CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 03712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 2828/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. Sa c . [OSCURATO:PERSONA] t osa ( C . F . : GBTLCN 50B 09 F 491M), con sede in Avellino al Viale Italia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliata in Roma, alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo s t udio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta edifende in forza di procura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona d e ll' a mministratore unico, legale rappresentante p.t., lng. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 59D27 A345H), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] liquidazione Ici/Imu – Immobile destinato ad attività didattica – Sospensione per definizioneagevolata [OSCURATO:PERSONA]Amario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 46D24 C776W) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5637, presso lo s t udio legale del medesimo; -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rappresentante legale p.t dott. [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA] per la provvisoria amministrazione dell' e nte, giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27.12.2018 , rapp resenta to e difeso dagli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] l lo ( C.F.: MNGBRD57DA53699M) , [OSCURATO:PERSONA] de Magistris( C . F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale alle liti in calce al controricors o, ed elett ivamen te domiciliato in Roma, alla Via della Giuliana n.74, presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 5714 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Campania in data 12/06/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino avverso un avviso di liquidazione, notificatole dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. per conto del Comune di Avellino, relativo ad ICI/IMU dal 2009 al 2014, con riferimento ad un immobile destinato ad attività didattica. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che, quanto alla questione della legittimità dell’affidamento dell’incarico alla [OSCURATO:SOCIETA], la delibera n. 239 del 4.8.2015, con la quale il Comune di Avellino aveva annullato le precedenti delibere nn. 38, 90 e 187 del 2014 relative all’affidamento del servizio alla concessionaria, era stata annullata dal TAR Campania con sentenza n. 2338/15 e, comunque, con la stessa delibera n. 239 l’ente pubblico aveva espressamente convalidato l’attività svolta dalla concessionaria fino al 16.3.2015 (arco temporale nel quale rientrava l’avviso di liquidazione in oggetto), e, quanto all’esenzione invocata ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, la stessa era da escludere in considerazione del fatto che l’attività didattica non era esercitata direttamente dalla parrocchia, ma dalla comodataria società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] onlus. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il Comune di Avellino hanno resistito con separati controricorsi. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 1 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il Comune di Avellino, con la delibera n. 239, aveva convalidato espressamente solo l’attività svolta dalla concessionaria fino al 16.3.2015, laddove gli avvisi di accertamento per cui è causa erano stati notificati dopo tale data. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il Comune, con nota del 16.3.2015, aveva avviato il procedimento di revoca della concessione, diffidando la [OSCURATO:SOCIETA] dal proseguire nell’esercizio dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi in suo nome e per suo conto. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che l’attività didattica asseritamente agevolata non fosse svolta direttamente dall’ente ecclesiastico, ma da un altro soggetto giuridico (il comodatario), formalmente estraneo alla struttura parrocchiale. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR escluso il rapporto di strumentalità esistente tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’ente utilizzatore dell’immobile. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., in relazione all’art. 1 d.lgs. n. 546/1992, e 8 d.lgs. citato, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sull’istanza di disapplicazione delle sanzioni. 6. Con nota del 17 gennaio 2023 la Parrocchia di [OSCURATO:PERSONA], premesso che: - nelle more del processo è entrata in vigore la legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), il cui articolo 1, al comma 186, prevede la possibilità di definire le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate «pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione … a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio...con il pagamento di un importo pari al valore della controversia…»; -in particolare, a mente del successivo comma 197, « le controversie non sonosospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023…»; - il successivo comma 205 dispone: « ciascun ente territorial e può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»;- il Comune di Avellino sta considerando la possibilità di avvalersi di tale disciplina ed è in procinto di deliberare l'adozione di un proprio regolamento alla stregua della citata disposizione; - qualora tale c ondizione dovesse verificarsi entro la data del 31.3.2023, intende avvalersi della predetta procedura di definizione agevolata delle liti pendenti (eventualmente esplorando anche la possibilità di definire la lite ai sensi dell'art.1 comma 213 della citata legge, ossia mediante la stipula di accordo transattivo con gli enti resistenti e successiva rinuncia al ricorso); tanto premesso, ha chiesto disporsila sospensione del processo sino al 10 luglio 2023, ovvero, in subordine, rinviare la discussione del ricorso ad una data successiva al 31 marzo 2023. 7. L’istanza della contribuente merita di essere accolta. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di sua competenza. Cosi deciso