Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 39159/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17662-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIET1A CORETTI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 893/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. e Ric. 2020 n. 17662 sez.

ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 17662/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 16 dicembre 2019, la Corte d'appello di Torino accertava la nullità della notificazione (a mezzo posta, non al destinatario, ma alla madre convivente, senza invio della raccomandata informativa di consegna non effettuata direttamente al destinatario) dell'avviso di addebito n. 337 2011 200006798900, relativo a contributi previdenziali dovuti da [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione commercianti per gli anni 2008 e 2009 e prime tre rate dell'anno 2010, dichiarati pertanto prescritti: così riformando (limitatamente a questo capo di domanda, con rigetto dell'appello nel resto) la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato il ricorso del predetto avverso le cartelle di pagamento poste in riscossione dall'allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per contributi dovuti all'[OSCURATO:PERSONA], premi Inail e somme aggiuntive;

2. con atto notificato il 22 giugno 2020 l'Inps, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I., ricorreva per cassazione con unico motivo; il lavoratore intimato non svolgeva difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 30, primo, quarto e quattordicesimo comma d.l. 78/2010 conv. con mod. da

I. 122/2010, 24 dig. 46/1999, non essendo previsto l'obbligo di invio dell'Inps dell'avviso di addebito con una raccomandata di informativa di consegna della notificazione a mezzo posta direttamente al destinatario, essendo sufficiente la notificazione a mezzo posta in modo ordinario, senza ricorrere alle norme della legge n. 890/1982, ad un familiare convivente, in quanto atto stragiudiziale (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), è possibile, a norma dell'art. 30, quarto comma, ult. parte di. 78/2010 conv. con mod. da

I. 122/2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme RG 17662/2020 concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della legge n. 890/1982 esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico; sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315; Cass. 14 novembre 2019, n. 29642: in specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 12 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17662-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIET1A CORETTI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 893/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. e Ric. 2020 n. 17662 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- RG 17662/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 16 dicembre 2019, la Corte d'appello di Torino accertava la nullità della notificazione (a mezzo posta, non al destinatario, ma alla madre convivente, senza invio della raccomandata informativa di consegna non effettuata direttamente al destinatario) dell'avviso di addebito n. 337 2011 200006798900, relativo a contributi previdenziali dovuti da [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione commercianti per gli anni 2008 e 2009 e prime tre rate dell'anno 2010, dichiarati pertanto prescritti: così riformando (limitatamente a questo capo di domanda, con rigetto dell'appello nel resto) la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato il ricorso del predetto avverso le cartelle di pagamento poste in riscossione dall'allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per contributi dovuti all'[OSCURATO:PERSONA], premi Inail e somme aggiuntive; 2. con atto notificato il 22 giugno 2020 l'Inps, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I., ricorreva per cassazione con unico motivo; il lavoratore intimato non svolgeva difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 30, primo, quarto e quattordicesimo comma d.l. 78/2010 conv. con mod. da I. 122/2010, 24 dig. 46/1999, non essendo previsto l'obbligo di invio dell'Inps dell'avviso di addebito con una raccomandata di informativa di consegna della notificazione a mezzo posta direttamente al destinatario, essendo sufficiente la notificazione a mezzo posta in modo ordinario, senza ricorrere alle norme della legge n. 890/1982, ad un familiare convivente, in quanto atto stragiudiziale (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. la notificazione dell'avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), è possibile, a norma dell'art. 30, quarto comma, ult. parte di. 78/2010 conv. con mod. da I. 122/2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme RG 17662/2020 concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della legge n. 890/1982 esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico; sicché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315; Cass. 14 novembre 2019, n. 29642: in specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario); 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 12 ot