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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05756/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 gennaio 2018, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A), 56), 57), 58), 59) e 60) della rubrica alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione.

All'imputato era stato contestato di aver fatto parte di un sodalizio criminale dedito al narcotraffico capeggiato dai fratelli Obi e da altri cittadini extracomunitari, operante tra il dicembre 2003 e il luglio 2004 (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), nonché di aver commesso una serie di reati-fine, consistenti nella cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

In data 15 aprile 2021, la polizia giudiziaria accertava con assoluta certezza, attraverso rilievi fotodattiloscopici, che la persona presentatasi nei loro uffici con l'identità di [OSCURATO:PERSONA] fosse l'effettivo destinatario della misura cautelare emessa nel procedimento in esame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasto sino ad allora latitante.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], facendo preliminarmente presente di identificarsi nell'imputato [OSCURATO:PERSONA], allegando a tal fine gli atti di p.g., successivi alla sentenza impugnata, che avevano accertato la sua identità.

Ha denunciato i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2,1.

Vizio di motivazione con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e ai reati-fine e segnatamente sulla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo A); travisamento della prova e vizi della motivazione quanto alla identificazione del ricorrente quale interlocutore delle conversazioni captate benché non fosse l'intestatario delle schede telefoniche e non fosse stata disposta una perizia fonografica; travisamento della prova e vizi della motivazione quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale benché questi abbia avuto soltanto centellinati contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA] (tale questione sottoposta con il gravame non è stata vagliata).

La sentenza qualifica il ricorrente come collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], senza descriverne con precisione il ruolo e comunque in contrasto con le risultanze probatorie, che vedono tra loro sporadici contatti - incompatibili con il ruolo di stabile fiancheggiatore del capo.

Anche con riferimento al ruolo di agente con i rivenditori italiani, costoro non risultano mai identificati, difettando pertanto un riscontro esterno della sua partecipazione.

Tali doglianze sono state sottoposte con l'appello, ma non vagliate dalla Corte di appello.

Risulta ,inoltre, del tutto incerta l'identificazione dell'imputato con lo "Zubi" arrestato a Napoli e comunque la sola circostanza che Obi avesse provveduto a nominargli un difensore era dato neutro, che poteva giustificarsi in vari modi.

Incerta è anche la identificazione dell'imputato quale interlocutore delle captazioni con riferimento ad utenze a lui non intestate e senza il riscontro di una perizia fonografica comparativa, considerato viepiù che il soprannome Zubi non ha alcuna attinenza con i nomi del ricorrente.La Corte di appello non ha motivato sulla doglianza di appello relativa alla mancata frequentazione della lavanderia, sede strategica dell'associazione.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. e all'elemento soggettivo del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; motivazione assente e apparente sul punto; travisamento della prova e vizi della motivazione quanto alla dimostrazione del dolo con riferimento al linguaggio usato; travisamento della prova e vizi della motivazione là dove si sostiene che l'imputato avrebbe operato secondo un protocollo impartitogli per i capi 58), 59) e 60), mentre nessuna comunicazione vi è stata con i membri del sodalizio.

La dimostrazione del dolo è affidata ad argomentazioni illogiche.

Sarebbero stati valorizzati da un lato i contatti - benché in realtà sporadici - con Obi - di per sé dato neutro; e dall'altro l'adesione del ricorrente ad un protocollo attuativo del gruppo, con il ricorso ad un linguaggio criptico - linguaggio che in altra parte della sentenza, tuttavia, è qualificato non come criptico ma ellittico.

In ogni caso illogico è il riferimento al linguaggio seguito per i capi 58), 59) e 60), posto che non vi sono conversazioni tra il ricorrente e Obi.

2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. e agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; travisamento della prova e vizi della motivazione, motivazione apparente là dove si sostiene che le captazioni relative ai capi 58), 59) e 60) siano riferibili a sostanze stupefacenti, in assenza di riscontro.

In modo contraddittorio la Corte di appello definisce il linguaggio usato dal ricorrente ora cauto e criptico ora ellittico e comunque giustifica illogicamente che abbia ad oggetto cessioni di droga.

Mancano riscontri atti a convalidare la lettura di frasi criptiche fornita dalla Corte di appello e appare anche illogico sostenere che sia avvenuta una cessione nel locale "Hollywood" da parte del ricorrente, posto che egli era al corrente che in tale locale poco tempo prima era avvenuto un arresto per spaccio.

2.4. Vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.; motivazione apparente ed illogica basata sugli episodi contestati e sulla presunta sottrazione volontaria alla misura custodiale e all'assenza di collaborazione.

La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento a dati neutri o ovvi (le modalità di spaccio estrinsecazione del programma delinquenziale) o presunti (la latitanza del ricorrente, smentita dalle circostanze del suo arresto, avvenuto in Questura dove il ricorrente si era recato per una pratica di soggiorno).3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal

I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Preliminarmente con riferimento alle censure con le quali il ricorrente lamenta la mancata risposta ai motivi di gravame o il ricorso alla motivazione per relationem, va evidenziato che la Corte di appello ha premesso, nell'analisi delle critiche sollevate con il gravame dal ricorrente, che le doglianze erano questioni già esaminate e disattese dal primo giudice.

Il che consentiva legittimamente al giudice dell'appello di far proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado (tra tante, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929).

Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, vedendosi nella ipotesi della cd.

"doppia conforme" - che si realizza allorché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove - le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Rispetto a tali premesse il ricorrente non si confronta minimamente, finendo per avanzare censure aspecifiche.

3. In particolare, con riferimento alle censure versate nel primo motivo di ricorso, va osservato quanto segue.

Quanto alla identificazione del ricorrente quale interlocutore delle conversazioni captate, il ricorrente non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, finendo per proporre astratte critiche.

La Corte di appello ha infatti evidenziato che al momento del suo arresto (il 30 aprile 2004) il ricorrente era stato trovato in possesso di un telefono con la medesima scheda TIM di colui che nelle captazioni veniva chiamato con i vari nominativi Michi, Michael e Zubi.

In ordine ai contatti con Obi, il ricorrente non si confronta con la disamina di tali contatti ampiamente descritti nella sentenza di primo grado (da pag. 13 e ss. e da pag. 52 e ss.), richiamata dalla Corte di appello, che davano conto di come il , ricorrente si prodigasse nell'interfacciarsi tra il cliente e il capo [OSCURATO:PERSONA] nelle trattative per la cessione di stupefacente.

Tali captazioni rivelavano lo specifico ruolo del ricorrente nell'attività del sodalizio (una sorta di agente in senso commerciale), la sua subordinazione alle direttive del capo e la non estemporaneità del compito a lui affidato (tanto da mediare con il cliente nella prospettiva di una sua affiliazione per ulteriori vendite future).

Parimenti, con riferimento al ruolo di "agente" con i rivenditori italiani, le captazioni dimostravano come il ricorrente avesse il compito di piazzare corposi quantitativi di stupefacenti presso spacciatori italiani (la cui esistenza è in "diretta" registrata nelle captazioni, cfr. pag. 13 della sentenza di primo grado).

Atomistica e parcellizzante (tra tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605) è infine la critica sulle ragioni per le quali Obi si sarebbe interessato della assistenza legale al ricorrente in stato di arresto, posto che tale elemento era valorizzato dai giudici di merito in una prospettiva globale e unitaria con gli altri elementi acquisiti, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

Quanto alla questione della frequentazione della lavanderia, la stessa, oltre ad essere generica per quanto già osservato nel capitolo che precede, risulta aspecifica rispetto all'accertamento compiuto dai giudici di merito.

La sentenza di primo grado (pag. 21) aveva evidenziato infatti, come tale esercizio fosse il costante punto di riferimento per l'attività di smercio da parte di Ogbechi, uno dei promotori ed organizzatori del gruppo, e dei soggetti allo stesso collegati, mentre il ricorrente è conformemente collocato dalle sentenze di merito alle dipendenze dell'altro apicale [OSCURATO:PERSONA] e quindi partecipe di altre dinamiche operative.

4. Parimenti aspecifiche sono le critiche declinate nel secondo motivo.

Sia il primo giudice che la Corte di appello per dimostrare il dolo del reato associativo hanno dato rilievo, in modo non manifestamente illogico, al linguaggio "codificato" usato dai sodali nelle cessioni di stupefacente, quale frutto di una accurata preparazione elaborata dai soggetti apicali e assimilata dai sodali come una sorta di protocollo attuativo, nella consapevolezza di essere parte attiva e integrante del gruppo criminale.

Quanto alla cripticità o meno del linguaggio usato dai sodali, il ricorrente non si confronta con quanto ha accertato la sentenza impugnata.

Il linguaggio era infatti criptico nelle relazioni "esterne" con gli acquirenti, mentre quello definito "ellittico" dai giudici di merito riguardava le conversazioni "interne", più esplicite nel riferimento allo stupefacente, tra il ricorrente e il capo Obi (riportate a pag. 4 della sentenza impugnata).5.

Con il quarto motivo il ricorrente articola censure ancora una volta aspecifiche e censure non consentite in sede di legittimità.

Quanto alla lettura delle intercettazioni riguardanti i vari reati-fine, va tenuto presente il principio consolidato in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Nel caso in esame, i Giudici di merito, con riferimento ai capi 58), 59) e 60), hanno fornito non illogica spiegazione del significato delle espressioni usate dai conversanti.

Si è osservato che, oltre alla circospezione degli interlocutori, veniva in considerazione l'incongruenza dei riferimenti fatti a "scarpe" o a "cotone", ovvero a termini del tutto avulsi dal tenore delle conversazioni ed estranei vieppiù all'attività del ricorrente, così da assumere ragionevolmente un significato convenzionale per mascherare traffici di stupefacente.

Traffico confermato dal tenore delle conversazioni intervenute con il capo Obi in cui il ricorrente aveva adottato un linguaggio più esplicito nel riferirsi alle sostanze stupefacenti.

Le restanti critiche finiscono per declinare rilievi nel merito, non consentiti in questa sede.

6. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata risulta all'evidenza immune ai rilievi sollevati, avendo la Corte di appello indicato plurimi elementi ostativi, ognuno dei quali idoneo a sorreggere la decisione.

Segnatamente, tra questi, i precedenti penali e le "concrete" modalità dei fatti di spaccio - ovvero legittimi parametri tratti dall'art.133 cod. pen. 7.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 gennaio 2018, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A), 56), 57), 58), 59) e 60) della rubrica alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione. All'imputato era stato contestato di aver fatto parte di un sodalizio criminale dedito al narcotraffico capeggiato dai fratelli Obi e da altri cittadini extracomunitari, operante tra il dicembre 2003 e il luglio 2004 (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), nonché di aver commesso una serie di reati-fine, consistenti nella cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). In data 15 aprile 2021, la polizia giudiziaria accertava con assoluta certezza, attraverso rilievi fotodattiloscopici, che la persona presentatasi nei loro uffici con l'identità di [OSCURATO:PERSONA] fosse l'effettivo destinatario della misura cautelare emessa nel procedimento in esame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasto sino ad allora latitante. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], facendo preliminarmente presente di identificarsi nell'imputato [OSCURATO:PERSONA], allegando a tal fine gli atti di p.g., successivi alla sentenza impugnata, che avevano accertato la sua identità. Ha denunciato i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2,1. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. e all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e ai reati-fine e segnatamente sulla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo A); travisamento della prova e vizi della motivazione quanto alla identificazione del ricorrente quale interlocutore delle conversazioni captate benché non fosse l'intestatario delle schede telefoniche e non fosse stata disposta una perizia fonografica; travisamento della prova e vizi della motivazione quanto alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale benché questi abbia avuto soltanto centellinati contatti con il solo [OSCURATO:PERSONA] (tale questione sottoposta con il gravame non è stata vagliata). La sentenza qualifica il ricorrente come collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], senza descriverne con precisione il ruolo e comunque in contrasto con le risultanze probatorie, che vedono tra loro sporadici contatti - incompatibili con il ruolo di stabile fiancheggiatore del capo. Anche con riferimento al ruolo di agente con i rivenditori italiani, costoro non risultano mai identificati, difettando pertanto un riscontro esterno della sua partecipazione. Tali doglianze sono state sottoposte con l'appello, ma non vagliate dalla Corte di appello. Risulta ,inoltre, del tutto incerta l'identificazione dell'imputato con lo "Zubi" arrestato a Napoli e comunque la sola circostanza che Obi avesse provveduto a nominargli un difensore era dato neutro, che poteva giustificarsi in vari modi. Incerta è anche la identificazione dell'imputato quale interlocutore delle captazioni con riferimento ad utenze a lui non intestate e senza il riscontro di una perizia fonografica comparativa, considerato viepiù che il soprannome Zubi non ha alcuna attinenza con i nomi del ricorrente.La Corte di appello non ha motivato sulla doglianza di appello relativa alla mancata frequentazione della lavanderia, sede strategica dell'associazione. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. e all'elemento soggettivo del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; motivazione assente e apparente sul punto; travisamento della prova e vizi della motivazione quanto alla dimostrazione del dolo con riferimento al linguaggio usato; travisamento della prova e vizi della motivazione là dove si sostiene che l'imputato avrebbe operato secondo un protocollo impartitogli per i capi 58), 59) e 60), mentre nessuna comunicazione vi è stata con i membri del sodalizio. La dimostrazione del dolo è affidata ad argomentazioni illogiche. Sarebbero stati valorizzati da un lato i contatti - benché in realtà sporadici - con Obi - di per sé dato neutro; e dall'altro l'adesione del ricorrente ad un protocollo attuativo del gruppo, con il ricorso ad un linguaggio criptico - linguaggio che in altra parte della sentenza, tuttavia, è qualificato non come criptico ma ellittico. In ogni caso illogico è il riferimento al linguaggio seguito per i capi 58), 59) e 60), posto che non vi sono conversazioni tra il ricorrente e Obi. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen. e agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; travisamento della prova e vizi della motivazione, motivazione apparente là dove si sostiene che le captazioni relative ai capi 58), 59) e 60) siano riferibili a sostanze stupefacenti, in assenza di riscontro. In modo contraddittorio la Corte di appello definisce il linguaggio usato dal ricorrente ora cauto e criptico ora ellittico e comunque giustifica illogicamente che abbia ad oggetto cessioni di droga. Mancano riscontri atti a convalidare la lettura di frasi criptiche fornita dalla Corte di appello e appare anche illogico sostenere che sia avvenuta una cessione nel locale "Hollywood" da parte del ricorrente, posto che egli era al corrente che in tale locale poco tempo prima era avvenuto un arresto per spaccio. 2.4. Vizio di motivazione in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.; motivazione apparente ed illogica basata sugli episodi contestati e sulla presunta sottrazione volontaria alla misura custodiale e all'assenza di collaborazione. La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento a dati neutri o ovvi (le modalità di spaccio estrinsecazione del programma delinquenziale) o presunti (la latitanza del ricorrente, smentita dalle circostanze del suo arresto, avvenuto in Questura dove il ricorrente si era recato per una pratica di soggiorno).3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Preliminarmente con riferimento alle censure con le quali il ricorrente lamenta la mancata risposta ai motivi di gravame o il ricorso alla motivazione per relationem, va evidenziato che la Corte di appello ha premesso, nell'analisi delle critiche sollevate con il gravame dal ricorrente, che le doglianze erano questioni già esaminate e disattese dal primo giudice. Il che consentiva legittimamente al giudice dell'appello di far proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado (tra tante, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, vedendosi nella ipotesi della cd. "doppia conforme" - che si realizza allorché la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove - le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Rispetto a tali premesse il ricorrente non si confronta minimamente, finendo per avanzare censure aspecifiche. 3. In particolare, con riferimento alle censure versate nel primo motivo di ricorso, va osservato quanto segue. Quanto alla identificazione del ricorrente quale interlocutore delle conversazioni captate, il ricorrente non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, finendo per proporre astratte critiche. La Corte di appello ha infatti evidenziato che al momento del suo arresto (il 30 aprile 2004) il ricorrente era stato trovato in possesso di un telefono con la medesima scheda TIM di colui che nelle captazioni veniva chiamato con i vari nominativi Michi, Michael e Zubi. In ordine ai contatti con Obi, il ricorrente non si confronta con la disamina di tali contatti ampiamente descritti nella sentenza di primo grado (da pag. 13 e ss. e da pag. 52 e ss.), richiamata dalla Corte di appello, che davano conto di come il , ricorrente si prodigasse nell'interfacciarsi tra il cliente e il capo [OSCURATO:PERSONA] nelle trattative per la cessione di stupefacente. Tali captazioni rivelavano lo specifico ruolo del ricorrente nell'attività del sodalizio (una sorta di agente in senso commerciale), la sua subordinazione alle direttive del capo e la non estemporaneità del compito a lui affidato (tanto da mediare con il cliente nella prospettiva di una sua affiliazione per ulteriori vendite future). Parimenti, con riferimento al ruolo di "agente" con i rivenditori italiani, le captazioni dimostravano come il ricorrente avesse il compito di piazzare corposi quantitativi di stupefacenti presso spacciatori italiani (la cui esistenza è in "diretta" registrata nelle captazioni, cfr. pag. 13 della sentenza di primo grado). Atomistica e parcellizzante (tra tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605) è infine la critica sulle ragioni per le quali Obi si sarebbe interessato della assistenza legale al ricorrente in stato di arresto, posto che tale elemento era valorizzato dai giudici di merito in una prospettiva globale e unitaria con gli altri elementi acquisiti, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo. Quanto alla questione della frequentazione della lavanderia, la stessa, oltre ad essere generica per quanto già osservato nel capitolo che precede, risulta aspecifica rispetto all'accertamento compiuto dai giudici di merito. La sentenza di primo grado (pag. 21) aveva evidenziato infatti, come tale esercizio fosse il costante punto di riferimento per l'attività di smercio da parte di Ogbechi, uno dei promotori ed organizzatori del gruppo, e dei soggetti allo stesso collegati, mentre il ricorrente è conformemente collocato dalle sentenze di merito alle dipendenze dell'altro apicale [OSCURATO:PERSONA] e quindi partecipe di altre dinamiche operative. 4. Parimenti aspecifiche sono le critiche declinate nel secondo motivo. Sia il primo giudice che la Corte di appello per dimostrare il dolo del reato associativo hanno dato rilievo, in modo non manifestamente illogico, al linguaggio "codificato" usato dai sodali nelle cessioni di stupefacente, quale frutto di una accurata preparazione elaborata dai soggetti apicali e assimilata dai sodali come una sorta di protocollo attuativo, nella consapevolezza di essere parte attiva e integrante del gruppo criminale. Quanto alla cripticità o meno del linguaggio usato dai sodali, il ricorrente non si confronta con quanto ha accertato la sentenza impugnata. Il linguaggio era infatti criptico nelle relazioni "esterne" con gli acquirenti, mentre quello definito "ellittico" dai giudici di merito riguardava le conversazioni "interne", più esplicite nel riferimento allo stupefacente, tra il ricorrente e il capo Obi (riportate a pag. 4 della sentenza impugnata).5. Con il quarto motivo il ricorrente articola censure ancora una volta aspecifiche e censure non consentite in sede di legittimità. Quanto alla lettura delle intercettazioni riguardanti i vari reati-fine, va tenuto presente il principio consolidato in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Nel caso in esame, i Giudici di merito, con riferimento ai capi 58), 59) e 60), hanno fornito non illogica spiegazione del significato delle espressioni usate dai conversanti. Si è osservato che, oltre alla circospezione degli interlocutori, veniva in considerazione l'incongruenza dei riferimenti fatti a "scarpe" o a "cotone", ovvero a termini del tutto avulsi dal tenore delle conversazioni ed estranei vieppiù all'attività del ricorrente, così da assumere ragionevolmente un significato convenzionale per mascherare traffici di stupefacente. Traffico confermato dal tenore delle conversazioni intervenute con il capo Obi in cui il ricorrente aveva adottato un linguaggio più esplicito nel riferirsi alle sostanze stupefacenti. Le restanti critiche finiscono per declinare rilievi nel merito, non consentiti in questa sede. 6. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata risulta all'evidenza immune ai rilievi sollevati, avendo la Corte di appello indicato plurimi elementi ostativi, ognuno dei quali idoneo a sorreggere la decisione. Segnatamente, tra questi, i precedenti penali e le "concrete" modalità dei fatti di spaccio - ovvero legittimi parametri tratti dall'art.133 cod. pen. 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
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