CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09076/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso diIgwe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Perugia udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 6giugno 2025 la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato formulata dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1649 del 16/07/2019 che lo ha condannato a 21 anni di reclusione per i reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per plurimi reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, decisione confermata dalla Corte di appello di Perugia con sentenza n. 649 del 28/05/2021, divenuta irrevocabile con sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione n. 34596 del 13/07/2022. 2. Il ricorrente, premessa la tempestività del rimedio esperito in quanto il termine di trenta giorni decorre dalla nomina del difensore di fiducia, eccepisce la violazione di norme processuali perché l’ordine di esecuzione è nullo in quanto non tradotto in lingua a lui nota, ciò che non gli ha consentito di conoscere la sentenza a suo carico. Richiama in suo favore la sentenza delle Sezioni Unite n. 11447 del 24/10/2024, dep. 2025, Lacatus, Rv. 287693 – [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso, da definirsi de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché presentato dal difensore sprovvisto di procura speciale. Il ricorrente ha infatti nominato il difensore di fiducia dall’Ufficio matricola, ma non gli ha conferito i poteri propri della procura speciale a presentare l’istanza di rescissione del giudicato in violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. E’ pacifico in giurisprudenza che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 – 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M