Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14209/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rte d'appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 29/05/2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza emessa dal giudice di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di euro 1000 di ammenda per il reato di cui all'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, per averomesso, nella qualità di dirigente incaricato della direzione manutenzione, frana e protezionecivile del Comune di Ancona, incaricato della verifica e mantenimento della conformità degliimpianti e delle reti tecnologiche alle previsioni normative in materia di sicurezza, come dadeliberazione di Giunta del Comune di Ancona n. 338 del 03/07/2018, di presentare istanzadi rinnovo del certificato di prevenzione incendi per il Mercato delle Erbe sito in Ancona, e dirichiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per il mercato sito alla via Marattae per il Mercato sito in piazza d'Armi in Ancona.2.

Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, affidando il ricorso atre motivi.2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione allaomessa valutazione da parte della Corte di appello dei motivi aggiunti ai motivi di appello,trasmessi a mezzo pec il 10/12/2025, con i quali veniva formulata richiesta di declaratoria diestinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, considerato che sia ilgiudice di primo grado che la Corte territoriale hanno collocato cronologicamente lacommissione del reato nell’arco temporale intercorrente dal momento dell'assunzionedell'incarico fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui il ricorrente ha cessato dalla carica di reggentetemporaneo della direzione manutenzione, frane e protezione civile del Comune di Ancona.Ne segue che il reato si è prescritto il 31/05/2024, prima della pronuncia della sentenza diappello.2.2.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 521, 522 cod. proc. pen., perinosservanza del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, posto che alla dataindicata nel capo di imputazione, ossia al 05/02/2020, l'architetto [OSCURATO:PERSONA] aveva dismesso laqualità di dirigente dell'ufficio preposto a disporre il rinnovo del certificato di prevenzione edera pertanto privo dei relativi poteri.

I giudici, nel condannare l'imputato per fatti commessifino al 2019 hanno violato il principio di correlazione fra l'imputazione contestata e lasentenza, non avendo il giudice neppure invitato il pubblico ministero a modificare il capo diimputazione in udienza, con conseguente concessione del termine a difesa.

Evidenzia che l'esatta collocazione temporale del fatto contestato assume una rilevanza decisiva ai finidell'affermazione della penale responsabilità, non costituendo un elemento accessorio delfatto, e che la modifica della data del commesso reato ha pregiudicato il diritto di difesa.2.3.

Con il terzo motivo lamenta violazione del diritto di difesa e del giusto processo inquanto la precisazione della data di commissione del reato senza alcuna modifica del capodi imputazione ha comportato una violazione del diritto al contraddittorio.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiestol’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustratoi motivi di ricorso e insistito per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La doglianza afferente alla violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza è fondata.Secondo unconsolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, per aversi mutamentodel fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecieconcreta, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca unreale pregiudizio dei diritti della difesa.

Ne consegue che l’indagine volta ad accertare laviolazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nelpedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosiin materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l’imputato,ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez.

U, n. 16 del 19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n.36551 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carelli, Rv. 248051).

Occorre dunque verificare se l’imputato,potersi difendere in ordine all'oggetto dell’imputazione.

Il suddetto principio non impone,quindi, una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessita che ildiritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente.

Ne deriva che diviolazione del principio in disamina può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento dellacornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebitotale da menomare il diritto di difesa proprio sui profili di novità che da quel mutamento sonoscaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214del 12 aprile 2019).

Si precisa, inoltre, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità fra ladata del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza, può dar luogo anullità ex art. 522 cod. proc. pen., nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamenteinciso sul diritto di difesa (Sez. 4, n. 35897 del 22/10/2025, Graffagnino, Rv. 288790 - 01).Nel caso di specie, il Pubblico Ministero aveva contestato, quale tempus commissidelicti, l’arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’attualità. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, invece, haritenuto che l’addebito inerisse ad un arco temporale protrattosi “quantomeno sino al maggio2019”.

Tuttavia, il giudice di primo grado non ha specificato elemento alcuno da cui potersidesumere che l’addebito possa essere esteso ad un periodo successivo.

Anzi, il [OSCURATO:PERSONA],come da atto anche la Corte di appello, ha tenuto conto delle deposizioni dei testi Molinari eBevilacqua, nonché della documentazione amministrativa acquisita, da cui è emerso che lareggenza era terminata il 27/05/2019.

Dunque, vi è stato un netto mutamento dellecoordinate cronologiche dell’addebito che ha senz’altro inciso sulla possibilità dell’imputatodi difendersi, poiché egli ha dovuto misurarsi con una contestazione inerente ad un periodocompletamente diverso nel quale egli non rivestiva la qualità costituente presupposto dellacommissione del reato.

A fronte dell’imputazione mossagli, il fulcro della esplicazione dellastrategia difensiva non poteva che essere la dimostrazione della mancanza della predettaqualità.

Mentre la retrodatazione del tempus commissi delicti ha introdotto nell’ambito delgiudizio una tematica completamente diversa, afferente al merito dell’addebito mosso,consistente in una condotta omissiva tenuta nella qualità indicata nel capo di imputazione.

Viè dunque una netta alterità tra la strategia difensiva inerente all’addebito originariamentemosso, e mai modificato dal Pubblico Ministero, e quella afferente all’addebitoconcretamente ritenuto dal giudice in sentenza, con conseguente pregiudizio del diritto didifesa.2.Ciò impone, risalendo il vizio alla sentenza di primo grado, l’annullamento non solodella sentenza di appello ma anche di quella di primo grado, con conseguente trasmissionedegli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza in ordine al promovimento di nuovaazione penale inerente all’addebito correttamente individuato.Si precisa, al riguardo che, anche considerando la data in cui il ricorrente ha cessato lareggenza temporanea della direzione manutenzione, il reato non è prescritto, operando ilregime di sospensione del termine di prescizione previsto dalla Legge Orlando (applicabile aireati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con conseguente sospensione deltermine prescrizionale dal 02/01/2024 al 29/05/2025 e dal 29/08/2025 al 29/02/2027.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi latrasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AnconaCosì è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 29/05/2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza emessa dal giudice di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di euro 1000 di ammenda per il reato di cui all'art. 20 d.lgs. n. 139 del 2006, per averomesso, nella qualità di dirigente incaricato della direzione manutenzione, frana e protezionecivile del Comune di Ancona, incaricato della verifica e mantenimento della conformità degliimpianti e delle reti tecnologiche alle previsioni normative in materia di sicurezza, come dadeliberazione di Giunta del Comune di Ancona n. 338 del 03/07/2018, di presentare istanzadi rinnovo del certificato di prevenzione incendi per il Mercato delle Erbe sito in Ancona, e dirichiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi per il mercato sito alla via Marattae per il Mercato sito in piazza d'Armi in Ancona.2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, affidando il ricorso atre motivi.2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione allaomessa valutazione da parte della Corte di appello dei motivi aggiunti ai motivi di appello,trasmessi a mezzo pec il 10/12/2025, con i quali veniva formulata richiesta di declaratoria diestinzione del reato per maturazione del termine di prescrizione, considerato che sia ilgiudice di primo grado che la Corte territoriale hanno collocato cronologicamente lacommissione del reato nell’arco temporale intercorrente dal momento dell'assunzionedell'incarico fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui il ricorrente ha cessato dalla carica di reggentetemporaneo della direzione manutenzione, frane e protezione civile del Comune di Ancona.Ne segue che il reato si è prescritto il 31/05/2024, prima della pronuncia della sentenza diappello.2.2.Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 521, 522 cod. proc. pen., perinosservanza del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, posto che alla dataindicata nel capo di imputazione, ossia al 05/02/2020, l'architetto [OSCURATO:PERSONA] aveva dismesso laqualità di dirigente dell'ufficio preposto a disporre il rinnovo del certificato di prevenzione edera pertanto privo dei relativi poteri. I giudici, nel condannare l'imputato per fatti commessifino al 2019 hanno violato il principio di correlazione fra l'imputazione contestata e lasentenza, non avendo il giudice neppure invitato il pubblico ministero a modificare il capo diimputazione in udienza, con conseguente concessione del termine a difesa. Evidenzia che l'esatta collocazione temporale del fatto contestato assume una rilevanza decisiva ai finidell'affermazione della penale responsabilità, non costituendo un elemento accessorio delfatto, e che la modifica della data del commesso reato ha pregiudicato il diritto di difesa.2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione del diritto di difesa e del giusto processo inquanto la precisazione della data di commissione del reato senza alcuna modifica del capodi imputazione ha comportato una violazione del diritto al contraddittorio.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiestol’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustratoi motivi di ricorso e insistito per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La doglianza afferente alla violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza è fondata.Secondo unconsolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, per aversi mutamentodel fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecieconcreta, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca unreale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare laviolazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nelpedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosiin materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l’imputato,ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n.36551 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carelli, Rv. 248051). Occorre dunque verificare se l’imputato,potersi difendere in ordine all'oggetto dell’imputazione. Il suddetto principio non impone,quindi, una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessita che ildiritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente. Ne deriva che diviolazione del principio in disamina può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento dellacornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebitotale da menomare il diritto di difesa proprio sui profili di novità che da quel mutamento sonoscaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214del 12 aprile 2019). Si precisa, inoltre, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità fra ladata del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza, può dar luogo anullità ex art. 522 cod. proc. pen., nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamenteinciso sul diritto di difesa (Sez. 4, n. 35897 del 22/10/2025, Graffagnino, Rv. 288790 - 01).Nel caso di specie, il Pubblico Ministero aveva contestato, quale tempus commissidelicti, l’arco temporale dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] all’attualità. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, invece, haritenuto che l’addebito inerisse ad un arco temporale protrattosi “quantomeno sino al maggio2019”. Tuttavia, il giudice di primo grado non ha specificato elemento alcuno da cui potersidesumere che l’addebito possa essere esteso ad un periodo successivo. Anzi, il [OSCURATO:PERSONA],come da atto anche la Corte di appello, ha tenuto conto delle deposizioni dei testi Molinari eBevilacqua, nonché della documentazione amministrativa acquisita, da cui è emerso che lareggenza era terminata il 27/05/2019. Dunque, vi è stato un netto mutamento dellecoordinate cronologiche dell’addebito che ha senz’altro inciso sulla possibilità dell’imputatodi difendersi, poiché egli ha dovuto misurarsi con una contestazione inerente ad un periodocompletamente diverso nel quale egli non rivestiva la qualità costituente presupposto dellacommissione del reato. A fronte dell’imputazione mossagli, il fulcro della esplicazione dellastrategia difensiva non poteva che essere la dimostrazione della mancanza della predettaqualità. Mentre la retrodatazione del tempus commissi delicti ha introdotto nell’ambito delgiudizio una tematica completamente diversa, afferente al merito dell’addebito mosso,consistente in una condotta omissiva tenuta nella qualità indicata nel capo di imputazione. Viè dunque una netta alterità tra la strategia difensiva inerente all’addebito originariamentemosso, e mai modificato dal Pubblico Ministero, e quella afferente all’addebitoconcretamente ritenuto dal giudice in sentenza, con conseguente pregiudizio del diritto didifesa.2.Ciò impone, risalendo il vizio alla sentenza di primo grado, l’annullamento non solodella sentenza di appello ma anche di quella di primo grado, con conseguente trasmissionedegli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza in ordine al promovimento di nuovaazione penale inerente all’addebito correttamente individuato.Si precisa, al riguardo che, anche considerando la data in cui il ricorrente ha cessato lareggenza temporanea della direzione manutenzione, il reato non è prescritto, operando ilregime di sospensione del termine di prescizione previsto dalla Legge Orlando (applicabile aireati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con conseguente sospensione deltermine prescrizionale dal 02/01/2024 al 29/05/2025 e dal 29/08/2025 al 29/02/2027. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi latrasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AnconaCosì è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris