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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37703/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATETASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 ottobre 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo a.1 della rubrica) e di bancarotta semplice (capo b.) perché il fatto non sussiste, nonché dall'imputazione bancarotta patrimoniale (capo a.2.) perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, articolando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale limitatamente all'imputazione di cui al capo a.2, ha denunciato la violazione della legge penale deducendo che: a. il G.u.p. avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della bancarotta distrattiva, facendo riferimento al nesso di causalità tra distrazione ed evento fallimento, non richiesto dalla fattispecie; nonché facendo riferimento, sotto il profilo soggettivo, alla volontà di perseguire il fallimento o il dissesto, quantunque sia prescritta la semplice consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla garanzia delle obbligazioni contratte; b. avrebbe pure erroneamente negato i presupposti della bancarotta preferenziale, escludendo l'elemento soggettivo, ossia l'intento dell'imputato di pregiudicare i creditori sociali e favorire sé stesso, e qualificato condotta come bancarotta preferenziale (con le conseguenti implicazioni in tema di dolo specifico), laddove la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il fatto dell'amministratore che procede al rimborso dei finanziamenti da lui erogati come socio integra la bancarotta fraudolenta per distrazione [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti.

1. A fronte della contestazione all'imputato, quale amministratore unico della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di aver rimborsato a se stesso le somme erogate all'ente (di cui era socio) a titolo di finanziamento (per l'importo di circa 44.000 eurc), il G.u.p.: - ha escluso i presupposti della bancarotta fraudolenta per distrazione poiché non ha ravvisato l'elemento soggettivo del delitto né «un nesso causale tra le operazioni "distrattive" contestate e il fallimento della società», alla luce del fatto che l'imputato negli anni aveva finanziato la società «proprio per cercare di evitare il dissesto» in un momento in cui «la società era in sofferenza», sperando in un esito favorevole di un contenzioso in essere (che tuttavia non si è verificato); - ha escluso in ogni caso i presupposti della bancarotta preferenziale, escludendone l'elemento soggettivo e, in particolare, «l'intento di pregiudicare i creditori sociali» o «di favorire sé stesso», atteso che egli «aveva immesso» nella società «70.000 euro riprendendone soltanto 43.000 e dunque "perdendo" 27.000 euro».

1.1. Al di là della formula assolutoria (perché il fatto non costituisce reato) impiegata a fronte della ritenuta insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva in contestazione, le argomentazioni appena compendiate non sono conformi ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità.

Difatti: - «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01), «a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto» (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016 - dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 - 01); - «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia / delle obbligazioni contratte» (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa»).

Inoltre, anche in relazione alla qualificazione del fatto sub specie della bancarotta preferenziale, occorre osservare che: «in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale» (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 18808 del 10/03/2023, Di Prima, n.m.).Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATETASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2022 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo a.1 della rubrica) e di bancarotta semplice (capo b.) perché il fatto non sussiste, nonché dall'imputazione bancarotta patrimoniale (capo a.2.) perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, articolando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale limitatamente all'imputazione di cui al capo a.2, ha denunciato la violazione della legge penale deducendo che: a. il G.u.p. avrebbe erroneamente escluso la sussistenza della bancarotta distrattiva, facendo riferimento al nesso di causalità tra distrazione ed evento fallimento, non richiesto dalla fattispecie; nonché facendo riferimento, sotto il profilo soggettivo, alla volontà di perseguire il fallimento o il dissesto, quantunque sia prescritta la semplice consapevolezza di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla garanzia delle obbligazioni contratte; b. avrebbe pure erroneamente negato i presupposti della bancarotta preferenziale, escludendo l'elemento soggettivo, ossia l'intento dell'imputato di pregiudicare i creditori sociali e favorire sé stesso, e qualificato condotta come bancarotta preferenziale (con le conseguenti implicazioni in tema di dolo specifico), laddove la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il fatto dell'amministratore che procede al rimborso dei finanziamenti da lui erogati come socio integra la bancarotta fraudolenta per distrazione [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. A fronte della contestazione all'imputato, quale amministratore unico della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di aver rimborsato a se stesso le somme erogate all'ente (di cui era socio) a titolo di finanziamento (per l'importo di circa 44.000 eurc), il G.u.p.: - ha escluso i presupposti della bancarotta fraudolenta per distrazione poiché non ha ravvisato l'elemento soggettivo del delitto né «un nesso causale tra le operazioni "distrattive" contestate e il fallimento della società», alla luce del fatto che l'imputato negli anni aveva finanziato la società «proprio per cercare di evitare il dissesto» in un momento in cui «la società era in sofferenza», sperando in un esito favorevole di un contenzioso in essere (che tuttavia non si è verificato); - ha escluso in ogni caso i presupposti della bancarotta preferenziale, escludendone l'elemento soggettivo e, in particolare, «l'intento di pregiudicare i creditori sociali» o «di favorire sé stesso», atteso che egli «aveva immesso» nella società «70.000 euro riprendendone soltanto 43.000 e dunque "perdendo" 27.000 euro». 1.1. Al di là della formula assolutoria (perché il fatto non costituisce reato) impiegata a fronte della ritenuta insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva in contestazione, le argomentazioni appena compendiate non sono conformi ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità. Difatti: - «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01), «a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto» (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016 - dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 - 01); - «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia / delle obbligazioni contratte» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa»). Inoltre, anche in relazione alla qualificazione del fatto sub specie della bancarotta preferenziale, occorre osservare che: «in tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale» (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 18808 del 10/03/2023, Di Prima, n.m.).Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo gi