetto, contro il quale è diretta la violenza o la minaccia, riveste la qualità di pubblico ufficiale e sta svolgendo un'attività del proprio ufficio (Sez. 6, n. 17701 del 03/03/2004, Fontana, Rv. 228609-01).

3.2. La difesa sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non fermò la propria macchina perché era incorso in errore circa l'identità dei soggetti che gli avevano intimato l'alt.

Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale in capo a tali soggetti, i quali non avevano indosso alcuna divisa e non avevano a disposizione alcuna auto di servizio.

Bisogna però rilevare che, con tali deduzioni, il ricorrente avanza la richiesta di una diversa ricostruzione del fatto, attività che non può essere svolta in sede di legittimità.

La ricostruzione del fatto offerta dai giudici di merito non può essere modificata, perché nel caso in esame la motivazione della sentenza di appello non è manifestamente illogica.

Infatti, il giudice di appello ha congruamente desunto la consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della qualifica di pubblico ufficiale, in capo agli operatori di polizia, dal fatto che costoro avevano utilizzato una paletta di servizio.In relazione a tale dato probatorio, ritenuto dirimente dai giudici di merito circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, il ricorrente nulla contesta.

Né tantomeno la sentenza impugnata risulta manifestamente illogica laddove disattende la diversa ricostruzione dei fatti avanzata dalla difesa, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe fuggito perché convinto di essere inseguito da criminali interessati al fucile di cui egli era temporaneamente in possesso.

Infatti, il giudice di appello ha ritenuto tale ricostruzione contraddetta sia dal lancio del fucile da parte di [OSCURATO:PERSONA] durante la fuga, sia dal successivo rinvenimento di cartucce compatibili con la predetta arma presso l'abitazione dello stesso imputato.

4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, inerenti alla misura della pena, e il sesto motivo di ricorso, inerenti alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati.

Il giudice di appello, nel confermare le corrispondenti statuizioni rese dal primo giudice, ha dato conto che la pena base, per il reato di porto di arma, era stata determinata nel minimo edittale; che l'aumento per il reato posto in continuazione di resistenza a pubblico ufficiale era stato quantificato in relazione alla pericolosità della condotta; che le circostanze attenuanti generiche erano state negate per la biografia criminale dell'imputato e per il suo contegno processuale.

