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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12141/2023

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ricorso iscritto al n. 17743/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a in R oma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 10 giugno 2020, in atti; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in R oma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e agli indirizzi pec e arlo.canella@milano.

Oggetto: DIRITTO D’[OSCURATO:PERSONA]– 2 8 / 0 4 / 202 3 r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pecavvocati.it, rappresenta ta e dife sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura allegata al controricorso ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 361/2020 della Corte D i A ppello di Milano, pubblicatail 05/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

PaoloFraulini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata in data 5 febbraio 2020 , la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenzacon cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente per oggetto la risoluzione dei contratti di edizione e di riduzione cinematografica stipulati con la ditta [OSCURATO:PERSONA] editrice di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 gennaio 2011 , ritenendo infondate tanto l a domanda di annullamento per dolo che quella di risoluzione per inadempimento.

2. L a Corte di appello , per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto : a) che nella fattispecie non ricorressero i pre supposti di annullamento per dolo dei contratti dedotti in lite.

L'odierna ricorrente aveva individuato il dolo nel comportamento della Bianciardi che , da un canto, avrebbe artatamente taciuto di amministrare una casa editrice a pagamento e, dall'altro , av rebbe omesso di promuovere il prodotto finito anche in relazione alla partecipazione a festival con proiezione di cortometraggi.

A parere della Corte territoriale , tali elementi erano inidonei a far ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 1439 c od . civ . , non soltanto perché dal tenore letterale del contratto di edizione depositato in atti emergeva chiaramente che la r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stampa e la pubblicazione dell'operaerano a carico della casa editrice e che i relativi costi potevano ben essere coperti anche con il contributo economicodell'autore , ma anche perché dalla lettura delle obbligazioni contenute nel contratto di edizione non emergeva alcun specifico onere di promozione delle opere in capo alla casa editrice.

Da ultimo, l a Corte territoriale osservava sul punto che era documentato e provato in atti che l'odierna ricorrente aveva sottoscritto i contratti con la casa editrice con l'assistenza del proprio legale di fiducia, ciò che rendeva inverosimile la pretesa sussistenza di raggiri e portava a escludere ogni dubbio sull’insussistenza dell’allegato squilibrio di esperienza tra l'esordiente artista e la casa editrice professionale; b) che priva di fondamento era , altresì , la doglianza relativa al preteso inadempimento contrattuale della casa editrice,sia in ragione della già rilevata insussistenza di un'obbligazione contrattuale inerente a una specifica attività di organizzazione di eventi di promozione del romanzo e del cortometraggio oggetto dei contratti stipulati, sia perché non vi era traccia di qualsivoglia obbligazione di rendiconto assunta dalla casa editrice nei confronti dell'autrice con riferimento alla realizzazione del cortometraggio , s ia perché l'interpretazione letterale dei contratti stipulati tra le parti escludeva che potessero essere qualificabili come associazione in partecipazione, dovendo escludersi - quantomeno in relazione alla realizzazione del video - la sussistenza d el nece ssario comune scopo di lucro.

3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazioneaffidato a quattro motiv i .

4. E xcogita di [OSCURATO:PERSONA] ha r esist ito con controricorso.

5. Le parti hanno depositato m emoria .r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta : a.

Primo motivo: « 1 ) V iolazione dell'art . 360 n . 3 c pc in riferimento all'art. 132 , secondo comma , n . 3 cpc , violazione dell'art. 360 , n . 4 cpc , violazione dell'art . 360 , n . 5 cpc , motivazione solo apparente, omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado», deducendo l'erroneo rigetto della domanda di declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, per avere il giudice di appello omesso la trascrizione delle conclusioni delle parti e per avere omesso di rilevare che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di esibizione della documentazione inerente alla diffusione del libro , al costo del cortometraggio, a lla partecipazi one del cortometraggio a f estival e rassegne, al pagamento dei diritti di autore del co rto metraggio , nonché per non aver espletato la richiesta consulenza tecnica di ufficio e per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inutilizzabilità dei documenti n . 2 e 3 prodotti da controparte , nonché sulle istanze direvoca e modifica delle ordinanz e istruttori e del 19 luglio 2016 e 9 novembre 2016 e di parziale rinnovazione e/oammissione di prove. b.

