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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13897/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappresentata e difesa ex lege;- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania – sez. n. 13 - n. 7083/2024,depositata il 16 dicembre 2024;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 22 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26424/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 13897/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data18 settembre 2023, a [OSCURATO:PERSONA] avviso di intimazionen. 071-2023-9029989682-000, relativo, tra le altre, allacartella di pagamento n. 071-2017-0111655631-000,notificata il 23 gennaio 2018 e riguardante IRPEF per redditida lavoro autonomo per l’anno 2014, per l’importo di €17.108,68 e scaturita da controllo formale ex art. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.2.

Avverso tale avviso di intimazione di pagamento, per laparte relativa alla cartella di pagamento suindicata, SpadaroRenato proponeva ricorso dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di I grado di Napoli, eccependo la prescrizione delcredito; la C.G.T. adìta, con sentenza n. 7104/2024,depositata il 7 maggio 2024, rigettava il ricorso, condannandoil ricorrente alla rifusione delle spese di lite.3.

Interposto gravame dal contribuente, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez.n. 13, con sentenza n. 7083/2024, pronunciata il 26novembre 2024, e depositata in segreteria il 16 dicembre2024, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primogrado e condannando l’appellante al pagamento delle spesedi giudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneSpadaro Renato, sulla base di un unico motivo (ricorsodepositato il 18 dicembre 2024)L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.In data 1° settembre 2025 il consigliere delegato emettevaproposta di definizione accelerata, ritenendo il ricorsoinammissibile.R.G.

N. 26424/2024 R.G. 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26424/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 13897/2026Data pubblicazione 13/05/20265.

Richiesta la trattazione del ricorso, con decretopresidenziale del 5 novembre 2025 è stata quindi fissata ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2026, aisensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 112, c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice dirito.Deduce, in particolare, che la Corte regionale non avrebbeesaminato il ricorso in appello, nella parte relativa allaquestione della idoneità dell’istanza di definizioneagevolata allegata dall’ufficio a provare l’interruzione deltermine prescrizionale.

Lamenta, quindi, che i giudicidella Corte di secondo grado si erano concentratiesclusivamente sull’eccezione di prescrizione e non sullacensura relativa all’omesso esame dell’eccezioneavanzata in primo grado circa l’idoneità del corredoprobatorio presentato dall’Ufficio resistente.Il ricorrente deduce, quindi, l’omesso esame anche daparte della Corte territoriale di tale eccezione avanzataanche in sede di appello.2.

Il motivo è infondato.Il ricorrente ritiene che la Corte di secondo grado non si siaespressa riguardo all’inversione dell’onere della prova inrelazione alla valutazione degli atti idonei ad interrompere laprescrizione.R.G.

N. 26424/2024 R.G. 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26424/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 13897/2026Data pubblicazione 13/05/2026Deve tuttavia rilevarsi che, ad integrare gli estremi del viziodi omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comportiil rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specificaargomentazione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 gennaio 2021, n.2151; Cass. 2 aprile 2020, n. 7662; Cass. 30 gennaio 2020,n. 2153).

E’ stato quindi ritenuto che «non ricorre il vizio diomessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur nonessendovi un'espressa statuizione da parte del giudice inordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisioneadottata comporti necessariamente la reiezione di talemotivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nelcaso in cui sia stata completamente omessa una decisione sudi un punto che si palesi indispensabile per la soluzione delcaso concreto» (Cass. 4 giugno 2019, n. 15255).Nel caso di specie, il ricorrente, con un motivo formulato inmaniera alquanto generica con una seria di affermazioni diprincipio prive di riscontro fattuale, tenta di far valere il viziodi omessa pronuncia che non sussiste.

Infatti, la Corte digiustizia di secondo grado, aderendo alla giurisprudenzaconsolidata, ha statuito che il credito erariale per lariscossione dell'imposta sui redditi fosse soggetto all'ordinariotermine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c,ritenendo implicitamente di rigettare le eccezioni delcontribuente.3.

Consegue il rigetto del ricorso.R.G.

N. 26424/2024 R.G. 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26424/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 13897/2026Data pubblicazione 13/05/2026Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrentenei confronti dell’Agenzia delle Entrate, secondo laliquidazione di cui al dispositivo.Nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, rimasta intimata.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare ilricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., il ricorrente deveessere condannato al pagamento, in favore della controparteAgenzia delle Entrate, di una somma equitativamentedeterminata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 1.200,00,nonché al pagamento di una somma in favore della Cassadelle ammende, che viene determinata in € 1.000,00, ex art.96, comma 4, c.p.c.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare il ricorrente tenuta al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.R.G.

N. 26424/2024 R.G. 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 26424/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 13897/2026Data pubblicazione 13/05/2026Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, dell’ulteriore somma di € 1.200,00, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, dell’ulteriore somma di € 1.000,00, ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c.Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 26424/2024 R.G. 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappresentata e difesa ex lege;- controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Campania – sez. n. 13 - n. 7083/2024,depositata il 16 dicembre 2024;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 22 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26424/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 13897/2026Data pubblicazione 13/05/20261. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, in data18 settembre 2023, a [OSCURATO:PERSONA] avviso di intimazionen. 071-2023-9029989682-000, relativo, tra le altre, allacartella di pagamento n. 071-2017-0111655631-000,notificata il 23 gennaio 2018 e riguardante IRPEF per redditida lavoro autonomo per l’anno 2014, per l’importo di €17.108,68 e scaturita da controllo formale ex art. 36-bisd.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.2. Avverso tale avviso di intimazione di pagamento, per laparte relativa alla cartella di pagamento suindicata, SpadaroRenato proponeva ricorso dinanzi alla Corte di GiustiziaTributaria di I grado di Napoli, eccependo la prescrizione delcredito; la C.G.T. adìta, con sentenza n. 7104/2024,depositata il 7 maggio 2024, rigettava il ricorso, condannandoil ricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania – sez.n. 13, con sentenza n. 7083/2024, pronunciata il 26novembre 2024, e depositata in segreteria il 16 dicembre2024, rigettava l’appello, confermando la sentenza di primogrado e condannando l’appellante al pagamento delle spesedi giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneSpadaro Renato, sulla base di un unico motivo (ricorsodepositato il 18 dicembre 2024)L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.In data 1° settembre 2025 il consigliere delegato emettevaproposta di definizione accelerata, ritenendo il ricorsoinammissibile.R.G. N. 26424/2024 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26424/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 13897/2026Data pubblicazione 13/05/20265. Richiesta la trattazione del ricorso, con decretopresidenziale del 5 novembre 2025 è stata quindi fissata ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione perl’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2026, aisensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisceviolazione e falsa applicazione dell’art. 112, c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), dello stesso codice dirito.Deduce, in particolare, che la Corte regionale non avrebbeesaminato il ricorso in appello, nella parte relativa allaquestione della idoneità dell’istanza di definizioneagevolata allegata dall’ufficio a provare l’interruzione deltermine prescrizionale. Lamenta, quindi, che i giudicidella Corte di secondo grado si erano concentratiesclusivamente sull’eccezione di prescrizione e non sullacensura relativa all’omesso esame dell’eccezioneavanzata in primo grado circa l’idoneità del corredoprobatorio presentato dall’Ufficio resistente.Il ricorrente deduce, quindi, l’omesso esame anche daparte della Corte territoriale di tale eccezione avanzataanche in sede di appello.2. Il motivo è infondato.Il ricorrente ritiene che la Corte di secondo grado non si siaespressa riguardo all’inversione dell’onere della prova inrelazione alla valutazione degli atti idonei ad interrompere laprescrizione.R.G. N. 26424/2024 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26424/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 13897/2026Data pubblicazione 13/05/2026Deve tuttavia rilevarsi che, ad integrare gli estremi del viziodi omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio,pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comportiil rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specificaargomentazione (cfr., ex plurimis, Cass. 29 gennaio 2021, n.2151; Cass. 2 aprile 2020, n. 7662; Cass. 30 gennaio 2020,n. 2153). E’ stato quindi ritenuto che «non ricorre il vizio diomessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur nonessendovi un'espressa statuizione da parte del giudice inordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisioneadottata comporti necessariamente la reiezione di talemotivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nelcaso in cui sia stata completamente omessa una decisione sudi un punto che si palesi indispensabile per la soluzione delcaso concreto» (Cass. 4 giugno 2019, n. 15255).Nel caso di specie, il ricorrente, con un motivo formulato inmaniera alquanto generica con una seria di affermazioni diprincipio prive di riscontro fattuale, tenta di far valere il viziodi omessa pronuncia che non sussiste. Infatti, la Corte digiustizia di secondo grado, aderendo alla giurisprudenzaconsolidata, ha statuito che il credito erariale per lariscossione dell'imposta sui redditi fosse soggetto all'ordinariotermine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c,ritenendo implicitamente di rigettare le eccezioni delcontribuente.3. Consegue il rigetto del ricorso.R.G. N. 26424/2024 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26424/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 13897/2026Data pubblicazione 13/05/2026Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrentenei confronti dell’Agenzia delle Entrate, secondo laliquidazione di cui al dispositivo.Nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione, rimasta intimata.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare ilricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., il ricorrente deveessere condannato al pagamento, in favore della controparteAgenzia delle Entrate, di una somma equitativamentedeterminata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 1.200,00,nonché al pagamento di una somma in favore della Cassadelle ammende, che viene determinata in € 1.000,00, ex art.96, comma 4, c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare il ricorrente tenuta al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.R.G. N. 26424/2024 R.G. 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26424/2024Numero sezionale 603/2026Numero di raccolta generale 13897/2026Data pubblicazione 13/05/2026Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenziadelle Entrate, dell’ulteriore somma di € 1.200,00, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Cassadelle ammende, dell’ulteriore somma di € 1.000,00, ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c.Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 26424/2024 R.G. 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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