CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 26233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 14/11/2025, la Corte di appello di L’Aquila, in parzialeriforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Pescara in data 05/06/2025, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena ritenutadi giustizia, riconosceva all’imputato le circostanze attenuanti generiche,giudicandole equivalenti alla recidiva e rideterminava la pena, eliminando la penaaccessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e confermando nel resto lasentenza impugnata.2. L’imputato, a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 27 e 111Cost., 6, comma 2, CEDU. Rappresenta che la Corte territoriale ha fondato laresponsabilità dell’odierno ricorrente su elementi non qualificanti e riferibili adichiarazioni rese dalla coimputata ritenute non credibili; che, a fronte dellaquestione sollevata con i motivi di appello, in ordine alla configurabilità dellamera connivenza non punibile, non ha reso alcuna motivazione; che, in materiadi detenzione di sostanza stupefacente, deve ravvisarsi mera connivenza nonpunibile nel caso in cui non sia accertata in capo all’agente un contributo causaleconsapevole e volontario all’altrui condotta di detenzione; che, nel caso dispecie, non risulta in atti alcun tipo di attività posta in essere dal ricorrente.3. Il ricorso è inammissibile, per essere aspecifico l’unico motivo cui èaffidato, atteso che si confronta solo in apparenza con la motivazione delprovvedimento impugnato.La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, in tema distupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione econnivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevoleapporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile dimanifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo unacerta sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare,mentre nell’altra è mantenuto, da parte dell’agente, un comportamentomeramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale allarealizzazione del fatto (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, GiaquintoRv. 287403 – 01; Sez. 4, n. 347547 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 02;Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167 – 01).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valorizzato l’elemento dellacodetenzione e, sulla base della inverosimiglianza delle dichiarazioni dellacoimputata, in relazione al prezzo di acquisto dello stupefacente, hanno ritenutoche l’odierno ricorrente si fosse occupato dell’acquisto di quanto sequestrato.Trattasi di motivazione non manifestamente illogica, che non può esserecensurata in questa sede e con la quale il ricorso non si misura, limitandosi adaffermare genericamente che la sentenza impugnata non ha motivato conriguardo alla configurabilità della connivenza. Orbene, che la connivenza siastata esclusa da entrambi i giudici di merito, emerge in maniera evidente daltessuto motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, che hannoritenuto il concorso dello Spinelli nell’acquisto della sostanza stupefacenterinvenuta nell’abitazione comune e, dunque, l’apporto di un rilevante contributocausale, circostanza questa che esclude di per sé la connivenza.4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 08 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]