Secondo motivo: « 2 ) V iolazione dell'art . 360 , n . 3 ) per violazione della norma di diritto, violazione dell'art . 360 , n . 3 ) per falsa applicazione della norma, violazione dell'art . 360 n . 6 ) per omissione fatto decisivo», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la domanda di annullamento dei contratti per dolo, omettendo di considerare le deduzioni dell'odierna ricorrente inerenti a menzogne ed esagerazioni della casa editrice documentati in atti e per aver ritenuto che la trattativa si fosse svolta alla presenza del difensore dell'odierna r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, ciò che era vero solo in parte , per avere il legale accompagnato la ricorrente solo a un primo incontro con la Bianciardi,nel quale non si era minimamente parlato di contratti. c.Terzo motivo: « 3) V iolazione dell'art . 360 , n . 3 ) per violazione della norma di diritto, violazione d ell'art . 360 , n . 3 ) per falsa applicazione della norma, violazione dell'art . 360 , n . 6 ) per omissione fatto decisivo», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver adeguatamente considerato le eccezioni formulate in primo grado dall'odierna ricorrente e riproposte nell'atto di appello in relazione alla valenza delle prove documentali depositate e alle risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado, con particolare riguardo alle obbligazioni inerenti all'attività di organizzazione della promozione delle opere e dell'assunzione da parte della casa editrice dell'obbligo dell'invio del cortometraggio a rassegne e f estival , complessivamente mal qualificando le obbligazioni ricadenti su di essa per effetto dei due contratti sottoscritti con l'odierna ricorrente. d.

Quarto motivo: « 4) V iolazione dell'art . 360 n . 3 ) c pc, violazione di legge, violazione dell'art . 360 cc n . 5 ) , in riferimento all'art. 132 , comma due , n . 4 cpc , motivazione assente » , deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa avrebbe ritenuto assorbenti le ragioni addotte in motivazione, omettendo ogni pronuncia sulla richiesta dell'odierna ricorrente circa l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 cpc , avente per oggetto tanto il contratto di edizione quanto i documenti comprovanti l'avvenuto assolvimento dell'onere gravante sul produttore del pagamento dei diritti di autore per la realizzazione del cortometraggio, quanto in relazione alla richiesta di revoca dell'ordinanza 12 luglio 2016 e di rinnovazione dell'istruzione r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] probatoria, quanto all ’ eccepita inammissibilità dei capitoli di prova avversaria, quanto alla richiesta di parziale revoca dell'ordinanza 9 novembre 2016 e dell’ulteriore escussione dei testi in prova contraria.

2. La controricorrente ha argomentato l’in ammissibilità dell’avversaimpugnazione di cui ha, in ogni caso , chiesto il rigetto.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento , in quanto inammissibile.

4. V a premesso , in linea generale , che tutti i motivi di ricorso contengono il riferimento a più ipotesi tra quelle previste dall'articolo 360,primo comma, del codice di procedura civile.

I n tale contesto , la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite (Sez.

U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021) ha chiarito che l'ammissibilità dell'impugnazione è condizionata alla circostanza che il ricorso per cassazione contenga specifiche censure riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c od . p roc . c iv ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa.

Nel caso di specie , tutte le censure non solo – come già rilevato - fanno riferimento nell'epigrafe a più ipotesi tra quelle previste dal citato articolo ma, nella loro articolazione , omettono di individuare con chiarezza quale parte della relativa argomentazione critica rispetto alla sentenza impugnata sia riconducibile a ciascuna delle diverse ipotesi di cui alla norma, finendo per addossare a questa Corte l'onere di identificazione delle specifiche ragioni di doglianza, che certamente appartiene all'esclusiva responsabilità del ricorrente per cassazione.r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. S otto divers a e concorrente ragione , anche a voler esaminare il contenuto delle singole censure sollevate, esse non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità.

6. I l primo motivo lamenta come omessa la motivazione inerente all’eccepita nullità della sentenza di primo grado per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti, senza confrontarsi con l’espressa motivazione sul punto adottata dalla Corte d'appello (pag. 4) onde pervenire alla confutazione dell ’ eccezion e ivi formulata e senza specificamente riferire le argomentazioni giuridiche inerenti tanto ai parametri normativi di riferimento che all'applicazione della legge, quanto alla correttezz a della motivazione della sentenza impugnata.

