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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24794/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la doglianza vertente sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è, in questa sede, inammissibile; che, in fatto, deve, invero, osservarsi che la difesa dell'imputato non chiese, nelle conclusioni rassegnate innanzi al Giudice di pace, l'applicazione di tale istituto; che, in diritto, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458 - 01), che la predetta causa di esclusione della punibilità «non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa», sicché essa «non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità»; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la doglianza vertente sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è, in questa sede, inammissibile; che, in fatto, deve, invero, osservarsi che la difesa dell'imputato non chiese, nelle conclusioni rassegnate innanzi al Giudice di pace, l'applicazione di tale istituto; che, in diritto, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458 - 01), che la predetta causa di esclusione della punibilità «non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del "decisum" di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa», sicché essa «non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità»; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso