CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 15465/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di ANCONA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha assolto l'imputato dal reato di appropriazione indebita ascrittogli) deducendo violazione di legge e plurimi vizi di motivazione; - che la sentenza impugnata è appellabile, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; - che, essendo stati dedotti anche vizi della motivazione, l'atto d'impugnazione, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., non può essere qualificato che ricorso per saltum; P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, 16 febbraio 2022 Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G,, vanna [OSCURATO:PERSONA]