CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.U.P. del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio per nuova determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2021, il G.U.P. del Tribunale di Firenze condannava [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, alla pena complessiva di 3.800 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 18 comma e 55 comma 5 sub d (capo A) e 55 comma 5 sub e (capo B) del d. Igs. n. 81 del 2008; fatti accertati in Firenze il 17 settembre 2020. 2. Avverso la sentenza del G.U.P. toscano, Murgia, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della misura della pena, osservando che, trattandosi di reati contravvenzionali, la pena per ciascuno di essi doveva essere diminuita non di un terzo ma della metà, in forza di quanto previsto dall'art. 442 comma 2 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 103 del 2017, dovendo pertanto la pena essere rideterminata in euro 2.850. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Premesso che il presente giudizio è stato definito con rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, deve osservarsi che il G.U.P., nel procedere al trattamento sanzionatorio, ha fissato in 2.000 euro di ammenda la pena per il capo A e in 1.800 euro di ammenda la pena per il capo B, pene così determinate: per il capo A, pena base 3.000 euro, ridotta di un terzo per il rito, e, per il capo B, pena base euro 2.700, ridotta per il rito di un terzo, con determinazione della pena finale in 3.800 (2.000 + 1.800) euro di ammenda. Risulta dunque evidente l'errore di computo del G.U.P., il quale per entrambi i reati contestati, aventi natura contravvenzionale, ha ridotto la pena della metà e non di un terzo, con ciò violando la previsione di cui all'art. 442 comma 2 cod. proc. pen., come riformato dall'art. 1 della legge n. 103 del 2017, secondo cui, in caso di condanna, la pena che nel rito abbreviato il giudice determina è diminuita della metà se si procede per le contravvenzioni e della metà in caso di delitti. 2. A tale errore di computo può porsi rimedio in questa sede ai sensi dell'art.619 comma 2 cod. proc. pen., operandosi la riduzione delle pene-base già fissate nella misura della metà per il rito abbreviato, come previsto dalla legge. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio rispetto alla pena irrogata, che va rideterminata nei seguenti termini: rispetto al capo A, 1.500 euro di ammenda (pena base: 3.000 euro, diminuita della metà per la scelta del rito), mentre, per il caso B, 1.350 euro di ammenda (pena base: 2.700 euro, diminuita della metà per la scelta del rito), con pena complessiva che va quindi rideterminata in 2.850 euro di ammenda (1.500 euro+1.350 euro). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata, che ridetermina per il capo A) in euro rnillecinquecento di ammenda e per il capo B, in euro milletrecentocinquanta di ammenda e, quindi, complessivamente, in euro duemílaottocentocinquanta di