CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07985/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 110 e 640 cod. pen. (capo A) e dagli artt. 497-bis, comma secondo e 61, n. 2, cod. pen (capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in riferimento alla responsabilità concorsuale dell'imputata, prospetta inammissibili deduzioni in fatto, meramente assertive e prive di reale confronto argomentativo delle ragioni poste a fondamento della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/