In tal modo, il giudice del merito ha correttamente applicato i condivisibili principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01); in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01); in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni esposte.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 29 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto ad arresto in flagranza perché, mentre era alla guida di una autovettura, non aveva osservato l'ordine di fermarsi rivoltogli da operanti della Polizia di Stato ed era stato quindi inseguito, notato mentre gettava una busta, e quindi bloccato. [OSCURATO:PERSONA], quindi, veniva tratto a giudizio direttissimo - per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto in luogo pubblico dell'arma comune da sparo che era stata rinvenuta in detta busta - davanti al Tribunale di Castrovillari che, convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare della custodia in carcere, disponeva procedersi con il rito abbreviato su richiesta dell'imputato e, con sentenza del 4 novembre 2020, riconosciuta la continuazione e computata la diminuente per la scelta del rito, condannava il prevenuto alla pena di un anno di reclusione ed euro duemila di multa. 2. Con sentenza in data 1 marzo 2021, la Corte di appello di Catanzaro, adita dall'imputato, confermava integralmente la sentenza di primo grado. 3. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sei motivi in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge sostanziale e processuale e vizi di motivazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza di appello, in quanto pronunciata all'esito di un procedimento in appello che si è svolto con forme cartolari. Il ricorrente sostiene che è stato leso il diritto di difesa, perché l'imputato non ha potuto presenziare all'udienza e rendere dichiarazioni spontanee. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità assoluta della sentenza di primo grado e della misura cautelare. Sostiene che l'avviso della data fissata per lo svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto era stato notificato al difensore solo mezz'ora prima dell'orario fissato per lo svolgimento dell'udienza stessa. Di conseguenza, il difensore di fiducia non ebbe la possibilità di essere presente e fu nominato un difensore di ufficio immediatamente reperibile. Tra l'altro, il difensore di ufficio non fu individuato tra quelli inseriti nei turni indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e ciò in violazione di quanto stabilito dalla legge. Tali vizi hanno integrato lesione del diritto di difesa dell'imputato.3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per illogicità della motivazione. Sostiene che nel caso in esame non vi siano elementi per ritenere sussistente il dolo specifico, il quale consiste, nel caso di resistenza a pubblico ufficiale, nella volontà di opporsi a quest'ultimo mentre compie un atto dell'ufficio. Secondo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], egli non aveva compreso l'identità delle persone che gli avevano intimato di fermarsi, poiché non si era avveduto del fatto che essi erano dei pubblici ufficiali. Infatti, tali persone non vestivano l'uniforme della Polizia di Stato e non avevano l'auto di servizio. L'imputato aveva creduto di essere inseguito da criminali interessati al fucile che egli aveva con sé, e aveva compreso la reale identità degli inseguitori solo dopo essere stato fermato, lasciandosi quindi ammanettare senza opporre resistenza. I giudici di merito hanno dunque erroneamente valutato gli elementi probatori e hanno adottato una motivazione illogica. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanza assoluta della motivazione circa la determinazione della pena. Nella sentenza impugnata non si rinviene alcun elemento relativo al percorso seguito dal giudice di appello sul predetto argomento. La sentenza è perciò nulla per mancanza di motivazione. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta che la pena sia stata determinata in misura superiore rispetto a quella irrogabile. La pena base corretta era, infatti, quella pari ad anni uno di reclusione, da ridurre per la scelta del rito a mesi otto. 3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata circa il diniego, espresso dai giudici di merito, della concessione delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di merito hanno omesso di valutare il pentimento dell'imputato; la sua età; la scarsa capacità a delinquere; la natura estemporanea del reato commesso; la non rilevante entità e le modalità di esecuzione di esso; la lieve intensità del dolo, la cui sussistenza è tra l'altro dubbia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per genericità, indipendentemente da qualsiasi valutazione circa ipotetiche violazioni di legge. Il ricorrente si limita, infatti, a sostenere che la celebrazione del giudizio di appello, nelle forme cartolari, abbia leso il suo diritto di difesa, ma non allega alcun elemento dal quale dedurre tale pretesa lesione, posto che neppure indica quali pregiudizi sarebbero derivati in concreto dalla sua mancata audizione nel giudizio di appello.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché per un verso è proposto al di fuori dei casi consentiti, per altro verso è manifestamente infondato. 2.1. Da un lato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto è autonoma rispetto all'impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del giudizio, sicché il ricorso per cassazione avverso il primo provvedimento non è esperibile attraverso l'impugnazione della sentenza (Sez. 1, n. 46597 del 21/11/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238706-01). 2.2. D'altra parte, dall'esame della sentenza di primo grado emerge, ed è rimasto incontestato: sia che la celebrazione del giudizio di primo grado non venne svolta all'udienza del 31 luglio 2020 - in relazione alla quale il ricorrente assume che il difensore di fiducia rimase assente perché non avvisato tempestivamente, e che fu nominato un difensore di ufficio - ma, a seguito dell'accoglimento della richiesta di concessione di un termine a difesa, all'udienza del 23 settembre 2020, in cui l'imputato, presente, era assistito da difensore di fiducia e richiese che si procedesse con il rito abbreviato; sia che in tale udienza venne disposto il rinvio all'udienza del 4 novembre 2020, in cui l'imputato rese dichiarazioni spontanee e venne emessa la citata sentenza. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e in fatto, dunque inammissibile. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che sussiste l'elemento soggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale allorché l'autore sia consapevole che il soggetto, contro il quale è diretta la violenza o la minaccia, riveste la qualità di pubblico ufficiale e sta svolgendo un'attività del proprio ufficio (Sez. 6, n. 17701 del 03/03/2004, Fontana, Rv. 228609-01). 3.2. La difesa sostiene che [OSCURATO:PERSONA] non fermò la propria macchina perché era incorso in errore circa l'identità dei soggetti che gli avevano intimato l'alt. Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale in capo a tali soggetti, i quali non avevano indosso alcuna divisa e non avevano a disposizione alcuna auto di servizio. Bisogna però rilevare che, con tali deduzioni, il ricorrente avanza la richiesta di una diversa ricostruzione del fatto, attività che non può essere svolta in sede di legittimità. La ricostruzione del fatto offerta dai giudici di merito non può essere modificata, perché nel caso in esame la motivazione della sentenza di appello non è manifestamente illogica. Infatti, il giudice di appello ha congruamente desunto la consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], della qualifica di pubblico ufficiale, in capo agli operatori di polizia, dal fatto che costoro avevano utilizzato una paletta di servizio.In relazione a tale dato probatorio, ritenuto dirimente dai giudici di merito circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, il ricorrente nulla contesta. Né tantomeno la sentenza impugnata risulta manifestamente illogica laddove disattende la diversa ricostruzione dei fatti avanzata dalla difesa, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe fuggito perché convinto di essere inseguito da criminali interessati al fucile di cui egli era temporaneamente in possesso. Infatti, il giudice di appello ha ritenuto tale ricostruzione contraddetta sia dal lancio del fucile da parte di [OSCURATO:PERSONA] durante la fuga, sia dal successivo rinvenimento di cartucce compatibili con la predetta arma presso l'abitazione dello stesso imputato. 4. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, inerenti alla misura della pena, e il sesto motivo di ricorso, inerenti alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati. Il giudice di appello, nel confermare le corrispondenti statuizioni rese dal primo giudice, ha dato conto che la pena base, per il reato di porto di arma, era stata determinata nel minimo edittale; che l'aumento per il reato posto in continuazione di resistenza a pubblico ufficiale era stato quantificato in relazione alla pericolosità della condotta; che le circostanze attenuanti generiche erano state negate per la biografia criminale dell'imputato e per il suo contegno processuale. In tal modo, il giudice del merito ha correttamente applicato i condivisibili principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01); in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01); in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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