CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 14213/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBERTA' di Genovasvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, come da memoria giàdepositata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Genova ha rigettato l’appello proposto avverso il provvedimento conil quale il giudice procedente aveva, a sua volta, rigettato un’istanza presentata ai sensidell’art. 299 cod. proc. pen. nell’interesse di Altianado FEIMI, intesa a ottenere lasostituzione della misura infra-muraria (cui egli era sottoposto per più reati in materia distupefacenti) con quella domiciliare presso l’abitazione della sorella in Parma, peraffievolimento delle esigenze cautelari. Nel rigettare l’istanza, il giudice procedente, conprovvedimento del 18 luglio 2025, aveva valorizzato la gravità dei fatti, il breve periododi cautela sofferto, la mancanza di elementi positivamente valutabili, nulla avendo offertole dichiarazioni dell’imputato quanto al quadro probatorio preesistente. Il 23 settembre2025, il FEIMI era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni ottodi reclusione ed euro 60.000,00 di multa, esclusa l’aggravante dell’art. 80, comma 2,d.P.R. citato quanto ai capi 34) e 35), con le circostanze attenuanti generiche, giudicatein termini di equivalenza sull’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, stesso d.P.R.,assorbiti i reati di cui ai capi 38), 39) e 40) e con il vincolo della continuazione tra lerestanti fattispecie, considerata più grave quella di cui al capo 46) [relativa alla consegnadi un chilogrammo circa di cocaina a terzi in data 04/03/2021, in concorso con altri]. Ladifesa, con il gravame cautelare, aveva contestato l’omessa valutazione dei requisiti dellaconsiderazione della adeguatezza di altre misure, anche cumulativamente applicate, asalvaguardare le esigenze cautelari, sottolineando il ruolo dell’imputato nella vicenda,svoltasi in breve lasso di tempo e il suo comportamento processuale (avendo il FEIMIammesso gli addebiti) ed extraprocessuale (avendo lo stesso elargito una donazione adassociazione di promozione sociale).Il Tribunale, nel rigettare il gravame, ha ritenuto immutato il quadro cautelare, a frontedi una condanna a otto anni di reclusione, valorizzando la capacità criminaledell’imputato, inizialmente sottrattosi alla cattura, il che fonderebbe il giudizio di attualitàdell’esigenza di scongiurarne un pericolo di fuga che la presenza della sorella in Italia nonarginerebbe, considerata l’assenza di legami in Italia, diversi da quelli con gli ambientidello spaccio; inoltre, il FEIMI non aveva svelato tutti i suoi contatti, cosicché neppurepotrebbe sottovalutarsi la perdurante esistenza di legami criminali. Infine, quantoall’adeguatezza della misura, la stessa è stata agganciata alla pericolosità dell’imputato,risultato nella disponibilità di più armi con relativo munizionamento [capi 50), 51) e 53),per i quali il GIP aveva dichiarato la propria incompetenza in favore di altra autoritàgiudiziaria].2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi.2.1. Con il primo, ha dedotto omessa motivazione in ordine ai requisiti di attualità econcretezza delle esigenze cautelari: la difesa ha censurato la decisione di rigetto daparte del primo giudice, il cui tenore ha riportato in ricorso, stigmatizzandone la meraapparenza, opponendo che il FEIMI aveva già trascorso un anno in carcere, manifestatoresipiscenza e affrancamento dal crimine, avendo ammesso gli addebiti ed elargito unadonazione a un’associazione di promozione sociale, non avendo posto in essere ulterioricondotte criminose successivamente al febbraio 2021.Con il secondo motivo, ha rilevato l’omessa motivazione in ordine alla idoneità di altremisure a contenere le esigenze cautelari: il ruolo del FEIMI nella vicenda è statotemporalmente circoscritto, egli avendo spiegato il motivo per il quale si era avvicinato alcontesto criminoso e, nell’istanza ex art. 299, cod. proc. pen., erano stati evidenziati glielementi di novità sopravvenuti.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria scritta, con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità delricorso.4. Con atto datato 02 marzo 2026, il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiaratodi rinunciare alla trattazione con partecipazione del difensore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile siccome privo dei requisiti richiesti per la formulazione deivizi denunciati. Invero, il diritto vivente ha già chiarito che è inammissibile il ricorso perdifetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati eargomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamentodella decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a caricodell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragionisono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Rv. 268822 – 01). Nella specie, le censure sono state formulate avverso ladecisione di rigetto dell’istanza, piuttosto che avverso il provvedimento in questa sededenunciato, rispetto al quale difetta, nell’impugnazione, ogni necessario confronto con leragioni del decisum.Questo, peraltro, è del tutto coerente con i principi in materia: il requisito dell'attualitàdel pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabileall'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da partedel giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga contodelle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza (Sez. 5, n. 1154, del 11/11/2021, dep. 2022, Rv. 282769 – 01; Sez. 5, n.12869 del 20/01/2022, Rv. 282991 – 01; n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197 – 01;Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Rv. 288476 – 01).Quanto all’adeguatezza, poi, il ricorso non si è confrontato con il ragionamentoarticolato dal Tribunale quanto alla pericolosità dell’imputato, desunta dall’emersadisponibilità di più armi con relativo munizionamento, dalla quale quel giudice ha inferitola permanenza di rapporti non svelati con ambienti criminali, considerata altresì lareiterabilità del reato per il quale è ristretto anche mediante semplice intermediazione.Trattasi, invero, di un’esplicita valutazione – non formulata in maniera apodittica – delleragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni misura basata sull’affidamento fiduciario edell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela.2. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento aldirettore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art.94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 18/03/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]