7. I l secondo motivo è versato totalmente in fatto , concretizzandosi nella mera enunciazione di alcune tesi difensive svolte dall'odierna ricorrente in primo grado e riproposte in appello, senza alcuna considerazione idonea a dimostrare la lamentata erroneità della valutazione probatoria effettuata dai giudici del merito, cui appartiene in via esclusiva la competenza a selezionare e valutare il materiale probatorio complessivamente fornito dalle parti, con l'obbligo di rispetto dei canoni generali interpretativi e della gerarchia delle prove, nella specie in alcun modo evocati come lesi dalla censura in esame.

8. I l terzo motivo è parimenti versato totalmente in fatto , contenendoconsiderazioni sull ’ asserita erroneità della valutazione del materiale probatorio agli atti del processo, senza tuttavia alcun a critica all’ interpreta zione del materiale medesimo effettuata dai giudici di secondo grado, con particolare riguardo alla mancanza di specifica contestazione della motivazione resa dal giudice di appello per escludere tanto la sussistenza dei presupposti di annullabilità dei r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contratti per dolo, quanto dei presupposti di risoluzione per inadempimento, riducendosi il motivo a una semplice contrapposizione di opinione diversa rispetto a quella espressa dal giudice nella sentenza impugnata.

9. I l quarto motivo è inammissibile per la semplice ragione che la stessa ricorrente manifesta in apertura della doglianza di rendersi ben conto che la Corte di appello ha selezionato il materiale probatorio e ha ritenuto di evidenziare in motivazione le ragioni della decisione assunta,non pronunciandosi, quindi, su ogni altra e diversa questione prospettata dalla stessa ricorrente, sull’evidente e implicito presupposto della superfluità ai fini del decidere.

La censura in commento, anziché lamentarsi della semplice omissione della valutazione delle prove non ritenute rilevanti, avrebbe dovuto specificamente dedurre e argomentare le ragioni giuridiche che dall’omissione potevano condurre a un’illegittimità della motivazione della sentenza, ciò che la censura minimamente contiene,finendo per risultare anch'essa una semplice contrapposizionedi opinione rispetto a quella che ha costituito oggetto della motivazione della sentenza impugnata.

