CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo ex art. 35 -ter Ord. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2020 con cui il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato il reclamo con riferimento al periodo di detenzione sofferto presso la Casa circondariale di L'Aquila e aveva dichiarato inammissibile il reclamo in relazione al periodo trascorso presso l'Istituto penitenziario di Napoli-Secondigliano in quanto già oggetto di valutazione da parte del medesimo Magistrato con precedente ordinanza n. 1047/2018; 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Martino, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35 -ter Ord. pen. in relazione all'art. 3 Convenzione EDU, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il detenuto, ristretto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., abbia patito una limitazione oraria nell'accesso all'aria aperta, in violazione di quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, laddove, nella sentenza relativa al caso Clasens c. Belgio, con la quale è stato stigmatizzato l'esercizio all'aperto molto limitato, indicato come un fattore che aveva aggravato la situazione del richiedente. Principio ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui uno spazio in camera superiore a tre metri quadrati di per sé solo non depone per l'adeguatezza delle condizioni di detenzione, quando a esso si affianchino condizioni detentive deteriori (quali, tra l'altro, la carenza di opportunità trattamentali, l'assenza di corretta aerazione dei locali, la mancanza di intimità nel bagno, precarie situazioni sanitaria o igieniche). Invero, l'Amministrazione penitenziaria, nonostante le puntuali censure del recluso, avrebbe continuato a disporre il contenimento dell'orario di permanenza nei passeggi e nella saletta della socialità, con una evidente violazione di legge e conseguente trattamento disumano e degradante nei confronti del detenuto. Martino, inoltre, aveva censurato il divieto di cuocere cibi all'interno della celia, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 185/2018. Per tale ragione, il prolungato comportamento dell'Amministrazione penitenziaria avrebbe compromesso il diritto del detenuto a una parità di trattamento rispetto ai detenuti comuni e a espiare una pena umana e non degradante. E ciò anche in relazione alla violazione del diritto alla riservatezza o nell'utilizzo dei servizi igienici derivante dalla presenza di un oblò, come riconosciuto, in altro caso, dallo stesso Tribunale di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente va ricordato che, secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, nel caso in cui al detenuto sia assicurato, in cella collettiva, uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, vige una forte presunzione di violazione dell'art. 3, Convenzione EDU, che può essere superata ove ricorrano, congiuntamente, i fattori compensativi della breve durata della detenzione, delle dignitose condizioni carcerarie, della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività (Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-01). Viceversa, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo del detenuto osservando che le limitazioni dal medesimo patite nella fruizione delle ore di aria e della socialità (oltre che del divieto di cucinare) erano conseguenti alle prescrizioni, stabilite dalla legge, in relazione al regime differenziato cui egli era sottoposto, che la Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo hanno più volte ritenuto compatibile con i principi costituzionali e della CEDU in quanto non lesivo di per sé dei fondamentali diritti umani dei detenuti; e non potendo ravvisarsi alcuna violazione della riservatezza nella presenza dello spioncino, rispondente a esigenze di sicurezza e utilizzato dal personale di vigilanza in maniera occasionale e in presenza di circostanze eccezionali e non in maniera continua. 3.1. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione.Uk9 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore