CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42469/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione all'aggravante,rigetto nel resto. uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' BRUNO difensore e procuratore speciale come da procura che ha depositato in udienza, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità o rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili,depositando conclusioni e nota spese. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difensori di D'[OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale di Palmi nei confronti di D'AGOSTINO Bruno, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione a tre reati di rapina aggravata consumati tra il gennaio ed il marzo del 2019 ai danni di corrieri che operavano per conto della ditta SDA, reati commessi con modalità analoghe, e riformava la pronuncia del primo giudice solo in ordine al trattamento sanzionatorio. Le modalità delle azioni criminose - ritenute configurare solo rapine proprie e dalle quali è stata esclusa l'aggravante dell'uso di arma contestata al capo 3) - risultavano pressoché analoghe, atteso che il rapinatore aveva agito a volto scoperto, approfittando della sosta dei furgoni per la consegna, aprendo lo sportello lato guida ed intimando all'autista di consegnargli il denaro di cui era in possesso, in un caso soltanto simulando il possesso di un'arma nascosta nella tasca del giubbotto smanicato che indossava, poi allontanandosi con persona che svolgeva funzioni di palo. Il rapinatore era stato sempre descritto le persone offese con connotazioni ritenute analoghe, e da tutte riconosciuto nelle effige del D'Agostino riportate in un album fotografico, dopo che lo stesso era stato indicato ai carabinieri da una delle vittime, nel vederlo successivamente appostato in condizioni che erano a questa apparse preparatorie di altra rapina. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso sia il Procuratore Generale che l'imputato. 2.1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, a mezzo del suo difensore, ha articolato due motivi di ricorso: 2.1.1. Vizio di motivazione, fino al travisamento della prova, e violazione di legge, con riferimento alla ritenuta responsabilità per la rapina ai danni di una delle persone offese, [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dai giudici di merito attendibile nel riconoscimento fotografico pur avendo precedentemente dichiarato di non aver potuto vedere il rapinatore e di non essere in grado di riconoscerlo. Analogamente, anche il Perri in sede di denuncia aveva dichiarato di non essere in grado di riconoscere i rei, poi fornendo due contrastanti descrizioni dell'autore della rapina. Illogiche sono state ritenute dal ricorrente anche le valutazioni espresse in sentenza a giustificazione dell'assenza di occhiali del rapinatore. 2.1.2. Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite ed in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 2.2. Il P.G., con unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge con riferim.ento al calcolo della pena, non avendo tenuto conto la Corte territoriale che, in considerazione dell'applicazione della recidiva qualificata con riferimento alla pena base del comma 1 dell'art. 628 cod. pen., (reclusione da quattro a dieci anni e multa da 927 a 2.500 euro) la pena minima detentiva era di anni sei e mesi otto di reclusione (anni quattro aumentata di due terzi), sulla quale applicare la continuazione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione della pena, con ogni consequenziale statuizione in ordine al trattamento sanzionatorio o ai principi da applicare in caso di cassazione con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso del D'Agostino è solo parzialmente fondato, così come deve riconoscersi la fondatezza del ricorso del Procuratore Generale. 4. E' inammissibile, invece, perché attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, il primo motivo del ricorso proposto dal D'Agostino, atteso che la Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine all'attendibilità del riconoscimento del ricorrente effettuato in termini di certezza da ciascuna delle persone offese, nonostante i dubbi precedentemente espressi da alcune di esse, per avere queste comunque avuto modo di vedere in volto il rapinatore, se non mentre questo si rivolgeva alla vittima, con il capo voltato, (il Ficara), quantomeno mentre si avvicinava al furgone ed apriva lo sportello, e non potendosi ritenere determinante, a fronte di tale sicurezze, la mancata indicazione degli occhiali che il ricorrente assume indossare sempre. Reiterando le contestazioni rivolte a tale ricostruzione dei fatti il ricorrente tende, invece, ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Né i limiti di sindacabilità del giudizio di merito - nel caso di specie espresso senza incorrere in illogicità alcuna - possono essere superati con la deduzione del travisamento della prova, per avere la Corte di merito valutato nei termini sopra evidenziati le dichiarazioni del Ficara, riportate peraltro in sentenza, secondo cui il rapinatore, mente gli si rivolgeva, non gli mostrava mai il volto: il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di. cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018): nessuna di tali ipotesi, invece, ricorre nel caso in esame, alla luce di quanto dinanzi esposto. 5. E' fondato, invece, il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del D'Agostino, risultando del tutto omessa dalla sentenza impugnata ogni valutazione delle censure rivolte con il ricorso in appello al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite. Il ricorrente aveva fondato le sue censure sul punto sul rilievo che il Ficara aveva riferito di aver notato soltanto dallo specchio retrovisore del furgone (e solo al termine dell'azione criminosa, mentre l'autore si allontanava) una persona che attendeva e si allontanava anch'esso rapidamente, sicché nella prospettazione del ricorrente, al di là di possibili suggestioni del dichiarante, difetterebbe la prova in ordine all'effettivo ruolo di "palo" svolto da tale persona, soltanto intravista: il tema non è stato in alcun modo affrontato nella sentenza impugnata che va, pertanto, annullata con riferimento al riconoscimento dell'aggravante in parola, con rinvio per nuova valutazione ad altra sezione della Corte territoriale. 6. Nel negare le circostanze attenuanti generiche, invece, la Corte territoriale si è attenuta al principio secondo cui la concessione delle stesse deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto - come nel caso di specie - anche con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460), né tale principio può ritenersi superato dalla deduzione secondo cui i fatti erano stati consumati senza uso di armi ed a volto scoperto, in definitiva ridimensionando la gravità dei fatti e la pericolosità dell'imputato, giacché si tratta di elementi riconosciuti dalla Corte di appello e ritenuti, però, idonei a ridimensionare la pena base, e, conseguentemente, il trattamento sànzionatorio, ma no.n già per il riconoscimento dell'attenuante. 7. L'annullamento con rinvio in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante delle più persone riunite comporta una possibile rivalutazione del trattamento sanzionatorio e si pone, pertanto, come pregiudiziale rispetto alla pur corretta valutazione del Procuratore Generale, laddove questo ha rilevato la violazione degli artt. 63 co. 4, 99 co. 4 e 628 comma 3 cod. pen. che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte , non consentono che l'individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente, possa comportare un aumento da irrogare in concreto in ogni caso essere inferiore alla previsione del più alto minimo edittale, per il caso in cui concorrano circostanze, delle quali l'una determini una pena più severa nel massimo e l'altra più severa nel minimo (Sez. U, Sentenza n. 20798 del 24/02/2011, rv. 249664). 8. L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento all'aggravante delle più persone riunite rileva anche ai fini civili, atteso che il riconoscimento o meno dell'aggravante non è può che incidere sull'entità dei danni subiti dalla parte civile: conseguentemente, la disciplina delle spese di parte civile va rimessa al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante delle più persone riunite ed al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sez