10. La soccombenza regola le spese .

11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna C anone T eresina a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , i n persona d i [OSCURATO:PERSONA], le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 17743/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a in R oma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale del 10 giugno 2020, in atti; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in R oma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e agli indirizzi pec e arlo.canella@milano. Oggetto: DIRITTO D’[OSCURATO:PERSONA]– 2 8 / 0 4 / 202 3 r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] pecavvocati.it, rappresenta ta e dife sa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura allegata al controricorso ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 361/2020 della Corte D i A ppello di Milano, pubblicatail 05/02/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. PaoloFraulini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata in data 5 febbraio 2020 , la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenzacon cui il locale Tribunale aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] avente per oggetto la risoluzione dei contratti di edizione e di riduzione cinematografica stipulati con la ditta [OSCURATO:PERSONA] editrice di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 gennaio 2011 , ritenendo infondate tanto l a domanda di annullamento per dolo che quella di risoluzione per inadempimento. 2. L a Corte di appello , per quanto in questa sede ancora rileva, haritenuto : a) che nella fattispecie non ricorressero i pre supposti di annullamento per dolo dei contratti dedotti in lite. L'odierna ricorrente aveva individuato il dolo nel comportamento della Bianciardi che , da un canto, avrebbe artatamente taciuto di amministrare una casa editrice a pagamento e, dall'altro , av rebbe omesso di promuovere il prodotto finito anche in relazione alla partecipazione a festival con proiezione di cortometraggi. A parere della Corte territoriale , tali elementi erano inidonei a far ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 1439 c od . civ . , non soltanto perché dal tenore letterale del contratto di edizione depositato in atti emergeva chiaramente che la r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] stampa e la pubblicazione dell'operaerano a carico della casa editrice e che i relativi costi potevano ben essere coperti anche con il contributo economicodell'autore , ma anche perché dalla lettura delle obbligazioni contenute nel contratto di edizione non emergeva alcun specifico onere di promozione delle opere in capo alla casa editrice. Da ultimo, l a Corte territoriale osservava sul punto che era documentato e provato in atti che l'odierna ricorrente aveva sottoscritto i contratti con la casa editrice con l'assistenza del proprio legale di fiducia, ciò che rendeva inverosimile la pretesa sussistenza di raggiri e portava a escludere ogni dubbio sull’insussistenza dell’allegato squilibrio di esperienza tra l'esordiente artista e la casa editrice professionale; b) che priva di fondamento era , altresì , la doglianza relativa al preteso inadempimento contrattuale della casa editrice,sia in ragione della già rilevata insussistenza di un'obbligazione contrattuale inerente a una specifica attività di organizzazione di eventi di promozione del romanzo e del cortometraggio oggetto dei contratti stipulati, sia perché non vi era traccia di qualsivoglia obbligazione di rendiconto assunta dalla casa editrice nei confronti dell'autrice con riferimento alla realizzazione del cortometraggio , s ia perché l'interpretazione letterale dei contratti stipulati tra le parti escludeva che potessero essere qualificabili come associazione in partecipazione, dovendo escludersi - quantomeno in relazione alla realizzazione del video - la sussistenza d el nece ssario comune scopo di lucro. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazioneaffidato a quattro motiv i . 4. E xcogita di [OSCURATO:PERSONA] ha r esist ito con controricorso. 5. Le parti hanno depositato m emoria .r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta : a. Primo motivo: « 1 ) V iolazione dell'art . 360 n . 3 c pc in riferimento all'art. 132 , secondo comma , n . 3 cpc , violazione dell'art. 360 , n . 4 cpc , violazione dell'art . 360 , n . 5 cpc , motivazione solo apparente, omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado», deducendo l'erroneo rigetto della domanda di declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, per avere il giudice di appello omesso la trascrizione delle conclusioni delle parti e per avere omesso di rilevare che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di esibizione della documentazione inerente alla diffusione del libro , al costo del cortometraggio, a lla partecipazi one del cortometraggio a f estival e rassegne, al pagamento dei diritti di autore del co rto metraggio , nonché per non aver espletato la richiesta consulenza tecnica di ufficio e per aver omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inutilizzabilità dei documenti n . 2 e 3 prodotti da controparte , nonché sulle istanze direvoca e modifica delle ordinanz e istruttori e del 19 luglio 2016 e 9 novembre 2016 e di parziale rinnovazione e/oammissione di prove. b. Secondo motivo: « 2 ) V iolazione dell'art . 360 , n . 3 ) per violazione della norma di diritto, violazione dell'art . 360 , n . 3 ) per falsa applicazione della norma, violazione dell'art . 360 n . 6 ) per omissione fatto decisivo», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto infondata la domanda di annullamento dei contratti per dolo, omettendo di considerare le deduzioni dell'odierna ricorrente inerenti a menzogne ed esagerazioni della casa editrice documentati in atti e per aver ritenuto che la trattativa si fosse svolta alla presenza del difensore dell'odierna r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, ciò che era vero solo in parte , per avere il legale accompagnato la ricorrente solo a un primo incontro con la Bianciardi,nel quale non si era minimamente parlato di contratti. c.Terzo motivo: « 3) V iolazione dell'art . 360 , n . 3 ) per violazione della norma di diritto, violazione d ell'art . 360 , n . 3 ) per falsa applicazione della norma, violazione dell'art . 360 , n . 6 ) per omissione fatto decisivo», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per non aver adeguatamente considerato le eccezioni formulate in primo grado dall'odierna ricorrente e riproposte nell'atto di appello in relazione alla valenza delle prove documentali depositate e alle risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado, con particolare riguardo alle obbligazioni inerenti all'attività di organizzazione della promozione delle opere e dell'assunzione da parte della casa editrice dell'obbligo dell'invio del cortometraggio a rassegne e f estival , complessivamente mal qualificando le obbligazioni ricadenti su di essa per effetto dei due contratti sottoscritti con l'odierna ricorrente. d. Quarto motivo: « 4) V iolazione dell'art . 360 n . 3 ) c pc, violazione di legge, violazione dell'art . 360 cc n . 5 ) , in riferimento all'art. 132 , comma due , n . 4 cpc , motivazione assente » , deducendo l'erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa avrebbe ritenuto assorbenti le ragioni addotte in motivazione, omettendo ogni pronuncia sulla richiesta dell'odierna ricorrente circa l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 cpc , avente per oggetto tanto il contratto di edizione quanto i documenti comprovanti l'avvenuto assolvimento dell'onere gravante sul produttore del pagamento dei diritti di autore per la realizzazione del cortometraggio, quanto in relazione alla richiesta di revoca dell'ordinanza 12 luglio 2016 e di rinnovazione dell'istruzione r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] probatoria, quanto all ’ eccepita inammissibilità dei capitoli di prova avversaria, quanto alla richiesta di parziale revoca dell'ordinanza 9 novembre 2016 e dell’ulteriore escussione dei testi in prova contraria. 2. La controricorrente ha argomentato l’in ammissibilità dell’avversaimpugnazione di cui ha, in ogni caso , chiesto il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento , in quanto inammissibile. 4. V a premesso , in linea generale , che tutti i motivi di ricorso contengono il riferimento a più ipotesi tra quelle previste dall'articolo 360,primo comma, del codice di procedura civile. I n tale contesto , la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite (Sez. U, Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021) ha chiarito che l'ammissibilità dell'impugnazione è condizionata alla circostanza che il ricorso per cassazione contenga specifiche censure riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c od . p roc . c iv ., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa. Nel caso di specie , tutte le censure non solo – come già rilevato - fanno riferimento nell'epigrafe a più ipotesi tra quelle previste dal citato articolo ma, nella loro articolazione , omettono di individuare con chiarezza quale parte della relativa argomentazione critica rispetto alla sentenza impugnata sia riconducibile a ciascuna delle diverse ipotesi di cui alla norma, finendo per addossare a questa Corte l'onere di identificazione delle specifiche ragioni di doglianza, che certamente appartiene all'esclusiva responsabilità del ricorrente per cassazione.r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. S otto divers a e concorrente ragione , anche a voler esaminare il contenuto delle singole censure sollevate, esse non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità. 6. I l primo motivo lamenta come omessa la motivazione inerente all’eccepita nullità della sentenza di primo grado per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti, senza confrontarsi con l’espressa motivazione sul punto adottata dalla Corte d'appello (pag. 4) onde pervenire alla confutazione dell ’ eccezion e ivi formulata e senza specificamente riferire le argomentazioni giuridiche inerenti tanto ai parametri normativi di riferimento che all'applicazione della legge, quanto alla correttezz a della motivazione della sentenza impugnata. 7. I l secondo motivo è versato totalmente in fatto , concretizzandosi nella mera enunciazione di alcune tesi difensive svolte dall'odierna ricorrente in primo grado e riproposte in appello, senza alcuna considerazione idonea a dimostrare la lamentata erroneità della valutazione probatoria effettuata dai giudici del merito, cui appartiene in via esclusiva la competenza a selezionare e valutare il materiale probatorio complessivamente fornito dalle parti, con l'obbligo di rispetto dei canoni generali interpretativi e della gerarchia delle prove, nella specie in alcun modo evocati come lesi dalla censura in esame. 8. I l terzo motivo è parimenti versato totalmente in fatto , contenendoconsiderazioni sull ’ asserita erroneità della valutazione del materiale probatorio agli atti del processo, senza tuttavia alcun a critica all’ interpreta zione del materiale medesimo effettuata dai giudici di secondo grado, con particolare riguardo alla mancanza di specifica contestazione della motivazione resa dal giudice di appello per escludere tanto la sussistenza dei presupposti di annullabilità dei r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contratti per dolo, quanto dei presupposti di risoluzione per inadempimento, riducendosi il motivo a una semplice contrapposizione di opinione diversa rispetto a quella espressa dal giudice nella sentenza impugnata. 9. I l quarto motivo è inammissibile per la semplice ragione che la stessa ricorrente manifesta in apertura della doglianza di rendersi ben conto che la Corte di appello ha selezionato il materiale probatorio e ha ritenuto di evidenziare in motivazione le ragioni della decisione assunta,non pronunciandosi, quindi, su ogni altra e diversa questione prospettata dalla stessa ricorrente, sull’evidente e implicito presupposto della superfluità ai fini del decidere. La censura in commento, anziché lamentarsi della semplice omissione della valutazione delle prove non ritenute rilevanti, avrebbe dovuto specificamente dedurre e argomentare le ragioni giuridiche che dall’omissione potevano condurre a un’illegittimità della motivazione della sentenza, ciò che la censura minimamente contiene,finendo per risultare anch'essa una semplice contrapposizionedi opinione rispetto a quella che ha costituito oggetto della motivazione della sentenza impugnata. 10. La soccombenza regola le spese . 11. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).r.g. n. 17743/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna C anone T eresina a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , i n persona d i [OSCURATO:PERSONA], le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 12141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris