CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 28140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20770/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 85 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 203/2017 depositata il01/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Grosseto pronunziava la risoluzione del contratto preliminare di compravendita fra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo fallita, dichiarando altresì l’improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento dei danni nei confronti della Curatela e condannando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]Autilia – quali fideiussori della società – al pagamento dell’importo di € 50.000, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il gravame del Fabbri era parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Firenze, la quale (con sentenza n.203, depositata il 1° febbraio 2017, ex art. 281 sexies c.p.c.) disponeva che gli interessi fossero calcolati a far tempo dall’11 dicembre 2002, confermando nel resto la sentenza di prime cure. Il giudice di secondo grado, richiamato il tenore letterale della scrittura privata integrativa del 10-12-2003, sosteneva che la garanzia dei fideiussori fosse stata circoscritta agli obblighi restitutori e non potesse estendersi “a posizioni debitorie collegate al rapporto principale”. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. Si è costituito con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA]Autilia, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. ed ultrapetizione, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte d’appello, a cui era stata devoluta la sola questione concernente il mancato riconoscimento della sussistenza del danno in re ipsa, a seguito della risoluzione del preliminare, aveva invece motivato sull’operatività della fideiussione, così violando i limiti della propria cognizione. Il secondo motivo concerne l’asserita violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Il Tribunale, pur respingendo la domanda attorea per mancanza di prova, aveva ricondotto la garanzia dei fideiussori alla scrittura del 10 dicembre 2003, mentre la Corte d’appello aveva escluso il diritto sulla scorta della scrittura del 29 giugno 2004, nonostante nessuno degli appellati avesse riproposto tale questione. Con la terza doglianza, il ricorrente rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., giacché il giudice di secondo grado, decidendo la causa unicamente sulla base dell’interpretazione della scrittura 29 giugno 2004, avrebbe dovuto provocare il contraddittorio su tale questione. Il quarto mezzo d’impugnazione s’impernia sulla violazione dei canoni ermeneutici, ex artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Infatti, la predetta scrittura avrebbe contenuto il rinnovo dell’impegno da parte dei fideiussori per l’esatto adempimento delle obbligazioni della società, in continuità con la scrittura precedente 10 dicembre 2003 ed a conferma delle clausole antecedentemente sottoscritte. In questo senso, la sentenza impugnata – nel ricostruire l’intenzione delle parti – avrebbe omesso di considerare la scrittura del 10 dicembre 2003, in violazione dell’effettiva intenzione e volontà delle parti. La quinta censura si appunta sulla violazione degli art. 1218 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., posto che la Corte d’appello, sia pur incidentalmente, avrebbe sostenuto che non sussisterebbe alcun danno rappresentato dalla differenza tra il valore dell’immobile al momento della domanda di risoluzione ed il prezzo pattuito con il preliminare, non essendo ancora venuta ad esistenza la res. In realtà, infatti, anche la vendita di cosa futura sarebbe soggetta alle regole generali sulla responsabilità del debitore e dunque sul risarcimento del danno. Da ultimo, il Fabbri si duole del regime delle spese processuali, che lo avevano visto soccombente nonostante l’accoglimento parziale dell’appello. I primi tre motivi possono essere scrutinati congiuntamente, giacché presuppongono che la Corte d’Appello sia incorsa nel vizio di extrapetizione, avendo sostanzialmente introdotto nel giudizio una ragione estranea al thema decidendum , violando così il giudicato formatosi in ordine alla ricostruzione delle ragioni evocate dal Tribunale, nonché la norma processuale, in tema di rispetto del principio del contraddittorio. I predetti motivi sono infondati. Il ricorrente trascura di considerare che, secondo l’indirizzo costante di questa Corte, in tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di norme giuridichediverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base diragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 6^, n. 513 dell’11 gennaio 2019; Sez. 1^ n. 1377 del 26 gennaio 2016). La quarta doglianza è fondata. La scrittura del 10 dicembre 2003 – che pure la sentenza impugnata menziona – prevede effettivamente l’intervento dei fideiussori come garanti “illimitatamente responsabili per l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente scrittura e da quella precedente” nonché “ con la firma in calce la parte promessa acquirente dichiara che le somme versate a titolo di caparra confirmatoria, nell’ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, e se restituite nel modo previsto e senza ritardo alcuno saranno considerate mero deposito e non esplicheranno la loro funzione di risarcimento del danno predeterminato”. Aggiunge però la stessa scrittura “Ove non siano esattamente rispettate le obbligazioni sopra previste, la parte promessa acquirente sarà libera di agire per il risarcimento del danno e per l’adempimento delle obbligazioni nei confronti della società Fonte al Cerro e dei suoi fideiussori tutti, anche disgiuntamente e per l’intero ammontare”. La scrittura del 29 giugno 2004, su cui s’impernia la motivazione della Corte d’Appello, è sostanzialmente riproduttiva degli obblighi della precedente. In buona sostanza, applicando alla fattispecie lo schema legale dell’art. 1385 c.c., il Fabbri – di fronte all’inadempimento avversario –ha scelto di avvalersi della risoluzione del preliminare, ai sensi dell’ultimo comma della predetta norma. Per tale caso, ormai al di fuori dell’ipotesi di risarcimento regolata appunto dall’art. 1385 c.c., le parti avevano previsto che la restituzione senza ritardo della somma versata avrebbe tacitato qualunque pretesa futura, mentre ogni diversa eventualità avrebbe consentito al promissario acquirente di agire anche per il risarcimento del danno (oltre che per l’obbligo di restituzione) nei confronti di tutti i fideiussori. Se dunque questa è la ricostruzione logica della volontà delle parti, ha errato la Corte territoriale nel non considerare che l’obbligo liberamente assunto dai fideiussori non si limitava al profilo restitutorio, ma si estendeva altresì al profilo risarcitorio, ovviamente regolato secondo gli ordinari canoni probatori del danno (Sez. 2^ n. 20532 del 29 settembre 2020). I residui motivi restano assorbiti. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato e si pronunzi altresì con riguardo alle spese del giudizio di cassazione P.Q.M. La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il quarto, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rin