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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21185/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35295/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5085/19/18 del 17 luglio 2018; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Considerato che: L'Agenzia delle Entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico mezzo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5085/19/18 del 17 luglio 2018, che ha respinto il gravame proposto dalla medesima Amministrazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Sabaudia avverso l'avviso di accertamento per IVA, anno d'imposta 2011, notificato dall'Agenzia delle Entrate per mancata emissione di fatture relative al corrispettivo pagato dal gestore delle risorse idriche ([OSCURATO:SOCIETA]) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento degli impianti affidati in gestione.

Il Comune di Sabaudia ha resistito con controricorso depositando anche memoria.

Ritenuto che:

1. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 4 e 13 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione all'art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006, per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto che l'accollo da parte del gestore del servizio idrico integrato delle rate di ammortamento del finanziamento erogato da un ente pubblico al Comune intimato non costituisce corrispettivo assoggettabile ad IVA.

2. Sulla questione vi è un unico precedente, favorevole alla ricorrente, pronunciato dalla Sezione Sesta di questa Corte, secondo cui l'accollo (interno) delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato, in forza della convenzione di gestione stipulata ex art. 11 della legge 5 gennaio n. 36 del 1994 e ex art. 12 della legge reg.

Lazio 5 gennaio 1996, n. 6, ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. n. 633 d el 1972 (Cass. ord. 09/12/2021, n. 39055);

3. Questa Corte, in considerazione della pendenza di altre cause relative alla medesima questione, ritiene opportuno un approfondimento tematico che tenga conto anche del diritto e delle giurisprudenza unionale in materia di IVA, ove emergono elementi non del tutto coerenti con la soluzione accolta dall'ordinanza n. 39055/2021: si veda, in particolare, l'art. 3 paragrafo 5 della sesta direttiva 77/388/CEE (riprodotto dall'art. 13 della direttiva 2006/112/Ce) secondo cui << [OSCURATO:PERSONA], le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubblica autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni>>; disposizione a cui si richiamano Corte giust. 19 gennaio 2017, causa C-344/15 e Corte giust. 29 ottobre 2015, causa C- 174/14 per escludere l'assoggettamento ad IVA di attività riconducibili ad un ente pubblico quale pubblica autorità, anche laddove si tratti di prestazioni di servizi resi in forza di attività convenzionale;

4. Va tenuta a mente, inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia che fissa il principio secondo cui<<un atto unilaterale di esercizio di pubblici poteri non può, in linea di principio, instaurare un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni>> (in tal senso, sentenza dell'Il maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-36/16, EU:C:2017:361, punti da 31 a 35; sentenza del 16 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]Industrie AG., C- 528/19 punto 49); p.q.m. dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 maggi2022 e a seguito di riconvocazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35295/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in forza di procura speciale in calce al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5085/19/18 del 17 luglio 2018; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18 maggio 2022, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Considerato che: L'Agenzia delle Entrate impugna, con ricorso affidato ad un unico mezzo, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5085/19/18 del 17 luglio 2018, che ha respinto il gravame proposto dalla medesima Amministrazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Sabaudia avverso l'avviso di accertamento per IVA, anno d'imposta 2011, notificato dall'Agenzia delle Entrate per mancata emissione di fatture relative al corrispettivo pagato dal gestore delle risorse idriche ([OSCURATO:SOCIETA]) a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per il finanziamento degli impianti affidati in gestione. Il Comune di Sabaudia ha resistito con controricorso depositando anche memoria. Ritenuto che: 1. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 4 e 13 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione all'art. 153 d.lgs. n. 152 del 2006, per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto che l'accollo da parte del gestore del servizio idrico integrato delle rate di ammortamento del finanziamento erogato da un ente pubblico al Comune intimato non costituisce corrispettivo assoggettabile ad IVA. 2. Sulla questione vi è un unico precedente, favorevole alla ricorrente, pronunciato dalla Sezione Sesta di questa Corte, secondo cui l'accollo (interno) delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato, in forza della convenzione di gestione stipulata ex art. 11 della legge 5 gennaio n. 36 del 1994 e ex art. 12 della legge reg. Lazio 5 gennaio 1996, n. 6, ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. n. 633 d el 1972 (Cass. ord. 09/12/2021, n. 39055); 3. Questa Corte, in considerazione della pendenza di altre cause relative alla medesima questione, ritiene opportuno un approfondimento tematico che tenga conto anche del diritto e delle giurisprudenza unionale in materia di IVA, ove emergono elementi non del tutto coerenti con la soluzione accolta dall'ordinanza n. 39055/2021: si veda, in particolare, l'art. 3 paragrafo 5 della sesta direttiva 77/388/CEE (riprodotto dall'art. 13 della direttiva 2006/112/Ce) secondo cui << [OSCURATO:PERSONA], le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubblica autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni>>; disposizione a cui si richiamano Corte giust. 19 gennaio 2017, causa C-344/15 e Corte giust. 29 ottobre 2015, causa C- 174/14 per escludere l'assoggettamento ad IVA di attività riconducibili ad un ente pubblico quale pubblica autorità, anche laddove si tratti di prestazioni di servizi resi in forza di attività convenzionale; 4. Va tenuta a mente, inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia che fissa il principio secondo cui<<un atto unilaterale di esercizio di pubblici poteri non può, in linea di principio, instaurare un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni>> (in tal senso, sentenza dell'Il maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-36/16, EU:C:2017:361, punti da 31 a 35; sentenza del 16 settembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]Industrie AG., C- 528/19 punto 49); p.q.m. dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 maggi2022 e a seguito di riconvocazi
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