CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Asti, con sentenza emessa in data 26/11/2019, ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace di Asti emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, irrogando la pena di euro 400,00 di multa. Era contestato all'imputato di avere, per colpa generica e specifica, quest'ultima consistita nella violazione dell'art. 145, comma 5, cod. strada, cagionato lesioni gravi a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, conducente di una vettura Audi, nell'approssimarsi ad un incrocio, ometteva di fermarsi al segnale di "stop" e di "dare precedenza", travolgendo contromano il motociclo condotto dall'Osta. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando il seguente motivo d'impugnazione. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'errata valutazione delle risultanze probatorie, nonché mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. La difesa sostiene che la sentenza impugnata sia affetta da evidenti vizi logici, riguardanti le valutazioni operate dal Tribunale di Asti delle risultanze probatorie, e da una palese carenza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen., a cui il Tribunale non ha dato risposta. Sebbene sia pacifica la circostanza secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste, anche da sole, a fondamento della valutazione della penale responsabilità dell'imputato, altrettanto pacifico è che tali dichiarazioni, qualora la persona offesa si sia costituita parte civile, necessitino di un controllo prù penetrante e rigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi altro testimone, rendendosi, di fatto, opportuno procedere al riscontro delle stesse con altri elementi estrinseci. Nel caso di specie, il Tribunale si è limitato ad affrontare l'argomento utilizzando mere formule di stile senza adeguatamente motivare le ragioni dell'attendibilità della persona offesa, nonostante le numerose discordanze in cui sarebbe incorsa.il Tribunale di Asti - con una motivazione del tutto apparente - afferma genericamente come la persona offesa abbia reso "una deposizione assolutamente coerente, convincente e sostenuta da riscontri concreti". Tuttavia, l'assunto è privo di qualsivoglia effettivo contenuto valutativo in ordine all attendibilità della persona offesa. Il convincimento in merito alla responsabilità penale dell'odierno ricorrente è in evidente contrasto con le risultanze del materiale probatorio acquisito al processo. C [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto ,c9r la deposizione resa dalla persona offesa, costituitasi parte civile, sia sostenuta da "riscontri concreti", tra i quali gi annoverano i rilievi eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA]:ipale di Asti e le dichiarazioni dei testi Tessitore e Raddi. Sul punto sarebbe sufficiente procedere ad un'attenta lettura di quanto riferito dal teste operante [OSCURATO:PERSONA] per comprendere come nel caso di specie si sia incorsi in un tipico caso di "travisamento della prova", stante la palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli effettivamente dedotti dal Giudice nella motivazione della sentenza. Invero, il teste Panico ha dichiarato che non era possibile addivenire alla ricostrupone della dinamica del sinistro, prospettandosi diverse soluzioni. Da ciò conseguirebbe il vizio del travisamento della prova. Apparente è la motivazione riguardante il rigetto della richiesta della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 3. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso. 4. I motivi dedotti sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le censure contenute nel primo motivo di doglianza propongono questioni che riguardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la interpretazione delle prove assunte, aspetti la cui valutazione non compete alla Corte di legittimità. Peraltro, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. (cfr. Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557; Sez. 7, ordinanza n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417). 4.1 Anche il motivo riguardante l'asserita violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. risulta manifestamente infondato. Il vigente codice di rito penale pone una presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado. Secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Inoltre, solo la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata dal giudice, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep.2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep„2014, Cozzetto, Rv. 258236). Nell'alveo dell'orientamento interpretativo ora richiamato, la Suprema Corte ha anche ribadito che l'esercizio del potere di rinnovazione dell'istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legiti:imità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello, tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione, presenti una struttura argomentativa che evidenzi -per il caso di mancata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Sez. 6, sent. n. 40496 del 21/05/2009, Messina, Rv. 245009). Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto come la responsabilità dell'imputato sia stata chiaramente accertata alla luce di tutte le evidenze probatorie acquisite e che risulta superfluo accedere alla richiesta dell'imputato di procedere ad ulteriori approfondimenti. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. seni:. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa