CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27169/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 25/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma riformando la sentenza del Tribunale di Roma in data 05/10/2023, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.p., in relazione al delitto di cui al capo 2), ha ridotto la pena inflitta [OSCURATO:PERSONA] per i reati di truffa a lui contestati. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, va dichiarata l'inammissibilità del medesimo.La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.