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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 37354/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria, con la quale il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa in data 8 marzo 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per avere partecipato, con ruolo di pusher e vedetta, alla associazione finalizzata al traffico di marijuana skOnk cocaina e crack e per i reati fine.

Gli elementi indiziari utilizzati nell'ordinanza sono costituiti dallè dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dalle riprese video filmate dalle telecamere installate nelle piazze di spaccio, dalle intercettazioni, dai servizi di appostamento, dagli arresti in flagranza, dai sequestri e dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, il tutto compendiato nella C.N.R. del 27 aprile 2023 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'indagato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Le contestazioni, sia quella associativa, che quella di semplice spaccio, sono temporalmente definite nel periodo compreso tra il novembre 2021 e il luglio 2022, mentre l'ordinanza è stata emessa solo nel marzo 2024.

Doni risulta gravato da un unico precedente, definito con una sentenza di applicazione pena, per fatti risalenti al 2018 e non presenta alcun carico pendente.

Il Tribunale del riesame ha ignorato tali elementi favorevoli.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla idoneità della misura applicata.

Il Tribunale del riesame effettua una prognosi sfavorevole sulla osservanza da parte dell'indagato delle prescrizioni inerenti a ipotetici arresti domiciliari.

Nel far ciò, ha riguardo unicamente alla gravità dei fatti contestati al Doni, senza considerare quanto dedotto dalla difesa che, con apposita memoria, rappresentava come l'indagato fosse già stato sottoposto a detta misura rispettando tutte le prescrizioni imposte.

Si sottolineava, altresì, come l'abitazione indicata per lo svolgimento degli arresti dei domiciliari fosse lontana dai luoghi ove i reati erano stati commessi, ma sul punto il Tribunale è rimasto silente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è generico perché non si confronta con l'ordinanza impugnata, che motiva esaurientemente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo riguardo non solo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.In particolare, il Collegio della cautela, ha sottolineato la gravità dei fatti contestati - desumibile dallo stabile inserimento del prevenuto in On contesto di criminalità organizzata e armata, fortemente radicata nel territori ò e di elevato allarme sociale - anche tenuto conto del fatto che nel 2022 la condotta delittuosa non si è interrotta bruscamente, ma sono state, semplicemente, spente le telecamere del sistema di videosorveglianza.

Il Tribunale del riesame ha, inoltre, puntualmente evidenziato che tali elementi sulla gravità del fatto, denotano una spiccata pericolosità del ricorrente, il quale, ancorché incensurato e privo di carichi pendenti, non ha mai cessato la sua attività nella piazza di spaccio anche quando i coindagati sono stati arrestati e sostituiti prontamente da nuove leve.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Contrariamente all'assunto difensivo, la ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo seguito dal Collegio della cautela, che non è rimasto silente sulla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ma ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che, in considerazione della gravità della condotta e della pericolosità dell'indagato, nessuna misura non custodiale può contenere le esigenze cautelari evidenziate.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria, con la quale il difensore insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa in data 8 marzo 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per avere partecipato, con ruolo di pusher e vedetta, alla associazione finalizzata al traffico di marijuana skOnk cocaina e crack e per i reati fine. Gli elementi indiziari utilizzati nell'ordinanza sono costituiti dallè dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dalle riprese video filmate dalle telecamere installate nelle piazze di spaccio, dalle intercettazioni, dai servizi di appostamento, dagli arresti in flagranza, dai sequestri e dai verbali di sommarie informazioni testimoniali, il tutto compendiato nella C.N.R. del 27 aprile 2023 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'indagato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Le contestazioni, sia quella associativa, che quella di semplice spaccio, sono temporalmente definite nel periodo compreso tra il novembre 2021 e il luglio 2022, mentre l'ordinanza è stata emessa solo nel marzo 2024. Doni risulta gravato da un unico precedente, definito con una sentenza di applicazione pena, per fatti risalenti al 2018 e non presenta alcun carico pendente. Il Tribunale del riesame ha ignorato tali elementi favorevoli. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla idoneità della misura applicata. Il Tribunale del riesame effettua una prognosi sfavorevole sulla osservanza da parte dell'indagato delle prescrizioni inerenti a ipotetici arresti domiciliari. Nel far ciò, ha riguardo unicamente alla gravità dei fatti contestati al Doni, senza considerare quanto dedotto dalla difesa che, con apposita memoria, rappresentava come l'indagato fosse già stato sottoposto a detta misura rispettando tutte le prescrizioni imposte. Si sottolineava, altresì, come l'abitazione indicata per lo svolgimento degli arresti dei domiciliari fosse lontana dai luoghi ove i reati erano stati commessi, ma sul punto il Tribunale è rimasto silente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico perché non si confronta con l'ordinanza impugnata, che motiva esaurientemente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, avendo riguardo non solo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.In particolare, il Collegio della cautela, ha sottolineato la gravità dei fatti contestati - desumibile dallo stabile inserimento del prevenuto in On contesto di criminalità organizzata e armata, fortemente radicata nel territori ò e di elevato allarme sociale - anche tenuto conto del fatto che nel 2022 la condotta delittuosa non si è interrotta bruscamente, ma sono state, semplicemente, spente le telecamere del sistema di videosorveglianza. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, puntualmente evidenziato che tali elementi sulla gravità del fatto, denotano una spiccata pericolosità del ricorrente, il quale, ancorché incensurato e privo di carichi pendenti, non ha mai cessato la sua attività nella piazza di spaccio anche quando i coindagati sono stati arrestati e sostituiti prontamente da nuove leve. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente all'assunto difensivo, la ordinanza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo seguito dal Collegio della cautela, che non è rimasto silente sulla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, ma ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato le ragioni del proprio convincimento circa il fatto che, in considerazione della gravità della condotta e della pericolosità dell'indagato, nessuna misura non custodiale può contenere le esigenze cautelari evidenziate. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'indagato al pagamento delle spese processuali e della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Cos
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