CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAURIZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 del TRIBUNALE di CATANIA[dato avvjser-gre- par--tiD udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31015/22 Ali [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 707 cod. pen., ha applicato su sua richiesta la pena di giorni venti di reclusione quale aumento in continuazione alla pena di anni uno di reclusione irrogata con la sentenza n. 141/2020 emessa dalla Corte di appello di Catania in data 16 gennaio 2020; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto eccessivamente oneroso; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2