CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32233/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M5B83) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. perì., deducendo il vizio della motivazione nella parte in cui è stata respinta l'eccezione di nullità dell'intero procedimento, per non essere stato assicurate all'imputato, che non conosce la lingua italiana, l'assistenza di un interprete e la traduzione degli atti. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza e la genericità del motivo. La relativa allegazione è sfornita di qualsiasi sostegno probatorio. La sentenza impugnata, invece, rappresenta che, dagli atti di polizia giudiziaria, risulta come l'imputato si esprimesse in italiano ed avesse compreso quanto rappresentatogli dagli operatori. Inoltre, la Corte d'appello gli ha nominato un interprete, con il quale egli ha comunque rifiutato ingiustificatamente d'interloquire. A tali osservazioni il ricorso nulla replica, limitandosi a riproporre la doglianza. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle amm Così deciso, 1'11 luglio